Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1972
ECLI:EU:C:1972:44
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61971C0088
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 24 MAGGIO 1972 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
Il 24 marzo 1971 il direttore generale dell'amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo dichiarava vacante un posto di segretario amministrativo della carriera C3/C2; per occupare il posto in questione veniva indetto un concorso interno per titoli. Le mansioni fondamentali consistevano nella cura delle calcolatrici e delle macchine da scrivere del [OSCURATO:PERSONA] europeo. Il ricorrente pensava di presentare anche la sua candidatura in quanto era già in servizio come autista di grado D 2 dal 1
o
dicembre 1958. Terminato lo spoglio delle candidature, il Brasseur risultava primo nella graduatoria degli idonei con 32 punti, com'è stato sancito nel processo verbale del 5 luglio 1971.
Seguiva in graduatoria il candidato Lesire, con 30 punti, anch'egli autista di grado D 2.
Prima di attribuire definitivamente il posto vacante in esito ai risultati ottenuti, l'autorità che ha il potere di nomina (che nella fattispecie è il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA]) chiedeva il parere del direttore generale competente, cioè del direttore generale dell'amministrazione. In una nota del 13 luglio 1971, il direttore generale osservava che il comportamento del Brasseur negli ultimi anni era stato oggetto di varie critiche e censure scritte (come risulta da una nota speciale del direttore del servizio conferenze del [OSCURATO:PERSONA] in data 6 luglio 1971, allegata al parere). Anche un membro del [OSCURATO:PERSONA], nell'ultima sessione, aveva espresso la propria insoddisfazione per l'operato del ricorrente. Il candidato classificatosi al secondo posto invece, aveva sempre tenuto un contegno irreprensibile per di più esercitava già le mansioni del posto messo a concorso. Poiché infine la differenza in graduatoria era minima e il. distacco era dovuto in sostanza solo alla maggiore anzianità del Brasseur, alla sua partecipazione ad altri concorsi (che nulla avevano a che fare con il posto ora vacante), mentre il secondo candidato si era classificato molto meglio sotto il profilo dell'idoneità, si proponeva di attribuire al Lesire il posto vacante.
L'autorità che ha il potere di nomina si atteneva a questa raccomandazione e nominava il secondo candidato con provvedimento del 21 luglio 1971, nomina che avrebbe avuto effetto dal 1
o
agosto successivo. La decisione veniva pubblicata per affissione il 29 luglio 1971.
Il ricorrente impugnava giurisdizionalmente l'esito del concorso il 25 ottobre 1971, chiedendo l'annullamento della decisione di nomina.
Ora analizzerò la domanda e ne darò un giudizio nelle pagine seguenti.
1.
È opportuno premettere una breve osservazione sulla ricevibilità della domanda. L'osservazione è necessaria, poiché il ricorrente, nella replica, ha dichiarato che avrebbe probabilmente accettato la nomina del secondo candidato se l'amministrazione non l'avesse
giustificata
con un metodo impugnabile. Nella replica si ricorda inoltre che il metodo seguito dall'amministrazione ha messo in subbuglio
tutto il personale.
L'istituzione convenuta giudica che tali affermazioni pregiudicano la ricevibilità della domanda, poiché pensa che il ricorso non miri tanto a far aggiudicare il posto al ricorrente, quanto a far revocare i giudizi espressi sul suo conto e sui quali si è fondata la decisione di nomina. Inoltre la critica all'amministrazione è mossa a nome di tutto il personale, iniziativa vietata in un'azione di parte.
Se si riflette a fondo su tali argomenti, è difficile accogliere la tesi del [OSCURATO:PERSONA]. A mio avviso è essenziale il fatto che il ricorrente ha chiesto e
insiste
per ottenere l'annullamento dell'atto di nomina. In udienza è stato fatto rilevare che nel frattempo l'interessato è stato promosso in D 1, ma il Brasseur osserva che il suo scopo è la promozione alla categoria C, quindi egli persegue un interesse strettamente personale. Per contro, i dubbi del [OSCURATO:PERSONA] circa l'improbabilità di un' impugnazione in caso di motivazione diversa dal provvedimento di nomina mi paiono di scarso rilievo.
Quanto all' accenno all' inquietudine generale provocata dalla decisione, non direi che con ciò il ricorrente diventi il portavoce dell'opinione generale diffusasi tra i dipendenti del [OSCURATO:PERSONA], cioè che egli abbia inteso assumersi l'onere di esperire l'azione nell'interesse generale. Anzi, l'accenno
corrobora
l'impressione che l'interessato persegua anzitutto un interesse personale. Pur se i dubbi del [OSCURATO:PERSONA] non possono venir trascurati del tutto, rimane la conclusione che non vi sono elementi sufficienti per dichiarare irricevibile il ricorso.
2.
Preferisco iniziare l'esame del merito della controversia dall'argomento svolto dal ricorrente in secondo luogo, cioè quello relativo all'atteggiamento assunto dal direttore generale dell'amministrazione nel parere del 13 luglio 1971. Il ricorrente si duole di essere stato aspramente criticato ed il documento non è stato incluso nel suo fascicolo personale, quindi egli non ha potuto difendersi adeguatamente dalle accuse mosse a suo carico. Ciò costituisce una violazione del principio fondamentale radicato nell'art. 26 dello statuto: per di più la decisione è stata presa dopo un esame comparativo che non si fondava sullo stesso parametro. Il candidato prescelto, che già esercitava le funzioni tipiche del posto vacante, è stato lodato all'unanimità, mentre il ricorrente 'non è nemmeno stato giudicato come autista.
Il rilievo pone sul tappeto un problema di primaria importanza, cioè rende necessario chiarire la portata dell'art. 26 dello statuto, che recita: «Il fascicolo personale del funzionario deve contenere: a) tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento. b) Le osservazioni formulate dal funzionario in merito ai predetti documenti… L'istituzione non può opporre al funzionario, né produrre contro di lui documenti di cui alla lettera a) che non gli siano stati comunicati prima dell'inserimento nel fascicolo personale . . . Per ciascun funzionario può essere tenuto un solo fascicolo personale».
Se ci poniamo l'interrogativo circa la possibilità di fondare su questa disposizione il principio rivendicato dal ricorrente, il tenore e la concatenazione logica della norma c'impediscono di dare risposta negativa. L'art. 26 dello statuto stabilisce chiaramente che ogni giudizio sul comportamento del dipendente, se tale giudizio deve avere una certa rilevanza, va incluso nel suo fascicolo personale, anzi nell'unico fascicolo contemplato dallo statuto. Inoltre l'interessato deve essere posto in grado di presentare le sue difese. Solo dopo aver preso atto degli argomenti svolti dall'interessato a sua discolpa è lecito far valere contro di lui un giudizio negativo.
Non solo il tenore e lo spirito della norma corroborano questa tesi, la sua fondatezza è anche confermata dal commento dell'Euler allo statuto dei dipendenti europei. Nel volume I, pag. 238, l'Euler sottolinea che sono illeciti gli atti contenenti giudizi sui dipendenti e non inclusi nel fascicolo. Anche le lamentele scritte sul comportamento dei dipendenti, in servizio e nella vita privata, vanno incluse nel fascicolo, giacché costituiscono importanti elementi di giudizio. Inoltre la validità di un giudizio sul dipendente dipende sempre dalla sua notifica all'interessato e dalla possibilità offerta a quest'ultimo di presentare le proprie difese.
Principi analoghi valgono per la disciplina nazionale in materia di pubblico impiego. Ad esempio il paragrafo 90 della legge tedesca in materia recita: «Anche dopo lo scioglimento del rapporto d'impiego, il dipendente ha il diritto di consultare tutti gli atti del suo fascicolo personale, del quale fanno parte indistintamente tutti i documenti e gli elementi che riguardano il dipendente. Relativamente alle censure o alle affermazioni che possono avere riflessi negativi nei suoi riguardi, il dipendente deve essere sentito prima che i documenti relativi siano inclusi nel fascicolo.
Le osservazioni dell'interessato devono pure essere incluse nel fascicolo».
Nel commento a questo articolo si sottolinea che tutti gli apprezzamenti attinenti al lavoro dovrebbero far parte del fascicolo personale; non è consentito conservare documenti o fascicoli segreti riguardanti il rendimento del dipendente. In linea di massima non si possono opporre all'interessato circostanze a lui sfavorevoli se prima non si è data al dipendente la possibilità di presentare le sue difese (cf. nota 2 al paragrafo 90 del commento Plog-Wiedow alla legge tedesca in materia di pubblico impiego). A questo proposito è particolarmente interessante una sentenza della Corte federale del 29 novembre 1956 ([OSCURATO:PERSONA] 1957, pag. 298) nella quale si afferma «Non è conciliabile con lo spirito di reciproca fiducia e di lealtà cui si ispira il rapporto di pubblico impiego il fatto che il datore di lavoro invochi contro il dipendente una circostanza a questi sfavorevole senza prima aver sentito la difesa dell'interessato».
Anche la nostra giurisprudenza offre elementi di riferimento in questo senso. Vedasi la sentenza
21-70 (Raccolta 1971, pag. 18)
; gli uffici della Commissione, in occasione di un concorso, avevano espresso giudizi sui candidati, ma tali giudizi non erano stati resi noti agli interessati. La Corte ha ravvisato una violazione dell'art. 26 e dell'art. 43 dello statuto nel fatto che tali giudizi non erano stati inclusi nel fascicolo della ricorrente, che era candidata al concorso, né le erano stati in altro modo comunicati. L'atto di nomina impugnato è stato quindi annullato.
Applicando gli stessi principi alla fattispecie si conclude che la nota del direttore generale dell'amministrazione del 13 luglio 1971 sottolinea che da varie note precedenti risulta che il comportamento dell'interessato negli ultimi anni non è stato soddisfacente. Questo punto non giustifica alcuna critica all'amministrazione del [OSCURATO:PERSONA]. Gli apprezzamenti corrispondono a verità e sono stati inclusi nel fascicolo personale dell'interessato prima del concorso litigioso, in quanto si riferiscono al periodo di prova del 1959, al rapporto biennale del 1965 e ad una nota del 13 luglio 1970, che criticava il suo comportamento del 22 giugno 1970 (rifiuto di prendere a' bordo determinate persone) definendolo insubordinazione.
Il ricorrente non ha contestato l'esattezza del giudizio: per l'ultima nota, un anno dopo, ha chiesto che venisse eliminata dal fascicolo. L'eliminazione aveva luogo, però solo in quanto la nota non conteneva ammonizioni o censure disciplinari. Non si può affermare che questi elementi erano già stati presi in considerazione dalla Commissione esaminatrice, cioè le conseguenze sarebbero ricadute sull'interessato due volte in quanto il direttore generale dell'amministrazione avrebbe pure fondato il suo parere su questi fatti. In effetti non è provato che la commissione esaminatrice abbia formulato il suo apprezzamento tenendo conto di questi elementi, poiché il giudizio è stato basato essenzialmente sull'
attitudine
dei concorrenti, vale a dire sulle loro capacità professionali.
Inoltre non si può negare all'amministrazione il diritto di richiamarsi particolarmente a certi elementi essenziali ai fini della nomina, se deve emettere un parere sulla relazione della commissione esaminatrice e sui giudizi espressi sui candidati.
I dubbi sul parere del direttore generale dell'amministrazione sorgono per un altro motivo, cioè per il fatto che si fa richiamo ad una critica inerente un viaggio a Basilea dell'interessato nel giugno 1971, critica espressa in una nota del capo del servizio conferenze del 6 luglio 1971; inoltre si ricorda una lagnanza orale di un membro del [OSCURATO:PERSONA], riferita da una terza persona al direttore generale. Questi giudizi negativi non sono inclusi nel fascicolo personale, quindi l'interessato non è stato ih grado di difendersi adeguatamente. Inoltre questi elementi sono citati per esercitare un evidente influsso negativo sull'autorità che ha il potére di nomina. La prassi costituisce un'innegabile violazione dei principi sanciti dall'art. 26 dello statuto.
[OSCURATO:PERSONA] ha tentato di dimostrare che l'autorità che ha il potere di nomina non ha tenuto conto di questi elementi, giacché è stato decisivo il maggior punteggio raggiunto dal candidato prescelto sotto il profilo dell'attitudine. Ciò è difficile da dimostrare, si può comunque pensare che l'autorità che ha il potere di nomina avrebbe deciso in base al punteggio totale se non avesse avuto notizia delle osservazioni di cui sopra, quindi il ricorrente avrebbe potuto avere buone possibilità di nomina.
È quindi logico pensare che le osservazioni critiche del direttore generale dell' amministrazione
fossero tali
da far modificare il giudizio dell'autorità che ha il potere di nomina.
In virtù della giurisprudenza elaborata finora, in forza della quale la Corte non può sindacare simili apprezzamenti, ma può appurare come si sia formato il convincimento degli esaminatori, concludiamo che il provvedimento di nomina va annullato, poiché il giudizio è stato influenzato in modo illecito. È quindi superfluo esaminare la seconda parte del ricorso.
3.
È evidente l'inutilità di esaminare anche la censura di sviamento di potere, al cui proposito aggiungerò solo che il ricorrente si duole che la decisione sia stata presa in base a considerazioni estranee ai meriti del candidato, ma solo allo scopo di dare una sistemazione diversa al candidato prescelto, poiché egli non era da tempo più in grado di fungere da autista ed era già stato destinato a diverse funzioni in seno all'amministrazione.
È impossibile accettare tale tesi, che il ricorrente non ha saputo provare adeguatamente. Comunque nei suoi argomenti e nelle sue osservazioni scritte ed orali non ravviso alcun «indizio obiettivo concludente» ai sensi della sentenza 18 e 35-65 (Raccolta 1966, pag. 162).
Portando a termine l'analisi, il mezzo risulterà inconferente.
4.
Propongo di rispondere come segue:
Il ricorso è ricevibile e fondato. La nomina del candidato prescelto al posto C 3/C 2 va annullata e il convenuto va condannato alle spese.
(
1
) Traduzione dal tedesco.