CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03709/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenza che, pronunciando ai sensi dell'art. 322- bis cod. proc. pen., ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del 16/04/2021 del GIP del Tribunale di Castrovillari che aveva respinto la richiesta di restituzione dell'area interessata dai lavori di realizzazione di un'autostazione affidati alla società «[OSCURATO:SOCIETA].» in 'project financing' dal Comune di Trebisacce e sottoposta a sequestro preventivo per la ritenuta sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, d.lgs. n. 42 del 2004. 1.1.Con il primo motivo deduce la carenza assoluta di motivazione in ordine alla eccepita nullità del provvedimento del GIP per mancanza di autonoma valutazione ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di mancanza di motivazione in relazione alla illegittima disapplicazione del provvedimento del MIBACT del 02/03/2021. 1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla dichiarata inammissibilità dell'appello in ordine a tutte le questioni devolute ad eccezione di quelle relative al "fumus commissi delicti". 3.11 ricorso è inammissibile. 4.Con decreto del 21/02/2020 il GIP del Tribunale di Castrovillari aveva disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., il sequestro preventivo dell'opera, dell'area e del cantiere ove erano in corso i lavori di realizzazione di un'opera (un'autostazione) affidata in "project financing" alla società «[OSCURATO:SOCIETA].», incaricata della sua progettazione, costruzione e gestione. Il sequestro era stato disposto in relazione alla ritenuta sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 110, 353 cod. pen. (capo 1), 110, 323 cod. pen. (capo 2), 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 3), 181, d.lgs. n. 42 del 2004 (capo 4), e in considerazione del pericolo di aggravamento/protrazione delle conseguenze del reato in caso di libera disponibilità dei beni da parte di chiunque. 5.Tanto premesso, osserva il Collegio: 5.1.il ricorrente, quale persona fisica, non è titolare di alcuna situazione giuridica soggettiva attiva lesa dal provvedimento ablatorio. Egli perciò, in quanto tale, non aveva (e non ha) alcun interesse concreto ad impugnare il provvedimento cautelare dal cui annullamento non trarrebbe alcun beneficio; 5.2.1a legittimazione ad impugnare, attribuita all'imputato/persona sottoposta alle indagini dall'art. 322, comma 1, cod. proc. pen., deve essere coniugata con il principio secondo il quale «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse» (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.); 5.3.tale interesse deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397; Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497); 5.4.1'art. 322-bis, cod. proc. pen., in ossequio a quanto prevede l'art. 568, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, individua coloro ai quali spetta espressamente il diritto di proporre appello avverso le ordinanza in materia di sequestro preventivo; 5.5.1a specificazione, contenuta nel successivo comma quarto dello stesso art. 568, cod. proc. pen., secondo la quale per impugnare occorre avervi interesse, rende chiara l'intenzione del legislatore di distinguere la legittimazione a proporre impugnazione dall'interesse ad impugnare. L'impugnazione è lo strumento processuale per ottenere un risultato concreto che può essere utilizzato solo da chi è legittimato a servirsene; sicché l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.); 5.6.illuminante, sul punto, Sez. U, Serafino, cit., per la quale la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto. Sulla base di tale premessa, è stata affermata la carenza d'interesse dell'imputato - che aveva patteggiato la pena per il delitto di spaccio di modica quantità di stupefacenti, vedendosi confiscare la somma ricavata dalla cessione - a impugnare il capo relativo alla confisca, sul rilievo che la questione relativa alla legittimità di quest'ultima era meramente teorica e astratta, una volta esclusa l'esistenza, per il cedente, in una cessione illecita per contrarietà a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilità del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilità "jure civili" della sua pretesa, configurabile, pertanto, come interesse di mero fatto; 5.7.nel caso di specie, il ricorrente, in quanto persona fisica, non è proprietario dei beni in sequestro dei quali non potrebbe mai essere disposta la restituzione in suo favore. Egli perciò, ancorché persona sottoposta alle indagini, persegue un interesse di mero fatto che rende privo di concretezza e attualità l'interesse a proporre sia il riesame che l'odierno ricorso. 5.8.peraltro, anche ipotizzando che egli agisca quale legale rappresentante della società, estranea, in quanto tale, alla consumazione del reato per il quale si procede, resta il fatto che il difensore non era (e non è) munito di procura speciale; 5.9.costituisce insegnamento costante di questa Corte che ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, Poli, Rv. 258580; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692); 5.10.come spiegato in motivazione da Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Pace, Rv. 245440 (richiamata, sul punto, da Sez. 6, n. 13154 del 2010), «per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso dell'odierno ricorrente, vale analogicamente la regola, espressamente menzionata dall'art. 100, cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ.; mentre l'indagato o imputato, che è assoggettato all'azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell'assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato (v. per simili concetti Cass., sez. Il, 21 novembre 2006, Tanda; Cass., sez. VI, 25 settembre 2007, Puliga; Id., 18 giugno 2008, Lombardi; Id., 17 febbraio 2009, Pirozzi); valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a misure di prevenzione, estendendosi ad esso la posizione dell'imputato (v. art. 4 ult. comma legge n. 1423 del 1956). Invece, il terzo interessato, quale è l'odierno ricorrente, al pari dei soggetti considerati espressamente dall'art. 100, cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di, patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore». 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm