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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 febbraio 1966

Cassazione n. 30073/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/02/1966 Avverso la sentenza emessa in data 12/09/2023 dalla Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12/09/2023, la Corte d'Appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revisione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], della sentenza emessa in data 17/03/2016 con la quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - per quanto qui rileva - aveva applicato al predetto la pena concordata con il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con riferimento (tra l'altro) al reato di associazione per delinquere: richiesta di revisione formulata sulla scorta del giudicato assolutorio, ormai irrevocabile, relativo ai coimputati ROSA Mirko [OSCURATO:PERSONA] Giacomo, giudicati con rito abbreviato.

2. Ricorre per cassazione l'AMBROSETTI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Si censura la sentenza, in primo luogo, per avere la Corte d'Appello ritenuto automaticamente applicabile al reato di cui all'art. 416 cod. pen. i principi elaborati in tema di associazione mafiosa, la cui diffusione e caratura non ne esclude la sopravvivenza anche nel caso in cui vengano meno i capi e i promotori.

Nel caso di specie, infatti, il ROSA e il [OSCURATO:PERSONA] avevano una posizione apicale nel sodalizio ipotizzato, ed erano stati assolti per insussistenza del fatto, con una motivazione - ampiamente riportata in ricorso - che doveva ritenersi estensibile all'AMBROSETTI (il quale aveva avuto un ruolo minore) avuto riguardo alla medesimezza delle condotte e delle società coinvolte.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, condividendo il percorso argomentativo della sentenza impugnata ed i principi in quella sede valorizzati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Secondo un consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, ribadito anche in tempi recentissimi, «è ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente, ma è necessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione» (Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, Riva, Rv. 285320 -

01. In senso conforme, cfr. tra le altre, cfr. Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia, Rv. 281188 - 02, diffusamente richiamata dalla sentenza oggetto di ricorso).

Ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia fatto buon governo di tali principi, in quanto dai brani della sentenza di assoluzione, all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA], ROSA e FISICHELLA - in origine coimputati con l'AMBROSETTI ed altri del reato associativo, prima della separazione del processo conseguente all'opzione per il patteggiamento - riportati dalla Corte d'Appello e nello stesso ricorso, emerge con chiarezza che la decisione assolutoria è scaturita non già da un accertamento fattuale incompatibile con quello sotteso alla sentenza riguardante l'AMBROSETTI, ma/6na diversa valutazione delle risultanze emerse - all'esito di tale accertamento, ritenute dai giudici dell'abbreviato insufficienti per la configurabilità dell'associazione per delinquere.

Si è in particolare osservato, nella sentenza assolutoria dei coimputati, che la sistematica violazione delle norme fiscali che connotava la loro attività, volta alla J0 massimizzazione dei profitti, non è stata ritenuta connotata da modalità organizzative nella direzione di una serie indeterminata di delitti, così come la leadership "apparentemente condivisa" dal [OSCURATO:PERSONA] e dal ROSA, poi andata in crisi anche nei rapporti personali e familiari, non è stata ritenuta dirimente per "la scarsa cementificazione dei rapporti preesistenti e l'assai limitata stabillità dell'interconnessione dei due a livello di direzione dell'organizzazione che in realtà si risolveva in un concorso nell'identica attività di frode e nella massimizzazione - anche e soprattutto illegale - del profitto conseguito dalle società [OSCURATO:PERSONA] ad esse riferibili" (cfr. il brano della pronuncia relativa ai coimputati, riportato a pag. 5 della sentenza impugnata e, più diffusamente, a pag. 3 seg. del ricorso).

In buona sostanza, si è dinanzi non già ad un accertamento di fatti storici diversi ed incompatibili con quelli posti a base dell'esclusione, nella sentenza dell'AMBROSETTI, dell'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., bensì ad un diverso apprezzamento in ordine alla possibilità di ritenere adeguatamente provati, sulla base di quei fatti, gli elementi normativi della fattispecie associativa.

Da ciò consegue che alla pronuncia assolutoria relativa ai coimputati non può in alcun modo essere attribuito il rilievo liberatorio auspicato dal difensore dell'AMBROSETTI, dovendo tra l'altro escludersi - come sottolineato dalla Corte territoriale - che da quella pronuncia derivino conseguenze sui numero minimo di partecipanti all'associazione: altri sette imputati (elencati a pag. 5 della sentenza impugnata), oltre all'odierno ricorrente, hanno infatti scelto di definire la propria posizione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 3.

Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/02/1966 Avverso la sentenza emessa in data 12/09/2023 dalla Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12/09/2023, la Corte d'Appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revisione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], della sentenza emessa in data 17/03/2016 con la quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - per quanto qui rileva - aveva applicato al predetto la pena concordata con il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con riferimento (tra l'altro) al reato di associazione per delinquere: richiesta di revisione formulata sulla scorta del giudicato assolutorio, ormai irrevocabile, relativo ai coimputati ROSA Mirko [OSCURATO:PERSONA] Giacomo, giudicati con rito abbreviato. 2. Ricorre per cassazione l'AMBROSETTI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura la sentenza, in primo luogo, per avere la Corte d'Appello ritenuto automaticamente applicabile al reato di cui all'art. 416 cod. pen. i principi elaborati in tema di associazione mafiosa, la cui diffusione e caratura non ne esclude la sopravvivenza anche nel caso in cui vengano meno i capi e i promotori. Nel caso di specie, infatti, il ROSA e il [OSCURATO:PERSONA] avevano una posizione apicale nel sodalizio ipotizzato, ed erano stati assolti per insussistenza del fatto, con una motivazione - ampiamente riportata in ricorso - che doveva ritenersi estensibile all'AMBROSETTI (il quale aveva avuto un ruolo minore) avuto riguardo alla medesimezza delle condotte e delle società coinvolte. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, condividendo il percorso argomentativo della sentenza impugnata ed i principi in quella sede valorizzati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo un consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, ribadito anche in tempi recentissimi, «è ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente, ma è necessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione» (Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, Riva, Rv. 285320 - 01. In senso conforme, cfr. tra le altre, cfr. Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia, Rv. 281188 - 02, diffusamente richiamata dalla sentenza oggetto di ricorso). Ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia fatto buon governo di tali principi, in quanto dai brani della sentenza di assoluzione, all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA], ROSA e FISICHELLA - in origine coimputati con l'AMBROSETTI ed altri del reato associativo, prima della separazione del processo conseguente all'opzione per il patteggiamento - riportati dalla Corte d'Appello e nello stesso ricorso, emerge con chiarezza che la decisione assolutoria è scaturita non già da un accertamento fattuale incompatibile con quello sotteso alla sentenza riguardante l'AMBROSETTI, ma/6na diversa valutazione delle risultanze emerse - all'esito di tale accertamento, ritenute dai giudici dell'abbreviato insufficienti per la configurabilità dell'associazione per delinquere. Si è in particolare osservato, nella sentenza assolutoria dei coimputati, che la sistematica violazione delle norme fiscali che connotava la loro attività, volta alla J0 massimizzazione dei profitti, non è stata ritenuta connotata da modalità organizzative nella direzione di una serie indeterminata di delitti, così come la leadership "apparentemente condivisa" dal [OSCURATO:PERSONA] e dal ROSA, poi andata in crisi anche nei rapporti personali e familiari, non è stata ritenuta dirimente per "la scarsa cementificazione dei rapporti preesistenti e l'assai limitata stabillità dell'interconnessione dei due a livello di direzione dell'organizzazione che in realtà si risolveva in un concorso nell'identica attività di frode e nella massimizzazione - anche e soprattutto illegale - del profitto conseguito dalle società [OSCURATO:PERSONA] ad esse riferibili" (cfr. il brano della pronuncia relativa ai coimputati, riportato a pag. 5 della sentenza impugnata e, più diffusamente, a pag. 3 seg. del ricorso). In buona sostanza, si è dinanzi non già ad un accertamento di fatti storici diversi ed incompatibili con quelli posti a base dell'esclusione, nella sentenza dell'AMBROSETTI, dell'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., bensì ad un diverso apprezzamento in ordine alla possibilità di ritenere adeguatamente provati, sulla base di quei fatti, gli elementi normativi della fattispecie associativa. Da ciò consegue che alla pronuncia assolutoria relativa ai coimputati non può in alcun modo essere attribuito il rilievo liberatorio auspicato dal difensore dell'AMBROSETTI, dovendo tra l'altro escludersi - come sottolineato dalla Corte territoriale - che da quella pronuncia derivino conseguenze sui numero minimo di partecipanti all'associazione: altri sette imputati (elencati a pag. 5 della sentenza impugnata), oltre all'odierno ricorrente, hanno infatti scelto di definire la propria posizione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d
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