CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 1966
Cassazione n. 32462/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/04/1966 avverso l'ordinanza emessa il 12/12/2022 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12/12/2022, la Corte d'Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza cil i revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo disposto a seguito della sentenza di condanna emessa dada Corte d'Appello in data 25/03/1998 (irrev. il 14/07/1998) nei confronti di MASSARO Pasquale, in relazione al reato di cui all'art. 20 lett. c) I. n. 47 del 1985. 2. Ricorre per cassazione il MASSARO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla omessa valutazione della proporzionalità della misura. Si censura l'ordinanza per non aver tenuto conto dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza (ampiamente richiamata) della Corte EDU e della stessa Corte di cassazione: essendo in particolare emerso che il MASSARO non era proprietario di altri appartamenti oltre quello per cui è causa, che il grave pregiudizio era rappresentato dal doverlo abbandonare insieme alla famiglia, e che il ricorrente aveva anche chiesto un alloggio alternativo al comune, impugnando dinanzi al T.A.R. il silenzio-rifiuto. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla violazione del ne bis in idem. Si censura la motivazione dell'ordinanza, pur in linea con la giurisprudenza interna, in quanto all'ordine di demolizione per un abuso edilizio doveva attribuirsi rilievo penale, come statuito dalla Corte EDU. La difesa richiama una rimessione alla Corte costituzionale, da parte della Suprema Corte, in altra ipotesi di riconducibilità al genus della sanzione penale di sanzioni formalmente non qualificate tali, evidenziando la complementarietà dello scopo perseguito dalle due sanzioni. Con specifico riferimento all'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 7 I. n. 47 del 1985 (oggi art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001), la difesa richiama l'evoluzione giurisprudenziale in materia, rappresentando che all'ordine di demolizione disposto dal comune deve conferirsi natura penale, dal momento che mentre l'ordine del giudice comporta la sola distruzione fisica della res, l'inottemperanza all'ordine del comune comporta l'acquisizione al patrimonio dell'ente non solo della costruzione realizzata senza titolo, ma anche dell'area di sedime e di quella di pertinenza urbanistica, nonché le gravi sanzioni pecuniarie di cui al nuovo comma 4-bis dell'art. 31. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla illegittimità della procedura esecutiva per violazione del codice degli appalti. Si censura il ricorso, da parte della Corte d'Appello, alla motivazione per relationem al parere del P.G., e si contesta la fondatezza del difetto di interesse ivi prospettato, dal momento che il responsabile dell'abuso edilizio e è il soggetto su cui incombe l'onere economico delle spese di demolizione, e che la provvista finanziaria è richiesta dalla Procura al comune tenuto a provvedervi secondo la normativa esposta anche attraverso una delbera della Corte dei Conti. Si censura l'ordinanza anche per aver ritenuto la materia sottratta all'evidenza pubblica. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando, quanto al primo motivo, che la Corte d'Appello aveva adeguatamente motivato in punto di proporzionalità della misura, avuto riguardo al caso concreto come da giurisprudenza di questa Suprema Corte. In ordine al secondo motivo, si evidenzia che lo stesso ricorrente aveva riconosciuto natura amministrativa alla demolizione, 2 mentre, quanto alla residua questione, si ribadisce il difetto di interesse in capo al ricorrente, sulla scorta di un precedente di legittimità. CONSIDERATO :IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve qui richiamarsi il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, considerando l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 della CEDU, e valutando, nel contempo, la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, nonchè i tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze ab'itative» (Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Rv. 280270 - 01). La Corte d'Appello ha fatto buon governo di tali principi, anzitutto ponendo in evidenza che il MASSARO aveva realizzato le opere senza alcun titolo abilitativo, violando ripetutamente i sigilli fino al completamento dell'opera, e quindi "nella piena consapevolezza, e spregiudicatezza, di violare la legge" (cfr. pag. 6 dell'ordinanza impugnata). In secondo luogo, è stato valorizzato l'amplissimo arco temporale (circa 15 anni) decorso tra la data di irrevocabilità della sentenza di condanna per gli abusi edilizi e la notifica dell'ingiunzione a demolire„ emessa con riferimento all'ordine contenuto nella predetta sentenza: un periodo ritenuto ampiamente idoneo alla ricerca e al rinvenimento di una sistemazione alternativa. Al riguardo, la Corte territoriale ha anche specificamente disatteso - con ampi richiami della giurisprudenza amministrativa (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) - la tesi difensiva secondo cui, proprio per l'ampiezza del periodo trascorso nell'inerzia delle Autorità preposte alla demolizione, si sarebbe determinato in capo al ricorrente un affidamento incolpevole: si è infatti sottolineato che quest'ultimo deve ritenersi sempre escluso in presenza di situazioni che pacificamente, e sin dall'inizio, risultano illegali: sicchè "la mera inerzia da parte dell'amministrazione nell'esercizio di un potere-dovere rivolto alla tutela di rilevanti finalità di interesse 3 pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall'origine illegittimo" (cfr. pag. 7, cit.). Infine, la Corte territoriale ha escluso di poter attribuire rilevanza dirimente alla documentazione prodotta in ordine alle condizioni economiche prossime allo stato di bisogno, non solo perché insufficienti (essendo necessario dimostrare le concrete modalità di acquisizione dei mezzi di sostentamento), ma anche, ed anzi soprattutto, perché la prospettazione difensiva "stride notevolmente con la conformazione e natura dell'immobile oggetto di demolizione: un imponente edificio (mc 3988,84) con destinazione d'uso in parte residenziale e in parte artigianale[...] In particolare, la parte residenziale è composta da due ampie e speculari unità abitative strutturate su due piani, di cui solo una occupata dal MASSARO Pasquale. Il piano terra dell'edificio, invece, si compone di due depositi destinati a lavorazioni artigianali che, seppure non in attività, rappresentano una consistente fonte di reddito in potenza" (cfr. pag. 7 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di considerazioni del tutto prive di illogicità o contraddittorietà qui denunciabili, oltre che pienamente in linea con i principi giurisprudenziali inizialmente richiamati. 3. Per ciò che riguarda il secondo ordine di doglianze, volto a censurare l'ordinanza per non aver riconosciuto la violazione del ne bis in idem, occorre prendere le mosse dal principio reiteratamente affermato da questa Suprema Corte, e fatto proprio anche dal provvedimento impugnato, secondo cui «in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'imposizione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico !eso e non ha finalità punitive, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso, e non comportando la violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa [OSCURATO:PERSONA] c. Italia del 4 marzo 2014» (così ad es. Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018, M., Rv. 274128 - 01). La difesa ricorrente, ben consapevole del carattere del tutto consolidato di tali principi, ha inteso censurare la sentenza sollecitando una rivisitazione di tali approdi interpretativi, ed in particolare prospettando - sulla scorta delle affermazioni della Corte EDU - la natura sostanzialmente penale dell'ordine di demolizione impartito dall'autorità amministrativa, in considerazione della peculiare afflittività delle conseguenze in caso di inottemperanza di quell'ordine, costituite dall'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile, dell'area di sedime e di quella di pertinenza urbanistica (cfr. pag. 22 del ricorso).4 Ritiene peraltro il Collegio che ogni approfondimento sulla questione prospettata debba ritenersi ultroneo, non avendo la difesa in alcun modo chiarito il proprio interesse a dedurla, essendo nella specie pacificamente intervenuto l'ordine di demolizione da parte del comune di Casal di Principe, rimasto inadempiuto (cfr. sul punto pag. 1 del provvedimento impugnato). Questa Suprema Corte è invero costante nell'affermare cheePí«in tema di reati edilizi, dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, qualora il consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso» (Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, dep. 2020, Calise, Rv. 278090 - 01. In senso conforme, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 6600 del 15/11/2022, dep. 2023, Ucciero). 4. Anche la residua censura deve ritenersi infondata. Deve invero convenirsi con quanto osservato dall'ordinanza impugnata, e dallo stesso Procuratore Generale nella propria requisitoria, in ordine al rilievo preliminare ed assorbente che assume l'insussistenza di un interesse ad agire in capo al MASSARO, che può essere al più considerato, nella prospettiva delineata con il terzo motivo, titolare di una mera aspettativa di fatto al differimento della demolizione. Si tratta di conclusioni raggiunte sulla scorta di plurime decisioni della giurisprudenza amministrativa (richiamate alle pagg. 10 e 12 dell'ordinanza impugnata), e pienamente confortate da una pronuncia di questa Suprema Corte, richiamata nella requisitoria del P.G. (Sez. 3, n. 27167 del 25/03/2021, Rendina), il cui percorso argomentativo appare di immediato interesse anche per l'odierna fattispecie, e che qui di seguito si riporta nei passaggi che specific:amente rilevano. Era stata invero evidenziata, in quella sede, l'inammissibiità di analoga censura «alla luce dei principi generali in tema di interesse a ricorrere, che dovevano ritenersi applicabili anche all'incidente di esecuzione (cfr. Sez. 3, n. 11993 del 04/03/2014, [OSCURATO:PERSONA]), atteso che nessuna utilità concreta avrebbe potuto derivare per la ricorrente dall'ipotetico annullamento dell'affidamento dei lavori (peraltro, secondo il G.E., normativamente consentiti ex artt. 61 d.P.R. n. 115/02 e 41 d.P.R. n. 380/01) con rinnovazione della procedura, non potendo comunque venir meno l'obbligo di dare attuazione all'ordine di demolizione, unico atto che poteva considerarsi pregiudizievole per la ricorrente; ordine la cui validità e obbligatorietà non poteva essere influenzata dalle vicende della procedura 5 esecutiva e dalle modalità dell'affidamento dei lavori; né un interesse meramente dilatorio, finalizzato a procrastinarne l'esecuzione poteva trovare alcuna tutela dall'ordinamento. Non diversamente, si palesava anche la carenza della stessa legittimazione ad agire rispetto all'affidamento dell'incarico, rispetto al quale gli istanti, quali destinatari dell'ordine di demolizione non eseguito spontaneamente in proprio pur avendone la possibilità, non rivestivano la veste di controinteressati; veste al più riconoscibile in capo alle imprese concorrenti in ipotesi pregiudicate dalla pretermissione della gara pubblica; né, ancora, poteva rilevare l'addebito dei costi della procedura, non potendo di essi dolersi chi spontaneamente non abbia ottemperato all'ordine, essendo tale addebito una conseguenza del volontario inadempimento, e tanto meno l'asserita loro eccessività, trattandosi di pregiudizio meramente ipotetico in difetto di dimostrazione che un'eventuale gara pubblica avrebbe determinato un risparmio di spesa rispetto ai costi derivanti dalla trattativa privata» (cfr. il § 4.2. della motivazione della sentenza). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam