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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22354/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata ad Adrano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; letta la memoria e le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i tre motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale dell'attribuito reato di truffa (primo motivo), della circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa" (secondo motivo) e della circostanza aggravante dell'avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità (terzo motivo), prospettando anche un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260-01); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti logici e giuridici ai fini della dichiarazione della sussistenza del reato contestato e delle due pure contestate circostanze aggravanti (si vedano, in particolare: le pagg. 3-4 sugli artifici e raggiri posti in essere dall'imputata; le pagg. 4-5 sull'evidente stato di debolezza psichica della persona offesa, del quale l'imputata aveva approfittato; la pag. 5 sulla rilevante gravità del danno di C 8.150,00 cagionato alla persona offesa, indotta, secondo le sue attendibili dichiarazioni, mediante artifici e raggiri, a consegnare la suddetta somma all'imputata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata ad Adrano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; letta la memoria e le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i tre motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale dell'attribuito reato di truffa (primo motivo), della circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa" (secondo motivo) e della circostanza aggravante dell'avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità (terzo motivo), prospettando anche un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260-01); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti logici e giuridici ai fini della dichiarazione della sussistenza del reato contestato e delle due pure contestate circostanze aggravanti (si vedano, in particolare: le pagg. 3-4 sugli artifici e raggiri posti in essere dall'imputata; le pagg. 4-5 sull'evidente stato di debolezza psichica della persona offesa, del quale l'imputata aveva approfittato; la pag. 5 sulla rilevante gravità del danno di C 8.150,00 cagionato alla persona offesa, indotta, secondo le sue attendibili dichiarazioni, mediante artifici e raggiri, a consegnare la suddetta somma all'imputata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come indicato in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso, in
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