Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23245/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG /9') RILEVA E OSSERVA Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., inammissibilità che va dichiarata senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen..

E' pacifica l'affermazione nella giurisprudenza di legittimità che, rispetto alla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione per nullità della sentenza di primo grado determinata da vizi di citazione dell'imputato, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 4 n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG /9') RILEVA E OSSERVA Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., inammissibilità che va dichiarata senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.. E' pacifica l'affermazione nella giurisprudenza di legittimità che, rispetto alla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione per nullità della sentenza di primo grado determinata da vizi di citazione dell'imputato, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 4 n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 23245/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris