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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 01354/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza dell’8 settembre 2024, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigetta to la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] , finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna irrevocabili: -sentenza del 13 luglio 2017 d ella Corte di appello d i Milano per il reato di cui agli artt. 110, 630 e 311 cod. pen., 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, commesso l’8 aprile 2011; -sentenza del 1 giugno 20 20 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] i reati di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, commessi dal settembre 2011 con contestazione aperta; premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 -01); preso atto che grava sul condannato il quale, in sede di esecuzione, invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356-01); considerato che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, indicando quale prova decisiva della programmazione unitaria la circostanza che i delitti siano maturati nel medesimo contesto temporale e di esercizio da parte del condannato della leadership nella famiglia di ‘ndrangheta di appartenenza; ritenuto che il primo giudice ha negato il riconoscimento del vincolo ex art.81 cpv. cod. pen., rilevando che - il sequestro di persona a scopo di estorsione , per il quale era stata esclusa l’aggravante speciale mafiosa, rappresentava una condotta estemporanea, attuata nel milanese per punire una manovra truffaldina; - le fattispecie di cui agli artt. 74 e 73 T.U. s tup. afferivano a un traffico organizzato di stupefacenti tra Roma e [OSCURATO:PERSONA], gestito con un ruolo verticistico dal [OSCURATO:PERSONA] e da esponenti della cosca Molè; anchein tal caso era stata esclusa dai giudici della cognizione l’aggravante speciale mafiosa, peraltro contestata con riferimento alla cosca Molè e non a quella [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorrente propone una ri lettura degli elementi valutati dal giudice dell'esecuzione, da questo già disattesa con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze processuali , senza scandire una specificacritica al le ragioni a fondamento della sua decisione; ritenuto che, pertanto,il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza dell’8 settembre 2024, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigetta to la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] , finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna irrevocabili: -sentenza del 13 luglio 2017 d ella Corte di appello d i Milano per il reato di cui agli artt. 110, 630 e 311 cod. pen., 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, commesso l’8 aprile 2011; -sentenza del 1 giugno 20 20 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] i reati di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, commessi dal settembre 2011 con contestazione aperta; premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 -01); preso atto che grava sul condannato il quale, in sede di esecuzione, invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356-01); considerato che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, indicando quale prova decisiva della programmazione unitaria la circostanza che i delitti siano maturati nel medesimo contesto temporale e di esercizio da parte del condannato della leadership nella famiglia di ‘ndrangheta di appartenenza; ritenuto che il primo giudice ha negato il riconoscimento del vincolo ex art.81 cpv. cod. pen., rilevando che - il sequestro di persona a scopo di estorsione , per il quale era stata esclusa l’aggravante speciale mafiosa, rappresentava una condotta estemporanea, attuata nel milanese per punire una manovra truffaldina; - le fattispecie di cui agli artt. 74 e 73 T.U. s tup. afferivano a un traffico organizzato di stupefacenti tra Roma e [OSCURATO:PERSONA], gestito con un ruolo verticistico dal [OSCURATO:PERSONA] e da esponenti della cosca Molè; anchein tal caso era stata esclusa dai giudici della cognizione l’aggravante speciale mafiosa, peraltro contestata con riferimento alla cosca Molè e non a quella [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorrente propone una ri lettura degli elementi valutati dal giudice dell'esecuzione, da questo già disattesa con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze processuali , senza scandire una specificacritica al le ragioni a fondamento della sua decisione; ritenuto che, pertanto,il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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