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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07761/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, nel rito abbreviato, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di furto pluriaggravato di energia elettrica; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizio di inosservanza della legge penale e mancanza di una motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità è estremamente generico e puramente "di stile", perché - privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. e) e d) cod. proc. pen. - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata articolata e logicamente corretta in relazione a diversi capi d'imputazione, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, nel rito abbreviato, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di furto pluriaggravato di energia elettrica; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizio di inosservanza della legge penale e mancanza di una motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità è estremamente generico e puramente "di stile", perché - privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. e) e d) cod. proc. pen. - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata articolata e logicamente corretta in relazione a diversi capi d'imputazione, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 07761/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris