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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44306/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che i tre motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di violenza privata sono inammissibili poiché reiterativi delle ragioni già formulate con l'appello e manifestamente infondati, oltre che strutturati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità.

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati dì una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara ricostruzione probatoria che ha messo in evidenza la credibilità del racconto della vittima del reato, scaturito da un comportamento prevaricatorio dell'imputato in un contesto automobilistico e stradale; la presenza di elementi di riscontro (un testimone de relato e l'immediata denuncia ai carabinieri sporta dalla vittima); la scarsissima verosimiglianza della versione difensiva, volta ad accreditare la tesi secondo cui egli sarebbe stato vittima di un atteggiamento minaccioso nel corso di un diverbio per motivi di viabilità: l'imputato ha fornito particolari illogici per sostenere la propria innocenza.

Inoltre, la difesa si è limitata a rievocare i motivi d'appello e le ragioni del provvedimento impugnato, riproponendo nei motivi di ricorso le medesime ragioni di censura già risolte dalla motivazione d'appello, con la quale, in sostanza, non si confronta effettivamente.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

2.1. Considerato che il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte articolate e nota spese, per complessivi 3.659,76 euro e che può procedersi alla liquidazione delle stesse nella misura che si ritiene congrua di 1700 euro, oltre accessori di legge.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1700,00 oltre accessori di legge.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che i tre motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di violenza privata sono inammissibili poiché reiterativi delle ragioni già formulate con l'appello e manifestamente infondati, oltre che strutturati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati dì una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara ricostruzione probatoria che ha messo in evidenza la credibilità del racconto della vittima del reato, scaturito da un comportamento prevaricatorio dell'imputato in un contesto automobilistico e stradale; la presenza di elementi di riscontro (un testimone de relato e l'immediata denuncia ai carabinieri sporta dalla vittima); la scarsissima verosimiglianza della versione difensiva, volta ad accreditare la tesi secondo cui egli sarebbe stato vittima di un atteggiamento minaccioso nel corso di un diverbio per motivi di viabilità: l'imputato ha fornito particolari illogici per sostenere la propria innocenza. Inoltre, la difesa si è limitata a rievocare i motivi d'appello e le ragioni del provvedimento impugnato, riproponendo nei motivi di ricorso le medesime ragioni di censura già risolte dalla motivazione d'appello, con la quale, in sostanza, non si confronta effettivamente. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2.1. Considerato che il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte articolate e nota spese, per complessivi 3.659,76 euro e che può procedersi alla liquidazione delle stesse nella misura che si ritiene congrua di 1700 euro, oltre accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1700,00 oltre accessori di legge. Così decis