CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2025
Cassazione n. 13771/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2915/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA dellaCOMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 5159/2021 depositata il 17/06/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Sentitii procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti. Udito ilP.G. il quale ha concluso chiedendo la sospensione del giudizio [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania con la sentenza n. 5159/13/2021, depositata in data 17 giugno 2021 e non notificata, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Napoli ed, in riforma della sentenza di primo grado, rigettata l’impugnazione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'avviso di accertamento relativo a TARI per la annualità 2015. 2. I giudici d'appello rilevavano che l’atto impugnato era un avviso di accertamento emesso dall’ente impositore ritualmente e nel rispetto dei termini decadenziali ai sensi dell’art. 1, comma 161, legge 296/2006, osservando che erano da ritenere infondate le contestazioni di parte contribuente relative all’illegittimità dell'atto impositivo per difetto di contraddittorio preventivo e per difetto di motivazione. Rilevavano, infine, che era priva di pregio l’eccezione della società contribuente volta alla disapplicazione del regolamento comunale TARSU e delle relative delibere tariffarie sul presupposto che non sussistevano i profili di illegittimità dedotti. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di otto motivi, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3. Il Comune di Napoli resiste con controricorso. 4. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], come da memoria prodotta, ha manifestato la sua volontà di volersi avvalere, ex art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022, della definizione agevolata (c.d. Rottamazione-quater) dei carichi oggetto del presente giudizio affidati all’agente della riscossione contenuti nella citata cartella n. 07120220033993460000, nel numero massimo di rate previsto dalla citata norma, comprovando di avere provveduto ad eseguire, nei termini previsti dalla legge, il pagamento delle prime sei rate , contestualmente chiedendo di sospendere il presente giudizio fino al pagamento dell’ultima rata del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ex art. 1, comma 236, l.n. 197/2022 ovvero dichiaralo estinto; 2. con ordinanza n. 5830 del 25 gennaio 2025 è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione concernente l’esegesi dell’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, rispetto alla quale si sono delineati orientamenti confliggenti in seno alla Sezione Tributaria di questa Corte, sottoponendo il seguente quesito Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse ; 3. alla luce dell’ordinanza interlocutoria summenzionata, avendo , come detto,parte contribuente dichiarato di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione appare necessario rinviare la causaa nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite. P.Q.M La Corte rinviala causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite in relazione all’ordinanza interlocutoria n. 5830 del 25 gennaio 2025. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 22 gennaio 2025 La Presidente (Angelina-[OSCURATO:PERSONA])