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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 12544/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J.72` [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 19/5/2021, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], contestualmente ammettendolo alla detenzione domiciliare.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]4na, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 666 cod. proc. pen., per avere il Tribunale deciso senza acquisire la relazione socio- familiare dell'Uepe.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla concessione della detenzione domiciliare in luogo della misura dell'affidamento.

3. Preliminarmente rileva il Collegio che secondo quanto risulta dal certificato rilasciato dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria all'uopo acquisito, il ricorrente è stato scarcerato in data 3/11/2021 per fine pena, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J.72` [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 19/5/2021, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], contestualmente ammettendolo alla detenzione domiciliare. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]4na, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 666 cod. proc. pen., per avere il Tribunale deciso senza acquisire la relazione socio- familiare dell'Uepe. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla concessione della detenzione domiciliare in luogo della misura dell'affidamento. 3. Preliminarmente rileva il Collegio che secondo quanto risulta dal certificato rilasciato dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria all'uopo acquisito, il ricorrente è stato scarcerato in data 3/11/2021 per fine pena, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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