CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18931/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1°/4/1973 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Forlì; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi l'ordinanza con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Forlì dichiarava non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di vendita avanzata dal Procuratore della Repubblica in sede con riguardo all'esecuzione della confisca disposta con la sentenza n. 540/2020 del 9/7/2020, emessa dallo stesso Ufficio, confermata dalla Corte di appello di Bologna il 17/2/2023 e irrevocabile il 19/9/2024.2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza. Compiuta una ricognizione della normativa in materia di esecuzione, compresa la disciplina transitoria, si evidenzia che nel caso di specie non potrebbe trovare applicazione il novellato art. 660 cod. proc. pen., in quanto il reato fonte della confisca sarebbe stato commesso il 30/9/2017, dunque precedentemente alla novella stessa. In ogni caso, l'art. 86, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., affermerebbe espressamente la facoltà del pubblico ministero di dare comunque esecuzione alla confisca, indipendentemente dall'emissione di un ordine di esecuzione ingiuntivo ai sensi dell'art. 660 citato, cosicché l'ordinanza, fondata sull'assenza di un tale provvedimento, dovrebbe essere annullata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. 4. L'ordinanza impugnata - pronunciatasi sulla istanza di vendita di beni immobili oggetto di confisca - si fonda sull'attuale testo dell'art. 86 disp. att. cod. non proc. pen. (Vendita o distruzione delle cose confiscate), ai sensi del cui comma 1-bis "Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente." La disposizione, pertanto, richiama l'art. 660 cod. proc. pen. (Esecuzione delle pene pecuniarie), a norma del cui comma 1 "Quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento." 4.1. Questo ordine di esecuzione non è stato emesso nel caso in esame, come rilevato nell'ordinanza impugnata; la stessa, tuttavia, risulta censurabile, per aver applicato una disciplina non riferibile al reato fonte della confisca, commesso il 30/9/2017. 5.1. Al riguardo, occorre premettere che le disposizioni citate si presentano nei termini appena richiamati in quanto così novellate dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ebbene, ai sensi dell'art. 97, comma 2, stesso decreto, "Fermo quanto previsto dal comma 1, ai reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'articolo 660 del codice di procedura penale e da ogni altra 2disposizione di legge, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto." 5.2. Nel caso di specie, dunque, trova applicazione il testo dell'art. 660 cod. proc. pen. anteriore alla novella, che non prescrive(va) l'emissione dell'ordine di esecuzione contenente l'ingiunzione al condannato. 6. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'or P.Q.M