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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 35014/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EGLIANZA di Bologna.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LauraCondemi, che chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l’istanzapresentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la misura dell’affidamento inprova, e ha dichiarato inammissibile, per superamento del limite edittale previsto per legge, larichiesta subordinata di detenzione domiciliare.2.

Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con attodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la nullità del provvedimento impugnato derivantedall’omesso avviso del decreto di fissazione dell’udienza camerale a detto difensore di fiducia,come da nomina (allegata al ricorso per il principio di autosufficienza) in data 7 settembre2022; e insistendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.Dalla consultazione degli atti allegati al fascicolo proveniente dal Tribunale di sorveglianzadi Bologna insieme al provvedimento impugnato, emerge che: - in data 7 settembre 2022 èstata depositata istanza di affidamento in prova nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] da partedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], alla quale risulta allegata nomina della medesima come difensore difiducia in data 5 settembre 2022; - il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna, connota in calce alla comunicazione della Procura presso il Tribunale di Bologna del 13 febbraio2026, con cui si faceva presente che in relazione al procedimento in oggetto (SIEP 476/2022)era stata depositata in data 7 settembre 2022 nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], registrataa SIEP in data 16 settembre 2022, dà atto che nel fascicolo per l’udienza del 20 gennaio 2026(che è quella in cui è stata decisa l’ordinanza impugnata, depositata il 29 gennaio 2026) inviatoper posta in data 19 settembre 2022, non risulta detta nomina neppure risultante a SIUS.In atti vi è, quindi, un principio di prova che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse stato nominato per ilpresente procedimento di sorveglianza in data 7 settembre 2022, con revoca espressa di ognialtro difensore - come, altresì, dal suddetto documentato in allegato al ricorso per cassazione -e, quindi, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato precedentemente, imponendosi conseguentementel’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bolognaper approfondire tale profilo ed eventualmente, ove fosse confermata come ultima nominafiduciaria in relazione al presente procedimento quella dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], procedere alla fissazionedell’udienza di sorveglianza in relazione alla richiesta di misure alternative previa notificadell’avviso a tale ultimo difensore.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diBologna.Così deciso, il 10 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EGLIANZA di Bologna.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LauraCondemi, che chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l’istanzapresentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la misura dell’affidamento inprova, e ha dichiarato inammissibile, per superamento del limite edittale previsto per legge, larichiesta subordinata di detenzione domiciliare.2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con attodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la nullità del provvedimento impugnato derivantedall’omesso avviso del decreto di fissazione dell’udienza camerale a detto difensore di fiducia,come da nomina (allegata al ricorso per il principio di autosufficienza) in data 7 settembre2022; e insistendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.Dalla consultazione degli atti allegati al fascicolo proveniente dal Tribunale di sorveglianzadi Bologna insieme al provvedimento impugnato, emerge che: - in data 7 settembre 2022 èstata depositata istanza di affidamento in prova nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] da partedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], alla quale risulta allegata nomina della medesima come difensore difiducia in data 5 settembre 2022; - il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna, connota in calce alla comunicazione della Procura presso il Tribunale di Bologna del 13 febbraio2026, con cui si faceva presente che in relazione al procedimento in oggetto (SIEP 476/2022)era stata depositata in data 7 settembre 2022 nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], registrataa SIEP in data 16 settembre 2022, dà atto che nel fascicolo per l’udienza del 20 gennaio 2026(che è quella in cui è stata decisa l’ordinanza impugnata, depositata il 29 gennaio 2026) inviatoper posta in data 19 settembre 2022, non risulta detta nomina neppure risultante a SIUS.In atti vi è, quindi, un principio di prova che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse stato nominato per ilpresente procedimento di sorveglianza in data 7 settembre 2022, con revoca espressa di ognialtro difensore - come, altresì, dal suddetto documentato in allegato al ricorso per cassazione -e, quindi, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato precedentemente, imponendosi conseguentementel’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bolognaper approfondire tale profilo ed eventualmente, ove fosse confermata come ultima nominafiduciaria in relazione al presente procedimento quella dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], procedere alla fissazionedell’udienza di sorveglianza in relazione alla richiesta di misure alternative previa notificadell’avviso a tale ultimo difensore. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diBologna.Così deciso, il 10 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]
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