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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 14263/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe, è inammissibile, perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha dedotto sia l'insussistenza del reato di cui al capo a), attesa l'illegittimità del foglio di via obbligatorio, emesso in violazione di legge, nonché del reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo c), per l'illegittimità e arbitrarietà degli atti del pubblico ufficiale, sia il difetto della condizione di procedibilità del reato di cui al capo b), essendo stata erroneamente ritenuta sussistente una circostanza aggravante, peraltro non contestata (motivi 3, 4 e 5), sia l'erroneità della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine da 11 a 15 della sentenza impugnata); considerato che con la memoria depositata il 12 febbraio 2025 il ricorrente ha insistito per l'ammissibilità del ricorso, sostanzialmente ribadendo le deduzioni già esposte nel ricorso; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe, è inammissibile, perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha dedotto sia l'insussistenza del reato di cui al capo a), attesa l'illegittimità del foglio di via obbligatorio, emesso in violazione di legge, nonché del reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo c), per l'illegittimità e arbitrarietà degli atti del pubblico ufficiale, sia il difetto della condizione di procedibilità del reato di cui al capo b), essendo stata erroneamente ritenuta sussistente una circostanza aggravante, peraltro non contestata (motivi 3, 4 e 5), sia l'erroneità della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine da 11 a 15 della sentenza impugnata); considerato che con la memoria depositata il 12 febbraio 2025 il ricorrente ha insistito per l'ammissibilità del ricorso, sostanzialmente ribadendo le deduzioni già esposte nel ricorso; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 14263/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris