CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29262/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23/09/1993 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] (con alias) ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione ed euro 3.500,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e 4, commi 2 e 3, della L. n. 110 del 1975, per avere detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente di tipo hashish e per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello e una bomboletta di spray al peperoncino. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta finalità di spaccio. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dal quantitativo di sostanza stupefacente, in possesso del ricorrente, di tipo hashish corrispondete a n. 110 dosi medie singole, incompatibile con un esclusivo uso personale, anche in ragione dell'assenza di una attività lavorativa lecita, giustificativa di una disponibilità economica adeguata per effettuare un simile acquisto. La Corte ha, inoltre, ritenuto il comportamento tenuto dal ricorrente alla vista degli agenti operanti - che eseguiva repentine manovre mentre era alla guida di un'autovettura -indicativo della consapevolezza illiceità della detenzione. In ordine al secondo motivo si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o 2comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso di specie, il giudice ha evidenziato l'assenza di elementi meritevoli di positivo apprezzamento ed i precedenti penali, anche specifici, da cui è gravato il ricorrente, sintomatici di una negativa personalità. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CSezione VII Penale , 3 - A602026 il FITN7TTs 4F ',-, r""'`'" 7' \ va 4K‘