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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 ottobre 2023

Cassazione n. 19807/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27810/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] N. 70, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 130/2021 depositata il 31/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione della sentenza n. 130/2021 emessa dalla Corte di Appello di Cagliari, sez.

Dist. di Sassari, notificato al Consorzio ASI, che, dichiarato inammissibile il gravame incidentale del Consorzio, ha accolto parzialmente l’appello principale in punto di quantificazione del risarcimento del danno preteso nei confronti del Consorzio per l’interruzione del servizio di somministrazione di acqua potabile, utilizzata nel caseificio di cui è titolare.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

2. C on provvedimento depositato il 16 ottobre 2023 è stata propost a la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. sul rilievo che “il ricorso sia inammissibile perché: il primo motivo difetta di specificità (ex art. 366, n. 6 c.p.c.) in quanto non riporta i motivi di appello rispetto ai quali viene lamentata l’omessa pronuncia e non riproduce in misura adeguata gli atti su cui si fondano le altre censure; il secondo e il terzo motivo prospettano, nella sostanza, censure in facto , diret te a contestare la correttezza della valutazione degli elementi istruttori (ivi comprese le risultanze della CTU) e a sollecitare un non consentito apprezzamento di merito in sede di legittimità “.

3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in data 15 novembre, ha depositato istanza di decisione, allegando nuova procura speciale conferita al proprio legale.

Il ricorso è illustrato da ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA]

4. Co n il primo motivo il ricorrente denuncia la “nullità della Sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art.360, co.1 n.4, c.p.c. per non essersi la Corte di merito pronunciata sulla domanda di risarcimento del danno subito dal ricorrente negli anni successivi alla chiusura del caseificio (triennio 2007 – 2009), domanda formulata e provata nei gradi di merito”, rigettata dalla sentenza di primo grado e, conseguentemente, riproposta in sede di appello.

5. Con il secondo motivo denuncia, ex art. 360 n.3 e 4 c.p.c , in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., una violazione di diritto, per essere stati omessi l'accertamento e la valutazione di fatti rilevanti ai fini del giudizio (quali la quantificazione del CTU in ordine ad ulteriori danni patrimoniali subiti dal ricorrente e la rilevanza del contratto con il caseificio Paradiso).

6. Con il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c., in quanto la sentenza si basa sulla erronea considerazione che non abbia provato la capacità di produrre i quantitativi richiesti dal caseificio e di disporre dei rifornimenti necessari per adempiere tale nuova obbligazione.

Il contratto commerciale, in tesi, sarebbe idoneo e sufficiente fornire la prova del mancato guadagno, come esaurientemente quantificato dal CTU.

7. I l primo motivo è inammissibile.

Il ricorrente assume che la Corte di merito abbia totalmente omesso di pronunciarsi sulla specifica domanda di risarcimento per lucro cessante, limitandosi solamente a statuire sulla domanda avente ad oggetto “la violazione degli artt. 2056 e 1223 cc., non considerando dunque il danno nella misura maggiore determinata dal CTU di euro 133.292,00 (p.19 della Sentenza impugnata)”.

Tuttavia, nella narrazione del motivo omette di trascrivere, anche solo succintamente, il contenuto del motivo d’impugnazione in tesi omesso, in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 n.6 c.p.c. (Cass. Sez.

U -, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 –01; Cass.

SU n. 34469/2019).

8. Va, per altro verso, rilevato che, sul punto in questione, la Corte di merito si è in realtà pronunciata ritenendo non conferente, allo scopo, il riferimento al solo contratto stipulato con il caseificio Paradiso, essendo mancata la prova della capacità dell’impresa gestita dal Bo di produrre i quantitativi richiesti, pur tenendo conto di quanto indicato dal CTU.

9. I l secondo e il terzo motiv o attengono alla denuncia di violazioni di norme processuali per non avere la Corte di merito valutato datifattuali decisivi ai fini della determinazione del maggior danno ricevuto, e ciò in relazione agli elementi di prova offerti e alla CTU acquisita.

Essi prospettano inammissibili censure in facto, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione delle risultanze degli esperiti mezziistruttori (e in particolare dell’espletata CTU) da parte di questa Corte.

10. Al proposito vale il principio per cui l’a pprezzamento delle prove non legali da parte del giudice dimerito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° comma n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti caratteredecisivo per il giudizio) né in quello del precedente n. 4( disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c.- dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si sostanzia in una motivazione del tutto mancante o meramente apparente e pertanto inesistente (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014;Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Sez. 3 - , Sentenza n. 9356 del 12/04/2017; Sez.3 -, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022).

11. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

12. Il ricorrente va condannato al pagamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende ex artt. 380 bis3° co., e 96, 4° co., c.p.c.

P.Q.M.

13. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 380 bis3° co., e 96, 4° co., c.p.c.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento all’ufficio di merito competente, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27810/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] N. 70, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 130/2021 depositata il 31/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione della sentenza n. 130/2021 emessa dalla Corte di Appello di Cagliari, sez. Dist. di Sassari, notificato al Consorzio ASI, che, dichiarato inammissibile il gravame incidentale del Consorzio, ha accolto parzialmente l’appello principale in punto di quantificazione del risarcimento del danno preteso nei confronti del Consorzio per l’interruzione del servizio di somministrazione di acqua potabile, utilizzata nel caseificio di cui è titolare. L’intimato non ha svolto attività difensiva. 2. C on provvedimento depositato il 16 ottobre 2023 è stata propost a la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. sul rilievo che “il ricorso sia inammissibile perché: il primo motivo difetta di specificità (ex art. 366, n. 6 c.p.c.) in quanto non riporta i motivi di appello rispetto ai quali viene lamentata l’omessa pronuncia e non riproduce in misura adeguata gli atti su cui si fondano le altre censure; il secondo e il terzo motivo prospettano, nella sostanza, censure in facto , diret te a contestare la correttezza della valutazione degli elementi istruttori (ivi comprese le risultanze della CTU) e a sollecitare un non consentito apprezzamento di merito in sede di legittimità “. 3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in data 15 novembre, ha depositato istanza di decisione, allegando nuova procura speciale conferita al proprio legale. Il ricorso è illustrato da ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. Co n il primo motivo il ricorrente denuncia la “nullità della Sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art.360, co.1 n.4, c.p.c. per non essersi la Corte di merito pronunciata sulla domanda di risarcimento del danno subito dal ricorrente negli anni successivi alla chiusura del caseificio (triennio 2007 – 2009), domanda formulata e provata nei gradi di merito”, rigettata dalla sentenza di primo grado e, conseguentemente, riproposta in sede di appello. 5. Con il secondo motivo denuncia, ex art. 360 n.3 e 4 c.p.c , in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., una violazione di diritto, per essere stati omessi l'accertamento e la valutazione di fatti rilevanti ai fini del giudizio (quali la quantificazione del CTU in ordine ad ulteriori danni patrimoniali subiti dal ricorrente e la rilevanza del contratto con il caseificio Paradiso). 6. Con il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c., in quanto la sentenza si basa sulla erronea considerazione che non abbia provato la capacità di produrre i quantitativi richiesti dal caseificio e di disporre dei rifornimenti necessari per adempiere tale nuova obbligazione. Il contratto commerciale, in tesi, sarebbe idoneo e sufficiente fornire la prova del mancato guadagno, come esaurientemente quantificato dal CTU. 7. I l primo motivo è inammissibile. Il ricorrente assume che la Corte di merito abbia totalmente omesso di pronunciarsi sulla specifica domanda di risarcimento per lucro cessante, limitandosi solamente a statuire sulla domanda avente ad oggetto “la violazione degli artt. 2056 e 1223 cc., non considerando dunque il danno nella misura maggiore determinata dal CTU di euro 133.292,00 (p.19 della Sentenza impugnata)”. Tuttavia, nella narrazione del motivo omette di trascrivere, anche solo succintamente, il contenuto del motivo d’impugnazione in tesi omesso, in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 n.6 c.p.c. (Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 –01; Cass. SU n. 34469/2019). 8. Va, per altro verso, rilevato che, sul punto in questione, la Corte di merito si è in realtà pronunciata ritenendo non conferente, allo scopo, il riferimento al solo contratto stipulato con il caseificio Paradiso, essendo mancata la prova della capacità dell’impresa gestita dal Bo di produrre i quantitativi richiesti, pur tenendo conto di quanto indicato dal CTU. 9. I l secondo e il terzo motiv o attengono alla denuncia di violazioni di norme processuali per non avere la Corte di merito valutato datifattuali decisivi ai fini della determinazione del maggior danno ricevuto, e ciò in relazione agli elementi di prova offerti e alla CTU acquisita. Essi prospettano inammissibili censure in facto, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione delle risultanze degli esperiti mezziistruttori (e in particolare dell’espletata CTU) da parte di questa Corte. 10. Al proposito vale il principio per cui l’a pprezzamento delle prove non legali da parte del giudice dimerito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° comma n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti caratteredecisivo per il giudizio) né in quello del precedente n. 4( disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c.- dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si sostanzia in una motivazione del tutto mancante o meramente apparente e pertanto inesistente (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014;Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Sez. 3 - , Sentenza n. 9356 del 12/04/2017; Sez.3 -, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022). 11. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. 12. Il ricorrente va condannato al pagamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende ex artt. 380 bis3° co., e 96, 4° co., c.p.c. P.Q.M. 13. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 380 bis3° co., e 96, 4° co., c.p.c. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento all’ufficio di merito competente, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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