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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14135/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 220 L. Fall. inerente all'inosservanza degli obblighi imposti dall'art. 16 n. 3 della Legge Fallimentare; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta - anche con riguardo alle verifiche svolte, sia dal curatore che dall'A.G. ,in merito al luogo di residenza dell'imputato e alla ritualità della notifica effettuata a mani di familiare convivente - si limita a reiterare doglianza alle quali la Corte di appello ha già correttamente replicato, senza indicare gli elementi che sono alla base del!a censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per come è formulato, non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito confermava quanto statuito dal giudice di primo grado, il quale specificava (pag. 6) le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute; d'altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 220 L. Fall. inerente all'inosservanza degli obblighi imposti dall'art. 16 n. 3 della Legge Fallimentare; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta - anche con riguardo alle verifiche svolte, sia dal curatore che dall'A.G. ,in merito al luogo di residenza dell'imputato e alla ritualità della notifica effettuata a mani di familiare convivente - si limita a reiterare doglianza alle quali la Corte di appello ha già correttamente replicato, senza indicare gli elementi che sono alla base del!a censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per come è formulato, non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito confermava quanto statuito dal giudice di primo grado, il quale specificava (pag. 6) le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute; d'altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 202
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