Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2025
ECLI:EU:T:2025:632
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0095_RES
[OSCURATO:PERSONA]95/23
RWE Supply & Trading GmbH
contro
Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 25 giugno 2025
«Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2017/2195 – Decisione dell’ACER sulla modifica della metodologia di determinazione del prezzo dell’energia di bilanciamento – Imposizione di un limite di prezzo temporaneo – Ricorso proposto dinanzi alla commissione dei ricorsi dell'ACER – Condizioni e modalità specifiche di ricorso – Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 29 del regolamento (UE) 2019/942 – Irricevibilità per difetto di legittimazione ad agire dinanzi alla commissione dei ricorsi – Eccezione di illegittimità – Uguaglianza davanti alla legge e tutela giurisdizionale effettiva – Mancanza di incidenza individuale – Qualità o circostanze non dedotte – Termine di ricorso – Assenza di errore scusabile»
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell'oggetto della controversia – Identificazione dei motivi di ricorso in base alla loro sostanza e non alla loro qualificazione formale
[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punti 21, 23)
Eccezione di illegittimità – Carattere incidentale – Formulazione implicita, ma chiara, nell’atto introduttivo del ricorso – Ricevibilità
(Art. 277 TFUE)
(v. punti 22, 24, 25)
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Disposizione avente una formulazione chiara e precisa – Obbligo di garantire l’effetto utile della disposizione
(v. punti 29-32)
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Obbligo d’interpretazione del diritto derivato dell’Unione conforme ad una norma di forza vincolante superiore – Limiti – Interpretazione contra legem – Inammissibilità
(v. punti 33-35, 79, 80)
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) che modifica la metodologia di determinazione del prezzo dell’energia di bilanciamento – Inclusione
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942)
(v. punto 40)
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Presupposti per la ricevibilità – Decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) che modifica la metodologia di determinazione del prezzo dell’energia di bilanciamento – Atto istitutivo dell’ACER che prevede una procedura di ricorso interno contro la decisione dell’ACER – Ricorso di annullamento proposto contro la decisione dell’ACER senza aver esperito la procedura di ricorso interno – Ricevibilità – Presupposto – Ricorrente privo dei requisiti di legittimazione per la proposizione di un ricorso interno – Condizione soddisfatta – Violazione dei principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza
(Art. 263, comma 5, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 41; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, considerando 34 e artt. 28, § 1, e 29)
(v. punti 41-43, 46, 53-74)
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) che modifica la metodologia di determinazione del prezzo dell’energia di bilanciamento – Ricorso di un’impresa operante sul mercato sul quale incide detta decisione – Impresa che non ha dimostrato l’incidenza sostanziale sulla sua posizione sul mercato – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 96-116)
Agenzie dell’Unione europea – Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) – Decisione dell’ACER – Procedura di ricorso interna dinanzi alla commissione dei ricorsi – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza – Controllo della legittimità delle decisioni della commissione dei ricorsi – Presa in considerazione dei soli elementi di fatto e di diritto presentati dinanzi alla commissione dei ricorsi
(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, art. 29)
(v. punti 120, 127)
Procedimento giurisdizionale – Termini di ricorso – Decadenza – Errore scusabile – Nozione – Portata
(Art. 263, comma 6, TFUE)
(v. punti 133-141)
[OSCURATO:PERSONA] conferma la validità delle decisioni della commissione dei ricorsi dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) respingendo, in quanto irricevibili, i ricorsi proposti da due società avverso la decisione dell’ACER concernente la modifica della metodologia di determinazione del prezzo dell’energia di bilanciamento. In tal modo, il Tribunale si pronuncia, da un lato, sulla legittimazione ad agire di persone fisiche o giuridiche dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 (
1
). Dall’altro lato, il Tribunale fornisce precisazioni sulla valutazione dell’incidenza individuale sulle persone fisiche o giuridiche in caso di decisioni adottate dall’ACER.
Con decisione del 24 gennaio 2020, l’ACER ha adottato, su proposta dei gestori dei sistemi di trasmissione, una metodologia di determinazione del prezzo dell’energia di bilanciamento la quale prevedeva in particolare, che i prezzi della fornitura di energia di bilanciamento non dovessero essere superiori o inferiori a un limite tecnico di prezzo pari a circa EUR 99999 per megawattora (MWh).
Con decisione del 25 febbraio 2022 (in prosieguo: la «decisione iniziale»), l’ACER ha modificato, in via temporanea, detta metodologia, sostituendo il limite tecnico di prezzo in questione con un limite di prezzo pari a circa EUR 15 000/MWh, applicabile esclusivamente agli scambi di energia di bilanciamento sulle piattaforme europee PICASSO e MARI, per un periodo di 48 mesi a decorrere dal 1
o
luglio 2022.
Le ricorrenti, RWE Supply & Trading GmbH e [OSCURATO:PERSONA] SE, sono due fornitori di energia di bilanciamento che svolgono la loro attività sul mercato tedesco, sul quale sono operative le piattaforme europee PICASSO e MARI.
Ritenendosi lesa dalla decisione iniziale, ciascuna di esse ha proposto ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER (in prosieguo: la «commissione dei ricorsi»). Con due decisioni del 9 dicembre 2022 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), detta commissione ha respinto i ricorsi in quanto irricevibili per difetto di legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942.
A norma di tale disposizione, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione dell’ACER presa nei suoi confronti o contro una decisione che la riguardi direttamente e individualmente. Poiché la decisione iniziale non era stata presa nei confronti delle ricorrenti, la commissione dei ricorsi ha ritenuto che tale decisione le riguardasse direttamente, ma non individualmente.
In tale contesto le ricorrenti hanno adito il Tribunale chiedendo l’annullamento delle decisioni impugnate e, in subordine, della decisione iniziale.
Giudizio del Tribunale
A sostegno dei loro ricorsi, le ricorrenti contestano in particolare alla commissione dei ricorsi di aver violato l’articolo 263, quarto comma, TFUE (
2
) ritenendo che le stesse fossero prive della legittimazione necessaria per proporre ricorso contro la decisione iniziale dinanzi alla medesima commissione. Nondimeno, tale decisione costituisce un atto regolamentare che le riguarda direttamente e che non comporta alcuna misura d'esecuzione. Pertanto, detta decisione è impugnabile dinanzi al giudice dell’Unione in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
Secondo le ricorrenti, per essere conforme al principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo : la « Carta»), come attuato dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, nonché al principio di uguaglianza davanti alla legge, stabilito dall’articolo 20 della Carta, l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 avrebbe dovuto essere interpretato nel senso che esso consentiva alle medesime ricorrenti di proporre un ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi contro la decisione iniziale.
Il Tribunale constata, in via preliminare, che il primo motivo di ricorso comprende, in sostanza, una duplice censura vertente, in primo luogo, su un’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 non conforme ai principi di tutela giurisdizionale effettiva e di uguaglianza davanti alla legge previsti dagli articoli 20 e 47 della Carta e, in secondo luogo, su un’eccezione di illegittimità implicita dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 per violazione degli stessi principi e articoli della Carta.
Per quanto riguarda la prima censura, da una giurisprudenza costante risulta che l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione non può avere come risultato di privare di ogni efficacia pratica la formulazione chiara e precisa di tale disposizione. Pertanto, allorché il senso di una siffatta disposizione risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa di quest’ultima, il giudice dell’Unione non può discostarsi da tale interpretazione.
Nel caso di specie, dalla formulazione chiara e precisa dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 risulta che le ricorrenti, in quanto persone giuridiche non destinatarie della decisione iniziale, possono proporre un ricorso avverso detta decisione unicamente se quest’ultima le riguarda non solo direttamente, ma anche individualmente. Se è vero che il requisito dell’incidenza individuale così enunciato da tale disposizione deve essere interpretato alla luce dei principi generali del diritto dell’Unione, quali garantiti dalla Carta, il ricorso ad un’interpretazione estensiva è possibile solo nella misura in cui essa è compatibile con il testo della disposizione di cui trattasi e non comporta un’interpretazione
contra legem
.
Ne consegue che, nelle decisioni impugnate, la commissione dei ricorsi poteva legittimamente interpretare l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 nel senso che esso autorizzava le ricorrenti, in quanto persone giuridiche, a proporre un ricorso dinanzi alla stessa commissione avverso la decisione iniziale soltanto qualora detta decisione le riguardasse non solo direttamente, ma anche individualmente.
Per quanto concerne la seconda censura, il Tribunale precisa che, conformemente all’articolo 263, quinto comma, TFUE, gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.
Pertanto, il legislatore dell’Unione ha previsto, agli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942, che le persone fisiche o giuridiche destinatarie degli atti dell’ACER o direttamente e individualmente interessate da questi ultimi devono, per motivi di economia procedurale, avere diritto di presentare ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi. In tale contesto, il legislatore ha deciso di non includere, tra le persone fisiche o giuridiche che possono adire direttamente la commissione dei ricorsi, quelle appartenenti alla categoria rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. Queste ultime possono, qualora l’ACER, come nel caso di specie, adotti un atto regolamentare, proporre direttamente un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale.
In proposito, il Tribunale esclude che l’articolo 29 del regolamento 2019/942, il quale esige l’esaurimento dei mezzi di ricorso interni prima di poter adire il giudice dell’Unione, impedisca alle ricorrenti di proporre direttamente un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale. Infatti, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa si applica soltanto alle categorie di persone fisiche o giuridiche legittimate ad agire dinanzi alla commissione dei ricorsi ai sensi dell’articolo 28 di detto regolamento.
Ne consegue che le persone fisiche o giuridiche appartenenti alla categoria rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, non ricadono nell’ambito di applicazione della procedura di ricorso preliminare obbligatoria istituita dagli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942 e, perciò, devono proporre i loro ricorsi direttamente dinanzi al Tribunale.
Alla luce di tali considerazioni il Tribunale esamina, in primo luogo, se la differenza di trattamento istituita dall’articolo 28 del regolamento 2019/942 tra, da un lato, le persone fisiche o giuridiche rientranti nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE e, dall’altro, le persone fisiche o giuridiche autorizzate ad adire direttamente la commissione dei ricorsi e rientranti nella prima e nella seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, sia compatibile con il principio di uguaglianza davanti alla legge sancito dall’articolo 20 della Carta.
In via preliminare, il Tribunale ricorda che la creazione di una commissione dei ricorsi si inserisce in un approccio globale volto a dotare le agenzie dell’Unione di organi di ricorso quando è stato loro conferito un potere di decisione su questioni complesse sul piano tecnico o scientifico. Tali organi di ricorso rappresentano un mezzo appropriato per tutelare i diritti delle parti interessate in un contesto in cui, poiché le autorità dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale, in particolare per quanto riguarda gli elementi di fatto scientifici e tecnici altamente complessi, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi ad esaminare se l’esercizio di un tale potere non sia viziato da un errore manifesto o da sviamento di potere oppure se tali autorità non abbiano manifestamente oltrepassato i limiti del loro potere discrezionale.
Pertanto, non consentendo alle persone fisiche o giuridiche che rientrano nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE di adire la commissione dei ricorsi, l’articolo 28 del regolamento 2019/942 stabilisce una differenza di trattamento, tra, da un lato, le persone fisiche o giuridiche che, come le ricorrenti, potranno beneficiare unicamente di un controllo ristretto delle decisioni dell’ACER esercitato dal Tribunale, in particolare per quanto riguarda le valutazioni scientifiche, tecniche o economiche complesse connesse all’energia, e, dall’altro, le persone che potranno adire direttamente la commissione dei ricorsi e quindi beneficiare di un controllo completo delle decisioni dell’ACER riguardo a dette valutazioni.
Tuttavia, una siffatta differenza di trattamento si giustifica con il nesso più o meno significativo che lega le diverse categorie di persone fisiche o giuridiche interessate alle decisioni dell’ACER. Infatti, le persone autorizzate ad adire direttamente la commissione dei ricorsi sono identificate da dette decisioni, in quanto ne sono destinatarie o in quanto dette decisioni le concernono in modo analogo a un destinatario. Per contro, ciò non si verifica nel caso delle persone fisiche o giuridiche appartenenti alla categoria rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE.
Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che, per poter imputare al legislatore dell’Unione una violazione del principio di parità di trattamento, occorre che lo stesso abbia trattato in modo diverso situazioni analoghe, causando con ciò un pregiudizio a talune persone rispetto ad altre. Orbene, il controllo diretto di un atto dell’ACER effettuato dal Tribunale non può essere considerato sfavorevole per persone fisiche o giuridiche che non possono adire direttamente la commissione dei ricorsi dell’ACER. Infatti, tale strumento di controllo deve essere considerato un mezzo appropriato per tutelare i diritti di persone fisiche o giuridiche che presentano un nesso meno significativo con detto atto.
Ne consegue che il legislatore dell’Unione ha istituito, all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942, una differenza di trattamento giustificata tra persone fisiche o giuridiche che non si trovano in una situazione identica o comparabile rispetto alle decisioni dell’ACER. Tali persone non devono quindi essere soggette alle stesse condizioni o modalità specifiche per quanto riguarda i ricorsi da esse proposti avverso dette decisioni, cosicché tale differenza di trattamento non viola il principio di uguaglianza davanti alla legge sancito dall’articolo 20 della Carta.
In secondo luogo, per quanto concerne l’asserita violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva e dell’articolo 47 della Carta (
3
) in considerazione dell’impossibilità di adire la commissione dei ricorsi per le persone fisiche o giuridiche che appartengono alla categoria rientrante nella terza ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, il Tribunale rileva che, poiché il rimedio del ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale resta esperibile, non si può ritenere che il legislatore dell’Unione abbia violato detto principio in sede di adozione degli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942.
Il Tribunale aggiunge che eventuali complicazioni procedurali derivanti da tale sistema di ricorso, in particolare l’eventuale proposizione di ricorsi paralleli avverso le stesse decisioni dell’ACER dinanzi alla commissione dei ricorsi e al Tribunale, nonché la complessità della nozione di «incidenza individuale», dalla quale dipende la rispettiva competenza della commissione dei ricorsi e del Tribunale, non possono essere sufficienti per dichiarare che tale sistema è, di per sé, contrario al principio della tutela giurisdizionale effettiva.
Proseguendo l’esame del ricorso, il Tribunale respinge altresì il motivo vertente su una violazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942 in quanto la commissione dei ricorsi non ha accertato, nelle decisioni impugnate, che la decisione iniziale riguardava individualmente le ricorrenti a causa di qualità peculiari delle stesse che erano atte a distinguerle dalla generalità.
Sotto un primo profilo, il Tribunale precisa che, per valutare l’incidenza individuale nei confronti delle ricorrenti, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2019/942, è necessario fare riferimento alla giurisprudenza del giudice dell’Unione concernente la seconda ipotesi di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE.
Infatti, le condizioni e modalità specifiche di ricorso previste dal regolamento 2019/942 in forza dell’articolo 263, quinto comma, TFUE devono rimanere in perfetta coerenza con il regime generale previsto dall’articolo 263 TFUE per quanto riguarda la competenza del giudice dell’Unione a conoscere dei ricorsi proposti dinanzi ad esso. Ne consegue che, qualora siano previste le stesse condizioni di ricevibilità nel regime generale stabilito dall’articolo 263 TFUE e nelle condizioni e modalità specifiche adottate in forza del quinto comma di tale disposizione, queste ultime devono, in linea di principio, essere interpretate in modo uniforme.
Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda le qualità e le circostanze invocate dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale per dimostrare la loro incidenza individuale, il Tribunale limita il proprio esame a quanto è stato dedotto anche dinanzi alla commissione dei ricorsi e analizzato da quest’ultima nelle decisioni impugnate. È vero che il Tribunale è chiamato a valutare la legittimità di tali decisioni controllando l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dalla commissione dei ricorsi riguardo, segnatamente, agli elementi di fatto che sono stati sollevati dinanzi a tale commissione. Il Tribunale non può invece effettuare tale controllo tenendo conto di elementi di fatto allegati o prodotti
ex novo
dinanzi ad esso.
Alla luce di tali precisazioni, il Tribunale constata che, per quanto riguarda le qualità e le circostanze dedotte dalle ricorrenti dinanzi alla commissione dei ricorsi, vale a dire il fatto di operare sul mercato tedesco dell’energia di bilanciamento e di rientrare tra i maggiori fornitori su tale mercato, fatti che sono stati poi illustrati nell’ambito dei ricorsi in questione, sostenendo che la decisione iniziale incideva sostanzialmente sulla loro posizione su tale mercato, le ricorrenti rinviano alla giurisprudenza del giudice dell’Unione in materia di aiuti di Stato e di concentrazioni.
Tuttavia, da un lato, le ricorrenti non possono utilmente avvalersi di tale giurisprudenza per sostenere che detta decisione ha inciso sostanzialmente sulla loro posizione su tale mercato. Infatti, tale giurisprudenza si fonda, almeno parzialmente, sull’esistenza di un rapporto di concorrenza, attuale o potenziale, tra i beneficiari della decisione contestata, sul mercato interessato da quest’ultima, e il ricorrente, sulla cui posizione su tale mercato o su mercati contigui, a monte o a valle, detta decisione incide, in maniera specificamente individuata, in senso sfavorevole e, eventualmente, in modo sostanziale.
Nel caso di specie, le ricorrenti non sostengono, né a maggior ragione dimostrano di trovarsi in un rapporto di concorrenza, attuale o potenziale, con i destinatari e, secondo le stesse, gli effettivi beneficiari della decisione iniziale sul mercato tedesco dell’energia di bilanciamento sul quale operano le ricorrenti e sul quale incide tale decisione.
Dall’altro lato e in ogni caso, le qualità e le circostanze dedotte dalle ricorrenti non erano tali da distinguerle dalla generalità.
Poiché i motivi di ricorso sollevati dalle ricorrenti sono stati rigettati, il Tribunale respinge il ricorso di annullamento contro le decisioni impugnate.
Per quanto riguarda le domande in subordine di annullamento della decisione iniziale, poiché queste ultime sono state proposte oltre il termine di ricorso stabilito dall’articolo 263, sesto comma, TFUE, devono essere respinte in quanto irricevibili. A tal proposito, il Tribunale rileva che, nelle circostanze del caso di specie, le ricorrenti non invocano validamente alcun errore scusabile, che avrebbe consentito di derogare all’obbligo di rispettare il termine di ricorso stabilito.
Di conseguenza, il Tribunale respinge interamente il ricorso.
(
1
) Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (
GU 2019, L 158, pag. 22
).
(
2
) Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti (prima ipotesi) o che la riguardano direttamente e individualmente (seconda ipotesi), e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione (terza ipotesi).
(
3
) Come attuato dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.