Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 febbraio 2023

Cassazione n. 06245/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

NTERLOCUTORIA sul ricorso 7742/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore Generale nonché procuratore ppeciale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di Ripetta 142 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonché da [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro 3( 6 [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore Generale nonchè Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di Ripetta 142 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 686/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 08/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 . dal cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che aveva stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un contratto di leasing avente ad oggetto la costruzione di un immobile di tipo industriale, convenne in giudizio la concedente per sentir accertare la nullità della clausola di indicizzazione del canone collegato al "rischio cambio" (fra euro e yen giapponese e, successivamente, fra euro e franco svizzero), deducendo che la clausola di indicizzazione configurava uno strumento finanziario derivato soggetto alle disposizioni del TUF, che non erano state rispettate dalla Banca, e, comunque, integrava una clausola non meritevole di tutela; dedusse, altresì, la nullità della pattuizione di interessi moratori di natura usuraria e richiese la restituzione delle somme versate in adempimento delle pattuizioni invalide; la convenuta resistette alla domanda rilevando che il contratto era regolato dal TUB e contestando l'usurarietà degli interessi moratori, rispetto ai quali precisò che -comunque- non vi erano stati pagamenti a quel titolo; il Tribunale di Udine accolse parzialmente la domanda, ritenendo che rispetto alla clausola di indicizzazione al cambio, costituente uno strumento derivato autonomo e distinto dal contratto di leasing, fossero stati violati i doveri previsti dall'art. 21 TUF e condannando la banca al pagamento, a titolo di responsabilità precontrattuale, della somma di 248.358,28 euro, oltre accessori; rigettò le altre richieste e compensò le spese di lite; la Corte di Appello di Trieste, pronunciando sul gravame principale della banca e su quello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante la [OSCURATO:PERSONA]), ha rigettato la domanda di risarcimento danni per violazione degli obblighi dell'intermediario finanziario, ritenendo applicabile il TUB, ma ha dichiarando la clausola di rischio cambio non meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. e ha mantenuto ferma la condanna della banca al pagamento della somma stabilita dal primo giudice, ancorché a titolo restitutorio e non risarcitorio; ha confermato, per il resto, la sentenza impugnata e ha compensato le spese processuali; ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandosi a due motivi illustrati da memoria; la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un motivo e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi; ad essi ha resistito la banca con controricorso; il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 22.1.2020; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: non risulta pubblicata, alla data odierna, la decisione delle Sezioni Unite sulle questioni ad essa rimesse con ordinanza interlocutoria n. 8603/2002, concernenti anche la natura e gli effetti della clausola di indicizzazione al cambio inserita in un contratto di leasing; risulta pertanto opportuno il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo Roma, 1.2.2023 D E [OSCURATO:PERSONA] - 2 MAR 2023 IL C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTERLOCUTORIA sul ricorso 7742/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore Generale nonché procuratore ppeciale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di Ripetta 142 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonché da [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro 3( 6 [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore Generale nonchè Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di Ripetta 142 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 686/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 08/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 . dal cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che aveva stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un contratto di leasing avente ad oggetto la costruzione di un immobile di tipo industriale, convenne in giudizio la concedente per sentir accertare la nullità della clausola di indicizzazione del canone collegato al "rischio cambio" (fra euro e yen giapponese e, successivamente, fra euro e franco svizzero), deducendo che la clausola di indicizzazione configurava uno strumento finanziario derivato soggetto alle disposizioni del TUF, che non erano state rispettate dalla Banca, e, comunque, integrava una clausola non meritevole di tutela; dedusse, altresì, la nullità della pattuizione di interessi moratori di natura usuraria e richiese la restituzione delle somme versate in adempimento delle pattuizioni invalide; la convenuta resistette alla domanda rilevando che il contratto era regolato dal TUB e contestando l'usurarietà degli interessi moratori, rispetto ai quali precisò che -comunque- non vi erano stati pagamenti a quel titolo; il Tribunale di Udine accolse parzialmente la domanda, ritenendo che rispetto alla clausola di indicizzazione al cambio, costituente uno strumento derivato autonomo e distinto dal contratto di leasing, fossero stati violati i doveri previsti dall'art. 21 TUF e condannando la banca al pagamento, a titolo di responsabilità precontrattuale, della somma di 248.358,28 euro, oltre accessori; rigettò le altre richieste e compensò le spese di lite; la Corte di Appello di Trieste, pronunciando sul gravame principale della banca e su quello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante la [OSCURATO:PERSONA]), ha rigettato la domanda di risarcimento danni per violazione degli obblighi dell'intermediario finanziario, ritenendo applicabile il TUB, ma ha dichiarando la clausola di rischio cambio non meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. e ha mantenuto ferma la condanna della banca al pagamento della somma stabilita dal primo giudice, ancorché a titolo restitutorio e non risarcitorio; ha confermato, per il resto, la sentenza impugnata e ha compensato le spese processuali; ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandosi a due motivi illustrati da memoria; la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un motivo e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi; ad essi ha resistito la banca con controricorso; il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 22.1.2020; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: non risulta pubblicata, alla data odierna, la decisione delle Sezioni Unite sulle questioni ad essa rimesse con ordinanza interlocutoria n. 8603/2002, concernenti anche la natura e gli effetti della clausola di indicizzazione al cambio inserita in un contratto di leasing; risulta pertanto opportuno il rinvio del ricorso a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo Roma, 1.2.2023 D E [OSCURATO:PERSONA] - 2 MAR 2023 IL C
Sentenza Cassazione n. 06245/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris