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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 19342/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990.

Il ricorrente, con dichiarazione da lui sottoscritta„ ha dichiarato di rinunciare al ricorso in data 7 marzo 2024.

Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 cod proc pen.

Segue a norma dell'art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 500,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Il ricorrente, con dichiarazione da lui sottoscritta„ ha dichiarato di rinunciare al ricorso in data 7 marzo 2024. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 cod proc pen. Segue a norma dell'art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il presidente