Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 1976

Cassazione n. 32630/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/02/1976 avverso l'ordinanza del 10/02/2024 del TRIB.

LIBERTA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; li ricorso, proposto dai pubblico ministero del tribunale di Marsala avverso il dispositivo cleiia ordinanza con cui I tribunale del riesame di Palermo ha accolto «istanza di riesame avanzata neiVinteresse di [OSCURATO:PERSONA], proposto in mancanza di previo avvenuto deposito delle reiative motivazioni, è inammissibile, siccome presentato per ragioni e vizi, quale la assenza dei motivi della ritenuta incompetenza del Co dei tribunale di Messina, autore della ordinanza applicativa di misura cauteiare personale impugnata, non desumibili di per sé la citato dispositivo.

Come noto, infatti„ ia presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione non è di per sé causa d'inammissibilità, purchè le cens ure .dedotte si ilferiscano ad aspetti della decisione evincibili inequivocabiinnente dai solo dispositivo ed il vizio denunciato sia apprezzabile senza necessita di fare riferimento alia motivazione. (In applicazione del principio dicniarato inammIssibile il ricorso in quanto l'imputato lamentava 'orriessc esame su tutte .;e richieste avanzate nei motivi di appello e nei motivi aQgiunti). (Sez. 2, n. 50099 dei 15/09/2017 Rv. 271331 - 01).

Tale non è il caso in esame.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibiie ii ricorso.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/02/1976 avverso l'ordinanza del 10/02/2024 del TRIB. LIBERTA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; li ricorso, proposto dai pubblico ministero del tribunale di Marsala avverso il dispositivo cleiia ordinanza con cui I tribunale del riesame di Palermo ha accolto «istanza di riesame avanzata neiVinteresse di [OSCURATO:PERSONA], proposto in mancanza di previo avvenuto deposito delle reiative motivazioni, è inammissibile, siccome presentato per ragioni e vizi, quale la assenza dei motivi della ritenuta incompetenza del Co dei tribunale di Messina, autore della ordinanza applicativa di misura cauteiare personale impugnata, non desumibili di per sé la citato dispositivo. Come noto, infatti„ ia presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione non è di per sé causa d'inammissibilità, purchè le cens ure .dedotte si ilferiscano ad aspetti della decisione evincibili inequivocabiinnente dai solo dispositivo ed il vizio denunciato sia apprezzabile senza necessita di fare riferimento alia motivazione. (In applicazione del principio dicniarato inammIssibile il ricorso in quanto l'imputato lamentava 'orriessc esame su tutte .;e richieste avanzate nei motivi di appello e nei motivi aQgiunti). (Sez. 2, n. 50099 dei 15/09/2017 Rv. 271331 - 01). Tale non è il caso in esame. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibiie ii ricorso. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 32630/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris