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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 06514/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25348/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’AvvocatoGiuseppe de Simone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Brescia , alla via C orfù n. 102 , quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]. ed in persona del procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 1. - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., già Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a.;[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - intimate - avverso la SENTENZA,n. 2274/2022, emessa da CORTE D'APPELLO di ROMAil giorno 05/04/2022. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/03/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto ritualmente notificato il 15 maggio 2015, [OSCURATO:PERSONA] citò Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. innanzi al Tribunale di Viterbo esponendo di aver stipulato con la stessa, in data 10 gennaio 2008, un contratto di mutuo con pattuizione del tasso d’interesse contrattuale al 5,95% e del tasso di mora al 9,95%, individuato in contratto mediante l’aggiunta di 4 punti percentuali al tasso contrattuale.

Dedusse che, al momento della stipula, il tasso soglia di usura fosse pari a 9,12% (tassi medi mutuo a tasso fisso 6.08% + ½) e che l’applicazione concreta del tasso di mora, di per sé ritenuto usurario, fosse peraltro avvenuta in sommatoria al tasso corrispettivo.

Concluse, pertanto, chiedendo che venisse dichiarata la nullità della pattuizione di tassi usurari con conseguente dichiarazione della gratuità del mutuo ex art. 1815 cod. civ., con condanna della banca suddetta alla restituzione – previa rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo – di quanto indebitamente corrisposto a titolo di interessi, anche mediante compensazione con le somme eventualmente ancora da lui alla stessa dovute.

Domandò, inoltre, la condanna della medesima banca al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, exartt. 2043 cod. civ. e 185 cod. pen.

Si costituì la Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. resistendo a quanto ex adverso dedotto e rimarcando l’errata indicazione, nell’atto di citazione, del tasso corrispettivo pattuito nel contratto di mutuo in contestazione, in realtà individuato al 5,945% e non al 5,95% come indicato dalla controparte, nonché, a seguito di richiesta del Rossi, l’avvenuta rinegoziazione del piano di ammortamento sul debito residuo di cui al mutuo del 2008 da tasso fisso a variabile pattuita con atto notarile del 19 ottobre 2010 e decorrenza dall’1 ottobre 2010, ivi stabilendosi, tra l’altro, gli interessi convenzionali in misura variabile pari alla media dell’Euribor e ferme le pattuizioni quanto ai tassi moratori.

Rappresentò, altresì, la pedissequa osservanza delle circolari della Banca d’Italia, così negando la configurabilità del reato di usura exart. 644 cod. pen. e la gratuità del contratto di mutuo ex art. 1815 cod. civ.

Contestò ogni forma di anatocismo paventata dall’attore, denunciò il mancato assolvimento dell’onere probatorio rispetto alla domanda di risarcimento dei danni e concluse, in via principale, chiedendo il rigetto integrale delle pretese del Russo e, in subordine, per la riconduzione dei tassi moratori eventualmente ritenuti usurari nei limiti legali, con potenziale applicazione dell’art. 1384 cod. civ., fermo restando il riconoscimento della spettanza degli interessi corrispettivi.

Assegnati i richiesti termini per le memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ., l’attore, nella prima di esse, lamentò pure la non conformità del TAEG effettivo a quello dichiarato in contratto e l’indeterminatezza del criterio di calcolo per lo sviluppo del piano di ammortamento utilizzato in concreto e, per l’effetto, domandò, in subordine, che il rapporto contrattuale venisse rideterminato in applicazione dell’art. 117 TUB, con piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice.

La banca convenuta chiese dichiararsi l’inammissibilità di tali nuove domande, essendosi al cospetto di una non consentita mutatio libelli, nonché, nel merito, che ne venisse comunque accertata l’infondatezza.

Il 4 aprile 2019 intervenne in giudizio, exart. 111 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale procuratrice generale di [OSCURATO:SOCIETA]. cessionaria del credito vantato dalla banca originaria convenuta e, successivamente, il 31 marzo 2020, la medesima [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sempre quale procuratrice generale, si costitutiva ex art. 111 cod. proc. civ., per [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta cessionaria del credito già ceduto in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., riportandosi alle difese svolte dalla Banca di Viterbo.

L’adito tribunale, con sentenza del 3 febbraio 2021, n. 133, così dispose: «dichiara la nullità della clausola relativa agli interessi di mora pattuiti nell’atto di rinegoziazione del mutuo sottoscritto in data 19.10.2010 ove gli stessi, con richiamo a quanto già stabilito nel contratto di mutuo del 10.1.2008, vengono individuati con maggiorazione di 4 punti percentuali rispetto al tasso corrispettivo e per l’effetto dispone che gli interessi moratori da corrispondere per il ritardato pagamento vengano individuati nella misura di quelli corrispettivi pattuiti legittimamente nel medesimo contratto di rinegoziazione; rigetta ogni altra domanda avanzata da parte attrice dichiarando inammissibili, poiché tardive, le altre domande avanzate nel corso del giudizio; compensa tra le parti le spese di lite in ragione dei quattro quinti e pone a carico di parte convenuta il residuo quinto[…]».

2. Il gravame promosso dal Rossicontro questa decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di Roma con sentenza del 5 aprile 2021, n. 2274, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e nella contumacia di Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. e di [OSCURATO:SOCIETA].

Per quanto qui ancora di interesse ed in estrema sintesi, quel giudice evidenziò, quanto alla prospettata applicazione di interessi anatocistici insita nel piano di ammortamento cd. alla francese , che un siffatto piano non comportava alcuna violazione dell’art. 1283 cod. civ., poiché gli interessi di periodo venivano calcolati sul solo capitale residuo ed alla scadenza della rata gli interessi maturati non erano capitalizzati, ma pagati come quota di interessi della rata di rimborso.

Inoltre, circa la pretesa erronea indicazione dell’I.S.C., escluse che tale circostanza desse luogo ad una indeterminatezza del contratto, rilevante quale causa di nullità ai sensi dell’art. 117 T.U.B.

3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso affidato a cinque motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non hanno svolto difese in questa sede [OSCURATO:PERSONA] credito cooperativo s.r.l. (già Banca di Viterbo credito cooperativo s.c.p.a.) e [OSCURATO:SOCIETA].

4. Con ordinanza interlocutoria del 4 dicembre 2023, n. 33804, la Prima Sezione civile, ritenuto che «la questione della validità del contratto di mutuo articolato secondo il cd. piano di ammortamento alla francese, in relazione alla prospettata indeterminatezza delle condizioni pattuite, interessata in particolare dal terzo motivo di ricorso, è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte con provvedimento della Prima Presidente depositato il 7 settembre 2023», ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione controversa.

Intervenuta tale decisione, è stata fissata l’odierna adunanza camerale, in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato ulteriore memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 190, 281-sexies c.p.c., 80- bis disp. att. c.p.c., 24 e 111 Cost.

Nullità della sentenza», per avere la corte di appello deciso la vertenza, in sede di prima udienza, senza che la causa fosse discussa, senza che fossero precisate le conclusioni e senza consentire all’appellante di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.

Si lamenta, altresì, l’inosservanza delle disposizioni procedurali emanate con decreto del 1° marzo 2022, con cui era stata disposta la trattazione cartolare della udienza di prima comparizione del 4 aprile 2022, le quali prevedevano la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni in difetto della richiesta delle parti di decisione al termine della prima udienza; II) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., anche alla luce di quanto statuito da Cass., SU, sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951», per aver la sentenza impugnata ritenuto nuova e, dunque, inammissibile l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]., oggetto del primo motivo di appello, sollevata sul fondamento della mancata dimostrazione delle allegate cessioni in favore di queste ultime società del diritto controverso.

Si sostieneche la titolarità del diritto è un elemento costitutivo della domanda e la sua carenza può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; III) «Omessa pronuncia in relazione al terzo motivo di appello.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1325, 1346 e 1418 c.c., 116, 117 TUB, nonché dell’art. 6, delibera C.I.C.R. 9.2.2000».

Si ascrive alla corte distrettuale di non essersi pronunciata sul terzo motivo di appello, avente a oggetto la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso di interesse, in relazione alla mancata indicazione del metodo di calcolo applicato per la costruzione del piano di rimborso, e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1325, 1346 e 1418 cod. civ., 116 e 117 TUB e 6 delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 in relazione al mancato accoglimento di tale domanda; IV) «Violazione e falsa applicazione degli articoli 644 c.p., 1 della legge 7 marzo 1996 n. 108 e 1815 c.c.», per aver la corte territoriale erroneamente ritenuto insussistente la dedotta usurarietà del mutuo.

Si sottolinea, in proposito, che il giudice di merito non aveva valutato correttamente la natura composta del tasso di interesse applicato e, dunque, era giunto ad una individuazione del T.E.G. inferiore rispetto a quella effettivo, il quale, invece, era superiore alla soglia fissata ai sensi della legge n. 108 del 1996; V) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1283, 1184, comma 1, primo inciso e 821, comma 3, c.c.

Vizio di motivazione apparente».

Si critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che un piano di rimborso predisposto con il metodo dell’ammortamento cd. alla franceseconfigurasse l’applicazione di un regime di interessi composti in violazione del divieto di anatocismo.

2. Il primo di tali motivi si rivela infondato.

Invero, giova premettere che nella sentenza impugnata si legge (cfr. pag. 7) che «L’appello è stato posto in decisione all’udienza del giorno 4 aprile 2022 previa concessione di termini per il deposito di note scritte, come da decreto in data 1.3.2022, con il quale, richiamata la normativa per il perdurare dell’emergenza COVID, si sono avvertite le parti che, all’esito del deposito delle note scritte per la prima udienza del 4.4.2022, la causa poteva essere decisa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. ove ritenuta di pronta soluzione, sostituendosi le note scritte alla discussione orale, e con l’avvertimento che ciascuna parte poteva chiedere la discussione orale della causa, facoltà, questa, di cui le parti non si sono avvalse».

Parimenti, è opportuno rimarcare che, con il menzionato decreto depositato l’1 marzo 2022 (rinvenibile nella produzione dell’odierno ricorrente, cui questa Corte può accedere in ragione della evidente natura di error in procedendodel vizio qui denunciato), si era così stabilito, tra l’altro, per le “cause di prima comparizione o per altri incombenti (verifica integrità del contraddittorio o acquisizione/ricostruzione atti di primo grado, rinvioex art. 348 o 309 c.p.c., camerali, istanze istruttorie)” da trattasi il 4 aprile 2022, relatore il Pres.

Thellung, tra cui quella n.r.g. 4906/2021 (concernente proprio il giudizio di appello instaurato da [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 133/2021, sfociato nella sentenza n. 2274 della corte capitolina impugnata in questa sede): “assegna alla parte appellante termine sino a 15 gg. anteriori all’udienza per il deposito di prova della rituale notifica dell’atto di appello, qualora non vi abbia ancora provveduto; entro lo stesso termine di 15 gg. anteriori all’udienza, tutte le parti costituite potranno altresì depositare note di trattazione scritta contenenti le conclusioni, eventuali istanze, deduzioni in merito all’istanza di sospensiva eventualmente già proposta con l’impugnazione e ad eventuali istanze istruttorie; […]; la Corte provvederà all’esito su eventuali istanze, valuterà in ogni caso l’applicabilità dell’art. 348-bis c.p.c., anche se non vi sia l’eccezione di controparte; in difetto, sarà fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni”.

Si era puntualizzato, inoltre, evidenziandone pure specificamente in grassetto il corrispondente periodo, che “La causa potrà essere trattenuta in decisione anche alla prima udienza, ai sensi dell’art. 80-bisdisp. att. c.p.c., a meno che le parti non chiedano rinvio per la precisazione delle conclusioni; se si chiede la decisione al termine della prima udienza, si invitano le parti ad esporre le difese conclusionali anche nelle note di trattazione scritta anteriori alla prima udienza; la Corte provvederà all’esito su eventuali istanze, valuterà in ogni caso l’applicabilità dell’art. 348-bis c.p.c., anche se non vi sia l’eccezione di controparte; in difetto, sarà fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni; […]».

Nelle “Note di trattazione scritta”, datate 14 marzo 2022 e depositate dalla difesa del Rossi in vista della prima udienza, exart. 350 cod. proc. civ., del 4 aprile 2022 (cfr. fascicolo dell’odierno ricorrente), tenutasi in modalità cartolare, si legge che “Parte appellante, ferme le conclusioni dell’atto di appello […], insiste affinché l’Ecc.ma Corte adita, in via preliminare ed istruttoria, voglia: 1) ordinare alla parte appellata di rendere il compiuto conto della gestione del rapporto, depositando il piano aggiornato degli importi addebitati al mutuatario a titolo di interessi corrispettivi, di interessi moratori, di spese e dicommissioni, ad eccezione unicamente degli importi relativi alle imposte ed alle tasse; 2) disporre la rinnovazione e/o l’integrazione della c.t.u., all’uopo nominando un professionista iscritto all’Albo dell’[OSCURATO:PERSONA] degli Attuari, in possesso dei requisiti di cui al Capo V del d.P.R. n. 328/2001”.

È evidente, allora, che, da un lato, così operando, il Rossi, con le riportate “Note di trattazione scritta”, aveva inteso precisare e ribadire le sue conclusioni riportandosi a quelle dell’atto di appello, senza chiedere alcun rinvio ulteriore; dall’altro, che si rivela priva di fondamento la sua odierna doglianza circa l’asserita necessità che le parti avrebbero dovuto chiedere (nuovamente) la decisione della causa al termine della menzionata udienza del 4 aprile 2022, atteso che tanto sarebbe stato già consentito, invece, alla corte territoriale proprio in ragione del contenuto della riportata puntualizzazione, evidenziata in grassetto nel provvedimento dell’1 marzo 2022, circa il fatto che la causa avrebbe potuto essere decisa alla prima udienza.

Ne deriva, quindi, che, in assenza di richiesta di altri rinvii, la corte distrettuale, ritenendone sussistenti i presupposti, si è avvalsa, affatto legittimamente, della possibilità di decidere la causa già alla prima udienza del 4 aprile 2022 (come, del resto, consentitole dalla specifica precisazione contenuta nel riportato decreto dell’1 marzo 2022) evidentemente considerando le difese conclusionali delle parti già espletate perché insite nelle rispettive note scritte da queste depositate per la medesima udienza.

Risulta inconferente, infine, il richiamo oggi effettuato dal Rossi ai principi sanciti da Cass., SU, n. 36596 del 2021, riguardanti la fattispecie (chiaramente diversa da quella concretamente verificatasi nella vicenda de qua) di assegnazione della causa a sentenza dopo l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ., ma prima della loro scadenza.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA], invero, mostra di non avere colto appieno l’effettiva ratio decidendi, sul punto, della sentenza oggi impugnata, la quale, nel disattendere il suo primo motivo di gravame – con cui l’appellante aveva chiesto che fosse accertata e dichiarata la carenza di legittimazione e di titolarità del credito in capo ai due soggetti che, alternativamente, si erano succeduti nel processo di primo grado, vale a dire [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. – ha osservato, richiamando anche quanto sancito da Cass. n. 8975 del 2020, che «Il motivo risulta del tutto avulso dalla motivazione della sentenza impugnata, laddove il Tribunale ha ritenuto, quanto alla legittimazione delle società cessionarie costituitesi nel giudizio di primo grado, che “alcuna contestazione è stata mossa da parteattrice, neanche con riferimento all’effettiva intervenuta cessione della posizione debitoria relativa al mutuo oggetto di causa.

In sostanza, con il motivo in esame l’appellante non ha in alcun modo contestato l’affermazione del primo giudice secondo la quale l’attore non aveva eccepito circa la legittimazione attiva delle società cessionarie dell’originario rapporto derivante da mutuo oggetto del giudizio.

L’eccezione, pertanto, risulta nuova».

È chiaro, dunque, che la corte capitolina ha rimarcato l’eccentricità della doglianza rispetto all’accertamento, in primo grado, della legittimazione delle menzionate società effettuato sulla base del principio di non contestazione, essendole precluso, così, anche il rilievo d’ufficio della lamentata insussistenza della legittimazione e della titolarità del credito suddetto, posto che sulla corrispondente questione doveva considerarsi formato il giudicato proprio in ragione della aspecificità della doglianza medesima.

Alteris verbis, se pure è vero che il difetto di titolarità, attiva o passiva, del rapporto dedotto in giudizio risulta rilevabile d’ufficio anche in Cassazione, – e, dunque, deducibile per la prima volta in sede di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 2951 del 2016) – nel caso in esame lo scrutinio del motivo è, nel concreto, precluso dal fatto che un tale rilievo di ufficio non può superare il giudicato formatosi sulla corrispondente questione in ragione della inidonea impugnazione formulata sulla decisione assunto, su quella stessa questione, dal giudice di primo grado.

La censura, pertanto, si rivela pure non rispettosa di quanto ripetutamente chiarito, del tutto condivisibilmente, da questa Corte (cfr. Cass. n. 21563 del 2022, pag. 8 e ss. della motivazione; Cass. n. 35782 del 2023, pag. 41 e ss. della motivazione; Cass. n. 25495 del 2024, pag. 7-8 della motivazione; Cass. n. 26871 del 2024, pag. 11-12 della motivazione; Cass. n. 19277 del 2025, pag. 16 e ss. della motivazione; Cass. n. 32413 del 2025, pag. 5-6 della motivazione), secondo cui «l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, non solo "di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione" […], ma anche "di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo" (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01), confrontandosi sempre con l'effettivo "decisum" che sorregge la sentenza impugnata.

Difatti, il motivo di impugnazione "è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo chenon rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo", sicché, in riferimento al ricorso per Cassazione, "tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ." (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01)».

4. Il terzo motivo di ricorso è infondato laddove contesta alla corte distrettuale una pretesa omissione di pronuncia “sul terzo motivo di appello” innanzi alla stessa formulato dal Rossi.

Invero, quel motivo di appello risulta così rubricato nell’atto di gravame (rinvenibile nel fascicolo di parte, a sua volta inserito in quello di ufficio, cui questa Corte può accedere in ragione della natura di error in procedendodel vizio così denunciato.

Cfr. Cass. n. 6014 del 2018): “Nullità della clausola contrattuale di determinazione degli interessi per violazione degli artt. 1284, 1325, 1346 e 1418 c.c., 116 e 117 TUB, nonché della delibera CICR 9.2.2000”.

La lettura della sentenza impugnata, tuttavia, consente agevolmente di ricavare che tale motivo, –che la corte capitolina, dopo aver dato atto di una erronea numerazione delle doglianze innanzi alla stessa complessivamente prospettate, nella misura in cui quella immediatamente precedente ad esso era stata indicata con il n. 2, pur essendo, in realtà, la terza – venne espressamente esaminato da quella corte (che gli attribuì il n. 4, in luogo del 3), congiuntamente a quelli successivi recanti i nn. 5, 6 e7 (cfr., amplius, pag. 11-18 della sentenza impugnata), sicché nessuna omissione di pronuncia è configurabile nella specie.

Per il resto, la censura ivi svolta e quella di cui all’odierno quinto motivo di ricorso possono scrutinarsi congiuntamente, in ragione della loro evidente connessione, entrambe ascrivendo, sostanzialmente, alla corte d'appello di avere erroneamente ritenuto che il piano di ammortamento cd. alla francese non genera alcuna capitalizzazione degli interessi.

Illustrate anche con una lunga dissertazione teorica sugli obblighi di trasparenza e sul fenomeno dell’anatocismo, sui principi ricavabili dalla giurisprudenza di merito e di legittimità circa le conseguenze che scaturiscono dalla violazione della norma di cui l'art. 1283 cod. civ. e, infine, sulle ragioni per cui il mutuo con ammortamento cd.alla francese genererebbe la capitalizzazione di interessi, le doglianze lamentano che la corte suddetta avrebbe dovuto accertare l'applicazione di interessi composti in violazione del combinato disposto degli artt. 821, 1283, 1284, 1325, 1346 e 1418 cod. civ. nonché 116 117 e 120 del Testo unico bancario (d.lgs. n. 385 del 1993), oltre che dell’art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2020.

Queste censure, che, peraltro, nemmeno riportano la concreta formulazione delle corrispondenti clausole del contratto di mutuo di cui si discute e del piano di ammortamento collegato a quest’ultimo, si rivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento perché il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto concernente l’ammortamento cd. alla francese con motivazione chiara ed esaustiva, nient’affatto apparente (come infondatamente lamentato dal Rossi nel quinto motivo) e, soprattutto, in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2508 del 2026; Cass. n. 7382 del 2025; Cass.n. 25376 del 2024; Cass., SU, n. 15130 del 2024; Cass. n. 27823 del 2023, resa in tema di rateizzazione dei debiti fiscali), tenuto conto dei principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15130/2024, ipotizzando che il finanziamento in discorso sia stato stipulato a tasso fisso, successivamente estesi da Cass. n. 7382 del 2025 anche ai mutui con tasso variabile.

Le Sezioni Unite – enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati tradizionali a tasso fisso, hanno osservato, invero, che: a) con il piano di ammortamento cd. alla francese, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull’intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l’importo concordato della rata costante e l’ammontare della quota interessi; il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa; il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l’abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi ed il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via; b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.

«È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l’obbligazione per interessi […] in base di calcolo di successivi ulteriori interessi»; né «opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento “alla francese” standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)»; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione; c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento “alla francese” standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell’equivalente del capitale ricevuto.

Orbene, come sancito dalla successiva recente Cass. n. 7382 del 2025, tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l’anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel finanziamento con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l’importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all’andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.

Ricapitolando, nel finanziamento con piano di ammortamento “alla francese” standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti; ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnusin termini di trasparenza, giacché il soggetto finanziato ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.

Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo e/o di un finanziamento a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell’ammontare finale dell’importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario e/oil soggetto finanziato, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell’unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera.

Salvo a non voler percorrere l’unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout courtdei mutui e/o dei finanziamenti a tasso variabile.

Si può osservare, del resto, che, sul punto, le argomentazioni del ricorrente rinvenibili nelle sue memorie del 26 ottobre 2023 e del 3 marzo 2026, nella misura in cui si concretano in una prolungata esposizione di formule di matematica finanziaria, nemmeno possono ritenersi sufficientemente specifiche, in quanto si risolvono nel dedurre – del tutto astrattamente – la pretesa realizzazione, mediante l’utilizzo del sistema di ammortamento cd.

“alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da adeguate –e soprattutto chiare – deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l’avvenuta concreta produzione, nella concreta fattispecie, di un tale risultato.

Deduzioni ed argomentazioni che, va ulteriormente aggiunto, sarebbe stato onere del ricorrente sottoporre al giudice del merito, costituendo profili che investono il profilo dell’accertamento in fatto a quest’ultimo devoluto, e che non possono essere sollevati in sede di legittimità.

Resta solo da aggiungere che, come ribadito ancora da Cass. n. 2508 del 2026, «il vizio di violazione di legge (quanto alla violazione di legge in senso proprio) ricorre in ipotesi di erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, nonché di attribuzione ad essa di un significato non appropriato, ovvero (quanto alla falsa applicazione), alternativamente, nella sussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perché, rettamente individuata ed interpretata, siriferisce ad altro, od altresì nella deduzione dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782).

Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va difatti tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge.

Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta –è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass.,Sez.

Un., 5 maggio 2006, n. 10313)».

Nel caso di specie, è palese che i motivi de quibus sollecita no questa Corte di cassazione a riesaminare la documentazione contrattuale concernente il mutuo oggetto del contendere, al fine di riscontrare i vizi la cui sussistenza il giudice di merito, sulla base dell'accertamento espletato, ha escluso, opportunamente puntualizzando pure che, «nell’ipotesi di specie, si è in presenza di un mutuo ove lo sviluppo del piano di ammortamento è parte integrante del contratto stipulato (cfr. contratto di mutuo allegato all’atto di appello) e, dunque, si deve ritenere approvato dal mutuatario il tasso composto, una volta conosciuto l’importo delle rate costanti attraverso le quali dovrà avvenire il rimborso graduale del capitale e degli interessi corrispettivi […].

Avuto altresì riguardo alla già evidenziata contrattualizzazione del piano di ammortamento, nessun rilievo può attribuirsi al motivo ove si sostiene che l’unica tipologia di produzione di interessi prevista dal codice civile sarebbe quella in regime di capitalizzazione semplice» (cfr.pag. 16-17 della sentenza impugnata)

5. Il quarto motivo di ricorso, infine, si rivela infondato.

Invero, l’argomentazione che ne costituisce il logico presupposto, vale a dire l’applicazione asseritamente illegittima, nella specie, di un regime finanziario composto per il piano di rimborso del mutuo, già risulta smentita da tutto quanto si è detto in precedenza circa la ritenuta legittimità del piano di ammortamento cd. alla francese qui concretamente utilizzato, sicché nemmeno può considerarsi adeguatamente ed efficacemente censurata l’affermazione della corte distrettuale che, nel disattendere la doglianza del Rossi circa la pretesa natura usuraria del mutuo in questione, ha opinato che, «quanto al cd. costo occulto rilevante ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, se ne deve predicare la irrilevanza ai fini dell’usura, essendo tale presunto costo implicito estraneo al regolamento contrattuale poiché individuato attraverso il raffronto dello sviluppo dell’ammortamento approvato dai contraenti con altro piano di ammortamento sviluppato attraverso altra metodologia di calcolo.

Il costo implicito viene infatti calcolato sul differenziale scaturito dal minor importo della rata in applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice (vedi Tribunale di Roma n. 2188/2021 cit.).

Non può dunque considerarsi costo implicito del contratto il differenziale di costo rispetto ad un regime finanziario diverso ed estraneo ad esso» (cfr. pag. 17 della medesima sentenza).

6. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità, stante il principio di soccombenza, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.

R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25348/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’AvvocatoGiuseppe de Simone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Brescia , alla via C orfù n. 102 , quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]. ed in persona del procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 1. - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., già Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a.;[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - intimate - avverso la SENTENZA,n. 2274/2022, emessa da CORTE D'APPELLO di ROMAil giorno 05/04/2022. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/03/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto ritualmente notificato il 15 maggio 2015, [OSCURATO:PERSONA] citò Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. innanzi al Tribunale di Viterbo esponendo di aver stipulato con la stessa, in data 10 gennaio 2008, un contratto di mutuo con pattuizione del tasso d’interesse contrattuale al 5,95% e del tasso di mora al 9,95%, individuato in contratto mediante l’aggiunta di 4 punti percentuali al tasso contrattuale. Dedusse che, al momento della stipula, il tasso soglia di usura fosse pari a 9,12% (tassi medi mutuo a tasso fisso 6.08% + ½) e che l’applicazione concreta del tasso di mora, di per sé ritenuto usurario, fosse peraltro avvenuta in sommatoria al tasso corrispettivo. Concluse, pertanto, chiedendo che venisse dichiarata la nullità della pattuizione di tassi usurari con conseguente dichiarazione della gratuità del mutuo ex art. 1815 cod. civ., con condanna della banca suddetta alla restituzione – previa rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo – di quanto indebitamente corrisposto a titolo di interessi, anche mediante compensazione con le somme eventualmente ancora da lui alla stessa dovute. Domandò, inoltre, la condanna della medesima banca al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, exartt. 2043 cod. civ. e 185 cod. pen. Si costituì la Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. resistendo a quanto ex adverso dedotto e rimarcando l’errata indicazione, nell’atto di citazione, del tasso corrispettivo pattuito nel contratto di mutuo in contestazione, in realtà individuato al 5,945% e non al 5,95% come indicato dalla controparte, nonché, a seguito di richiesta del Rossi, l’avvenuta rinegoziazione del piano di ammortamento sul debito residuo di cui al mutuo del 2008 da tasso fisso a variabile pattuita con atto notarile del 19 ottobre 2010 e decorrenza dall’1 ottobre 2010, ivi stabilendosi, tra l’altro, gli interessi convenzionali in misura variabile pari alla media dell’Euribor e ferme le pattuizioni quanto ai tassi moratori. Rappresentò, altresì, la pedissequa osservanza delle circolari della Banca d’Italia, così negando la configurabilità del reato di usura exart. 644 cod. pen. e la gratuità del contratto di mutuo ex art. 1815 cod. civ. Contestò ogni forma di anatocismo paventata dall’attore, denunciò il mancato assolvimento dell’onere probatorio rispetto alla domanda di risarcimento dei danni e concluse, in via principale, chiedendo il rigetto integrale delle pretese del Russo e, in subordine, per la riconduzione dei tassi moratori eventualmente ritenuti usurari nei limiti legali, con potenziale applicazione dell’art. 1384 cod. civ., fermo restando il riconoscimento della spettanza degli interessi corrispettivi. Assegnati i richiesti termini per le memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ., l’attore, nella prima di esse, lamentò pure la non conformità del TAEG effettivo a quello dichiarato in contratto e l’indeterminatezza del criterio di calcolo per lo sviluppo del piano di ammortamento utilizzato in concreto e, per l’effetto, domandò, in subordine, che il rapporto contrattuale venisse rideterminato in applicazione dell’art. 117 TUB, con piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice. La banca convenuta chiese dichiararsi l’inammissibilità di tali nuove domande, essendosi al cospetto di una non consentita mutatio libelli, nonché, nel merito, che ne venisse comunque accertata l’infondatezza. Il 4 aprile 2019 intervenne in giudizio, exart. 111 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale procuratrice generale di [OSCURATO:SOCIETA]. cessionaria del credito vantato dalla banca originaria convenuta e, successivamente, il 31 marzo 2020, la medesima [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sempre quale procuratrice generale, si costitutiva ex art. 111 cod. proc. civ., per [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta cessionaria del credito già ceduto in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., riportandosi alle difese svolte dalla Banca di Viterbo. L’adito tribunale, con sentenza del 3 febbraio 2021, n. 133, così dispose: «dichiara la nullità della clausola relativa agli interessi di mora pattuiti nell’atto di rinegoziazione del mutuo sottoscritto in data 19.10.2010 ove gli stessi, con richiamo a quanto già stabilito nel contratto di mutuo del 10.1.2008, vengono individuati con maggiorazione di 4 punti percentuali rispetto al tasso corrispettivo e per l’effetto dispone che gli interessi moratori da corrispondere per il ritardato pagamento vengano individuati nella misura di quelli corrispettivi pattuiti legittimamente nel medesimo contratto di rinegoziazione; rigetta ogni altra domanda avanzata da parte attrice dichiarando inammissibili, poiché tardive, le altre domande avanzate nel corso del giudizio; compensa tra le parti le spese di lite in ragione dei quattro quinti e pone a carico di parte convenuta il residuo quinto[…]». 2. Il gravame promosso dal Rossicontro questa decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di Roma con sentenza del 5 aprile 2021, n. 2274, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e nella contumacia di Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. e di [OSCURATO:SOCIETA]. Per quanto qui ancora di interesse ed in estrema sintesi, quel giudice evidenziò, quanto alla prospettata applicazione di interessi anatocistici insita nel piano di ammortamento cd. alla francese , che un siffatto piano non comportava alcuna violazione dell’art. 1283 cod. civ., poiché gli interessi di periodo venivano calcolati sul solo capitale residuo ed alla scadenza della rata gli interessi maturati non erano capitalizzati, ma pagati come quota di interessi della rata di rimborso. Inoltre, circa la pretesa erronea indicazione dell’I.S.C., escluse che tale circostanza desse luogo ad una indeterminatezza del contratto, rilevante quale causa di nullità ai sensi dell’art. 117 T.U.B. 3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso affidato a cinque motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non hanno svolto difese in questa sede [OSCURATO:PERSONA] credito cooperativo s.r.l. (già Banca di Viterbo credito cooperativo s.c.p.a.) e [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Con ordinanza interlocutoria del 4 dicembre 2023, n. 33804, la Prima Sezione civile, ritenuto che «la questione della validità del contratto di mutuo articolato secondo il cd. piano di ammortamento alla francese, in relazione alla prospettata indeterminatezza delle condizioni pattuite, interessata in particolare dal terzo motivo di ricorso, è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte con provvedimento della Prima Presidente depositato il 7 settembre 2023», ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione controversa. Intervenuta tale decisione, è stata fissata l’odierna adunanza camerale, in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato ulteriore memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 190, 281-sexies c.p.c., 80- bis disp. att. c.p.c., 24 e 111 Cost. Nullità della sentenza», per avere la corte di appello deciso la vertenza, in sede di prima udienza, senza che la causa fosse discussa, senza che fossero precisate le conclusioni e senza consentire all’appellante di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. Si lamenta, altresì, l’inosservanza delle disposizioni procedurali emanate con decreto del 1° marzo 2022, con cui era stata disposta la trattazione cartolare della udienza di prima comparizione del 4 aprile 2022, le quali prevedevano la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni in difetto della richiesta delle parti di decisione al termine della prima udienza; II) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., anche alla luce di quanto statuito da Cass., SU, sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951», per aver la sentenza impugnata ritenuto nuova e, dunque, inammissibile l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]., oggetto del primo motivo di appello, sollevata sul fondamento della mancata dimostrazione delle allegate cessioni in favore di queste ultime società del diritto controverso. Si sostieneche la titolarità del diritto è un elemento costitutivo della domanda e la sua carenza può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; III) «Omessa pronuncia in relazione al terzo motivo di appello. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1325, 1346 e 1418 c.c., 116, 117 TUB, nonché dell’art. 6, delibera C.I.C.R. 9.2.2000». Si ascrive alla corte distrettuale di non essersi pronunciata sul terzo motivo di appello, avente a oggetto la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso di interesse, in relazione alla mancata indicazione del metodo di calcolo applicato per la costruzione del piano di rimborso, e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1325, 1346 e 1418 cod. civ., 116 e 117 TUB e 6 delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 in relazione al mancato accoglimento di tale domanda; IV) «Violazione e falsa applicazione degli articoli 644 c.p., 1 della legge 7 marzo 1996 n. 108 e 1815 c.c.», per aver la corte territoriale erroneamente ritenuto insussistente la dedotta usurarietà del mutuo. Si sottolinea, in proposito, che il giudice di merito non aveva valutato correttamente la natura composta del tasso di interesse applicato e, dunque, era giunto ad una individuazione del T.E.G. inferiore rispetto a quella effettivo, il quale, invece, era superiore alla soglia fissata ai sensi della legge n. 108 del 1996; V) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1283, 1184, comma 1, primo inciso e 821, comma 3, c.c. Vizio di motivazione apparente». Si critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che un piano di rimborso predisposto con il metodo dell’ammortamento cd. alla franceseconfigurasse l’applicazione di un regime di interessi composti in violazione del divieto di anatocismo. 2. Il primo di tali motivi si rivela infondato. Invero, giova premettere che nella sentenza impugnata si legge (cfr. pag. 7) che «L’appello è stato posto in decisione all’udienza del giorno 4 aprile 2022 previa concessione di termini per il deposito di note scritte, come da decreto in data 1.3.2022, con il quale, richiamata la normativa per il perdurare dell’emergenza COVID, si sono avvertite le parti che, all’esito del deposito delle note scritte per la prima udienza del 4.4.2022, la causa poteva essere decisa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. ove ritenuta di pronta soluzione, sostituendosi le note scritte alla discussione orale, e con l’avvertimento che ciascuna parte poteva chiedere la discussione orale della causa, facoltà, questa, di cui le parti non si sono avvalse». Parimenti, è opportuno rimarcare che, con il menzionato decreto depositato l’1 marzo 2022 (rinvenibile nella produzione dell’odierno ricorrente, cui questa Corte può accedere in ragione della evidente natura di error in procedendodel vizio qui denunciato), si era così stabilito, tra l’altro, per le “cause di prima comparizione o per altri incombenti (verifica integrità del contraddittorio o acquisizione/ricostruzione atti di primo grado, rinvioex art. 348 o 309 c.p.c., camerali, istanze istruttorie)” da trattasi il 4 aprile 2022, relatore il Pres. Thellung, tra cui quella n.r.g. 4906/2021 (concernente proprio il giudizio di appello instaurato da [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 133/2021, sfociato nella sentenza n. 2274 della corte capitolina impugnata in questa sede): “assegna alla parte appellante termine sino a 15 gg. anteriori all’udienza per il deposito di prova della rituale notifica dell’atto di appello, qualora non vi abbia ancora provveduto; entro lo stesso termine di 15 gg. anteriori all’udienza, tutte le parti costituite potranno altresì depositare note di trattazione scritta contenenti le conclusioni, eventuali istanze, deduzioni in merito all’istanza di sospensiva eventualmente già proposta con l’impugnazione e ad eventuali istanze istruttorie; […]; la Corte provvederà all’esito su eventuali istanze, valuterà in ogni caso l’applicabilità dell’art. 348-bis c.p.c., anche se non vi sia l’eccezione di controparte; in difetto, sarà fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni”. Si era puntualizzato, inoltre, evidenziandone pure specificamente in grassetto il corrispondente periodo, che “La causa potrà essere trattenuta in decisione anche alla prima udienza, ai sensi dell’art. 80-bisdisp. att. c.p.c., a meno che le parti non chiedano rinvio per la precisazione delle conclusioni; se si chiede la decisione al termine della prima udienza, si invitano le parti ad esporre le difese conclusionali anche nelle note di trattazione scritta anteriori alla prima udienza; la Corte provvederà all’esito su eventuali istanze, valuterà in ogni caso l’applicabilità dell’art. 348-bis c.p.c., anche se non vi sia l’eccezione di controparte; in difetto, sarà fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni; […]». Nelle “Note di trattazione scritta”, datate 14 marzo 2022 e depositate dalla difesa del Rossi in vista della prima udienza, exart. 350 cod. proc. civ., del 4 aprile 2022 (cfr. fascicolo dell’odierno ricorrente), tenutasi in modalità cartolare, si legge che “Parte appellante, ferme le conclusioni dell’atto di appello […], insiste affinché l’Ecc.ma Corte adita, in via preliminare ed istruttoria, voglia: 1) ordinare alla parte appellata di rendere il compiuto conto della gestione del rapporto, depositando il piano aggiornato degli importi addebitati al mutuatario a titolo di interessi corrispettivi, di interessi moratori, di spese e dicommissioni, ad eccezione unicamente degli importi relativi alle imposte ed alle tasse; 2) disporre la rinnovazione e/o l’integrazione della c.t.u., all’uopo nominando un professionista iscritto all’Albo dell’[OSCURATO:PERSONA] degli Attuari, in possesso dei requisiti di cui al Capo V del d.P.R. n. 328/2001”. È evidente, allora, che, da un lato, così operando, il Rossi, con le riportate “Note di trattazione scritta”, aveva inteso precisare e ribadire le sue conclusioni riportandosi a quelle dell’atto di appello, senza chiedere alcun rinvio ulteriore; dall’altro, che si rivela priva di fondamento la sua odierna doglianza circa l’asserita necessità che le parti avrebbero dovuto chiedere (nuovamente) la decisione della causa al termine della menzionata udienza del 4 aprile 2022, atteso che tanto sarebbe stato già consentito, invece, alla corte territoriale proprio in ragione del contenuto della riportata puntualizzazione, evidenziata in grassetto nel provvedimento dell’1 marzo 2022, circa il fatto che la causa avrebbe potuto essere decisa alla prima udienza. Ne deriva, quindi, che, in assenza di richiesta di altri rinvii, la corte distrettuale, ritenendone sussistenti i presupposti, si è avvalsa, affatto legittimamente, della possibilità di decidere la causa già alla prima udienza del 4 aprile 2022 (come, del resto, consentitole dalla specifica precisazione contenuta nel riportato decreto dell’1 marzo 2022) evidentemente considerando le difese conclusionali delle parti già espletate perché insite nelle rispettive note scritte da queste depositate per la medesima udienza. Risulta inconferente, infine, il richiamo oggi effettuato dal Rossi ai principi sanciti da Cass., SU, n. 36596 del 2021, riguardanti la fattispecie (chiaramente diversa da quella concretamente verificatasi nella vicenda de qua) di assegnazione della causa a sentenza dopo l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ., ma prima della loro scadenza. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA], invero, mostra di non avere colto appieno l’effettiva ratio decidendi, sul punto, della sentenza oggi impugnata, la quale, nel disattendere il suo primo motivo di gravame – con cui l’appellante aveva chiesto che fosse accertata e dichiarata la carenza di legittimazione e di titolarità del credito in capo ai due soggetti che, alternativamente, si erano succeduti nel processo di primo grado, vale a dire [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. – ha osservato, richiamando anche quanto sancito da Cass. n. 8975 del 2020, che «Il motivo risulta del tutto avulso dalla motivazione della sentenza impugnata, laddove il Tribunale ha ritenuto, quanto alla legittimazione delle società cessionarie costituitesi nel giudizio di primo grado, che “alcuna contestazione è stata mossa da parteattrice, neanche con riferimento all’effettiva intervenuta cessione della posizione debitoria relativa al mutuo oggetto di causa. In sostanza, con il motivo in esame l’appellante non ha in alcun modo contestato l’affermazione del primo giudice secondo la quale l’attore non aveva eccepito circa la legittimazione attiva delle società cessionarie dell’originario rapporto derivante da mutuo oggetto del giudizio. L’eccezione, pertanto, risulta nuova». È chiaro, dunque, che la corte capitolina ha rimarcato l’eccentricità della doglianza rispetto all’accertamento, in primo grado, della legittimazione delle menzionate società effettuato sulla base del principio di non contestazione, essendole precluso, così, anche il rilievo d’ufficio della lamentata insussistenza della legittimazione e della titolarità del credito suddetto, posto che sulla corrispondente questione doveva considerarsi formato il giudicato proprio in ragione della aspecificità della doglianza medesima. Alteris verbis, se pure è vero che il difetto di titolarità, attiva o passiva, del rapporto dedotto in giudizio risulta rilevabile d’ufficio anche in Cassazione, – e, dunque, deducibile per la prima volta in sede di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 2951 del 2016) – nel caso in esame lo scrutinio del motivo è, nel concreto, precluso dal fatto che un tale rilievo di ufficio non può superare il giudicato formatosi sulla corrispondente questione in ragione della inidonea impugnazione formulata sulla decisione assunto, su quella stessa questione, dal giudice di primo grado. La censura, pertanto, si rivela pure non rispettosa di quanto ripetutamente chiarito, del tutto condivisibilmente, da questa Corte (cfr. Cass. n. 21563 del 2022, pag. 8 e ss. della motivazione; Cass. n. 35782 del 2023, pag. 41 e ss. della motivazione; Cass. n. 25495 del 2024, pag. 7-8 della motivazione; Cass. n. 26871 del 2024, pag. 11-12 della motivazione; Cass. n. 19277 del 2025, pag. 16 e ss. della motivazione; Cass. n. 32413 del 2025, pag. 5-6 della motivazione), secondo cui «l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, non solo "di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione" […], ma anche "di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01), confrontandosi sempre con l'effettivo "decisum" che sorregge la sentenza impugnata. Difatti, il motivo di impugnazione "è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo chenon rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo", sicché, in riferimento al ricorso per Cassazione, "tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ." (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01)». 4. Il terzo motivo di ricorso è infondato laddove contesta alla corte distrettuale una pretesa omissione di pronuncia “sul terzo motivo di appello” innanzi alla stessa formulato dal Rossi. Invero, quel motivo di appello risulta così rubricato nell’atto di gravame (rinvenibile nel fascicolo di parte, a sua volta inserito in quello di ufficio, cui questa Corte può accedere in ragione della natura di error in procedendodel vizio così denunciato. Cfr. Cass. n. 6014 del 2018): “Nullità della clausola contrattuale di determinazione degli interessi per violazione degli artt. 1284, 1325, 1346 e 1418 c.c., 116 e 117 TUB, nonché della delibera CICR 9.2.2000”. La lettura della sentenza impugnata, tuttavia, consente agevolmente di ricavare che tale motivo, –che la corte capitolina, dopo aver dato atto di una erronea numerazione delle doglianze innanzi alla stessa complessivamente prospettate, nella misura in cui quella immediatamente precedente ad esso era stata indicata con il n. 2, pur essendo, in realtà, la terza – venne espressamente esaminato da quella corte (che gli attribuì il n. 4, in luogo del 3), congiuntamente a quelli successivi recanti i nn. 5, 6 e7 (cfr., amplius, pag. 11-18 della sentenza impugnata), sicché nessuna omissione di pronuncia è configurabile nella specie. Per il resto, la censura ivi svolta e quella di cui all’odierno quinto motivo di ricorso possono scrutinarsi congiuntamente, in ragione della loro evidente connessione, entrambe ascrivendo, sostanzialmente, alla corte d'appello di avere erroneamente ritenuto che il piano di ammortamento cd. alla francese non genera alcuna capitalizzazione degli interessi. Illustrate anche con una lunga dissertazione teorica sugli obblighi di trasparenza e sul fenomeno dell’anatocismo, sui principi ricavabili dalla giurisprudenza di merito e di legittimità circa le conseguenze che scaturiscono dalla violazione della norma di cui l'art. 1283 cod. civ. e, infine, sulle ragioni per cui il mutuo con ammortamento cd.alla francese genererebbe la capitalizzazione di interessi, le doglianze lamentano che la corte suddetta avrebbe dovuto accertare l'applicazione di interessi composti in violazione del combinato disposto degli artt. 821, 1283, 1284, 1325, 1346 e 1418 cod. civ. nonché 116 117 e 120 del Testo unico bancario (d.lgs. n. 385 del 1993), oltre che dell’art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2020. Queste censure, che, peraltro, nemmeno riportano la concreta formulazione delle corrispondenti clausole del contratto di mutuo di cui si discute e del piano di ammortamento collegato a quest’ultimo, si rivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento perché il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto concernente l’ammortamento cd. alla francese con motivazione chiara ed esaustiva, nient’affatto apparente (come infondatamente lamentato dal Rossi nel quinto motivo) e, soprattutto, in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2508 del 2026; Cass. n. 7382 del 2025; Cass.n. 25376 del 2024; Cass., SU, n. 15130 del 2024; Cass. n. 27823 del 2023, resa in tema di rateizzazione dei debiti fiscali), tenuto conto dei principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15130/2024, ipotizzando che il finanziamento in discorso sia stato stipulato a tasso fisso, successivamente estesi da Cass. n. 7382 del 2025 anche ai mutui con tasso variabile. Le Sezioni Unite – enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati tradizionali a tasso fisso, hanno osservato, invero, che: a) con il piano di ammortamento cd. alla francese, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull’intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l’importo concordato della rata costante e l’ammontare della quota interessi; il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa; il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l’abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi ed il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via; b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. «È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l’obbligazione per interessi […] in base di calcolo di successivi ulteriori interessi»; né «opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento “alla francese” standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)»; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione; c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento “alla francese” standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell’equivalente del capitale ricevuto. Orbene, come sancito dalla successiva recente Cass. n. 7382 del 2025, tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l’anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel finanziamento con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l’importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all’andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima. Ricapitolando, nel finanziamento con piano di ammortamento “alla francese” standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti; ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnusin termini di trasparenza, giacché il soggetto finanziato ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo e/o di un finanziamento a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell’ammontare finale dell’importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario e/oil soggetto finanziato, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell’unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l’unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout courtdei mutui e/o dei finanziamenti a tasso variabile. Si può osservare, del resto, che, sul punto, le argomentazioni del ricorrente rinvenibili nelle sue memorie del 26 ottobre 2023 e del 3 marzo 2026, nella misura in cui si concretano in una prolungata esposizione di formule di matematica finanziaria, nemmeno possono ritenersi sufficientemente specifiche, in quanto si risolvono nel dedurre – del tutto astrattamente – la pretesa realizzazione, mediante l’utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da adeguate –e soprattutto chiare – deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l’avvenuta concreta produzione, nella concreta fattispecie, di un tale risultato. Deduzioni ed argomentazioni che, va ulteriormente aggiunto, sarebbe stato onere del ricorrente sottoporre al giudice del merito, costituendo profili che investono il profilo dell’accertamento in fatto a quest’ultimo devoluto, e che non possono essere sollevati in sede di legittimità. Resta solo da aggiungere che, come ribadito ancora da Cass. n. 2508 del 2026, «il vizio di violazione di legge (quanto alla violazione di legge in senso proprio) ricorre in ipotesi di erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, nonché di attribuzione ad essa di un significato non appropriato, ovvero (quanto alla falsa applicazione), alternativamente, nella sussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perché, rettamente individuata ed interpretata, siriferisce ad altro, od altresì nella deduzione dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782). Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va difatti tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta –è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass.,Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313)». Nel caso di specie, è palese che i motivi de quibus sollecita no questa Corte di cassazione a riesaminare la documentazione contrattuale concernente il mutuo oggetto del contendere, al fine di riscontrare i vizi la cui sussistenza il giudice di merito, sulla base dell'accertamento espletato, ha escluso, opportunamente puntualizzando pure che, «nell’ipotesi di specie, si è in presenza di un mutuo ove lo sviluppo del piano di ammortamento è parte integrante del contratto stipulato (cfr. contratto di mutuo allegato all’atto di appello) e, dunque, si deve ritenere approvato dal mutuatario il tasso composto, una volta conosciuto l’importo delle rate costanti attraverso le quali dovrà avvenire il rimborso graduale del capitale e degli interessi corrispettivi […]. Avuto altresì riguardo alla già evidenziata contrattualizzazione del piano di ammortamento, nessun rilievo può attribuirsi al motivo ove si sostiene che l’unica tipologia di produzione di interessi prevista dal codice civile sarebbe quella in regime di capitalizzazione semplice» (cfr.pag. 16-17 della sentenza impugnata) 5. Il quarto motivo di ricorso, infine, si rivela infondato. Invero, l’argomentazione che ne costituisce il logico presupposto, vale a dire l’applicazione asseritamente illegittima, nella specie, di un regime finanziario composto per il piano di rimborso del mutuo, già risulta smentita da tutto quanto si è detto in precedenza circa la ritenuta legittimità del piano di ammortamento cd. alla francese qui concretamente utilizzato, sicché nemmeno può considerarsi adeguatamente ed efficacemente censurata l’affermazione della corte distrettuale che, nel disattendere la doglianza del Rossi circa la pretesa natura usuraria del mutuo in questione, ha opinato che, «quanto al cd. costo occulto rilevante ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, se ne deve predicare la irrilevanza ai fini dell’usura, essendo tale presunto costo implicito estraneo al regolamento contrattuale poiché individuato attraverso il raffronto dello sviluppo dell’ammortamento approvato dai contraenti con altro piano di ammortamento sviluppato attraverso altra metodologia di calcolo. Il costo implicito viene infatti calcolato sul differenziale scaturito dal minor importo della rata in applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice (vedi Tribunale di Roma n. 2188/2021 cit.). Non può dunque considerarsi costo implicito del contratto il differenziale di costo rispetto ad un regime finanziario diverso ed estraneo ad esso» (cfr. pag. 17 della medesima sentenza). 6. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità, stante il principio di soccombenza, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P. R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.M La Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai s
Sentenza Cassazione n. 06514/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris