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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37958/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdelk-e-~~Prartr; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Torino, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre e mesi due di reclusione ed euro quattordicimila e duecento di multa in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 648 cod. pen. lui ascritti.

2. L'Ibrahimi ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato.

Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non ricor- rendo ragioni di esonero — al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 6 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdelk-e-~~Prartr; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Torino, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre e mesi due di reclusione ed euro quattordicimila e duecento di multa in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 648 cod. pen. lui ascritti. 2. L'Ibrahimi ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non ricor- rendo ragioni di esonero — al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 lugli
Sentenza Cassazione n. 37958/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris