CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 34876/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VICENZArdato avviso alle parte udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 16 febbraio 2024 il GIP del Tribunale di Vicenza, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della pena sospesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto del 20 marzo 2024. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo, essendo stata realizzata la notifica (tanto al soggetto condannato che al difensore) in data 21 febbraio 2024. Il termine per impugnare è pari a giorni quindici. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, realizzata de plano, consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024 Il Consigliere est