CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 29976/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 6317-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controri corrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP A R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 731/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/12/2015 R.G.N. 166/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 6317/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Torino ha rigettato il ricorso dell'INPS avverso la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - soda lavoratrice delle Cooperative "G.S.I." dal 31.12.2012 e "Manservice" dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.4.2013 - diretto a sentir riconoscere in capo alla stessa il diritto all'indennità di disoccupazione involontaria, successivamente al licenziamento e alla contestuale esclusione dalla Cooperativa; la Corte territoriale ha ritenuto a tal fine irrilevante, in virtù del principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali, il mancato versamento della contribuzione da parte delle due cooperative datrici; quanto alla decorrenza della prestazione ha affermato che essa andava fatta coincidere con la data alla quale l'INPS aveva riconosciuto il diritto della Carrè a percepire la cd. "mini - ASPI" (30.10.2013), ritenendo sussistente il requisito temporale delle settimane di contribuzione nel biennio antecedente l'inizio del periodo di disoccupazione; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un motivo unico, illustrato da successiva memoria; , [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta "Violazione e falsa applicazione dell artt. 2, commi 4 0 lett. b) e 38° della legge 28 giugno 2012, n. 92, con riferimento agli artt.1, comma 1°, D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, 24, commi 2° e 50, della legge 24 giugno 1997, n. 196, 1, comma 30, e 4, comma 3° della legge 3 aprile 2001, n. 142 e 1 del D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423, 37, comma 1°, e 40, n. 7, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni in legge 6 aprile 1936, n. 1155, vigenti ratione temporis, ed all'art. 15 disp.prel. al cod. civ."; sostiene che la pronuncia impugnata avrebbe erroneamente applicato la disciplina generale disposta per le società cooperative, senza considerare che quelle svolgenti una delle attività incluse nell'elenco allegato al d.P.R. n. 602 del 1970 (cd. cooperative di lavoro) godono di una disciplina speciale, per la quale è esclusa l'estensione ai soci lavoratori dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; che il mutamento di regime, segnato dall'introduzione, da parte dell'art. 38, co.2 della I. n.92 del 2012, dell'obbligo di corrispondere l'indennità di disoccupazione anche ai soci dipendenti di cooperative - di lavoro costituirebbe la definitiva conferma dell'esclusione di tale obbligo nel regime precedente alla sua emanazione; il motivo merita accoglimento; questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi sul tema con la recente Cass. n. 24693 del 2021, ove si è affermato, sulla base di una ricostruzione della normativa ratione temporis applicabile, che l'esclusione dei soci lavoratori delle società e degli enti cooperativi esercenti le attività indicate nell'elenco allegato al d.P.R. n.602 (pulizia, facchinaggio, trasporto di persone e di merci, preliminari, complementari ed accessorie alle predette e attività varie, quali servizi di guardia e terra, a mare, o campestre, polizia ed investigazioni private e simili) dall'assicurazione generale contro la disoccupazione involontaria fino al 2012, comporta l'insussistenza dell'obbligo di erogare l'indennità e della correlativa obbligazione contributiva; il principio si attaglia alla fattispecie in esame, ove si controverte di un periodo anteriore all'emanazione della I. n. 92 del 2012; quest'ultimo provvedimento normativo, nel modificare la precedente disciplina, ha riconosciuto a far data dalla sua entrata in vigore, anche in capo ai soci lavoratori di cooperative di servizi rimasti disoccupati il diritto a beneficiare dell'ASPI; in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori, la causa va decisa nel merito, disponendo il rigetto dell'originaria domanda; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, stante la recente sopravvenienza dell'indirizzo qui seguito; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria doma