CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09809/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE d'APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 com.8 d. Igs. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Condannato con "doppia conforme" (tribunale di Bologna, 5 novembre 2021; corte d'appello di Bologna, 11 ottobre 2022) alla pena di giustizia per una truffa ai danni di compagnia di assicurazione (reato qualificato ex art.640 c.p.), [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione fondato su tre motivi. 2. Con il primo motivo si lamenta la erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 99 c.p. per erronea contestazione della recidiva infraquinquennale e dell'articolo 163 c.p. con mancata concessione della pena sospesa. L'imputato risulta gravato da un unico precedente penale risalente al 2011 per un reato depenalizzato (art.485 c.p.). Da ciò deriva l'erroneità della contestazione e del riconoscimento della recidiva, in ogni caso applicabile in via facoltativa e non obbligatoria e comunque non ostativa alla ulteriore applicazione della sospensione condizionale della pena. 3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza e l'erronea qualificazione giuridica del fatto.La condotta descritta nel capo di imputazione è sussumibile nella fattispecie dell'articolo 642 c.p. per cui è prevista l'udienza preliminare non celebrata nel caso concreto. Vi è stata pertanto violazione degli articoli 521 e 521 bis c.p.p.; il tribunale avrebbe dovuto trasmettere gli atti al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio e fissazione dell'udienza preliminare. 4. Con il terzo motivo si lamenta l'omessa motivazione in merito al danno effettivamente cagionato alla parte civile costituita. 5. Con memoria inviata per PEC il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato su motivi manifestamente infondati e non consentiti. Va pertanto dichiarato inammissibile. 2. Non consentito è il primo motivo. L'imputato, a mezzo del proprio difensore contesta la decisione della Corte d'appello di non concedere la sospensione condizionale della pena perché adottata sull'erroneo assunto che nei confronti dell'imputato si configurasse la recidiva infraquinquennale, in realtà non sussistente in quanto l'unico precedente a carico dell'imputato è per una condanna per reato depenalizzato. Corretto l'errore di diritto, la recidiva va esclusa e l'imputato risulta meritevole dei doppi benefici (sospensione condizionale della pena e non menzione) ed addirittura della estinzione del reato per prescrizione dello stesso. Va tuttavia osservato che con l'atto di appello, l'imputato oltre a contestare la responsabilità per il fatto e l'entità del risarcimento (motivi 1 e 2) ha contestato con il terzo motivo, peraltro in maniera del tutto generica, l'entità della pena, il giudizio di (sola) equivalenza tra le circostanze e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Davanti alla Corte territoriale (procedimento trattato ai sensi dell'art.23 comma 1 d.II. 149/2020), la difesa ha chiesto l'accoglimento dei motivi di appello. 3. Orbene, è pacifico che il tema della disapplicazione della recidiva o della sua riqualificazione - a cui è funzionale il diverso e più favorevole giudizio sulla sospensione condizionale ed il computo del termine della prescrizione - non sia stato devoluto con i motivi di appello, di talché la relativa violazione di legge non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, ostandovi lo sbarramento posto dall'art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen., a tenore del quale il ricorso è inammissibile se è proposto "per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello". Incensurabili risultano altresì i rilievi in virtù dei quali la Corte di appello ha formulato una prognosi negativa sul futuro comportamento dell'imputato. 4. Anche il secondo motivo di ricorso soffre dello stesso vizio in quanto la questione della erronea qualificazione giuridica del fatto e della violazione di correlazione tra imputazione e sentenza non sono state sollevate con l'atto di appello. La loro 'riesumazione' in questa sede pertanto viola il principio devolutivo che trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). 5. Quanto al terzo motivo di ricorso, che deduce carenze motivazionali in relazione alla liquidazione del danno e della provvisionale (in realtà insussistente), esso è radicalmente generico e formulato in maniera assai approssimativa. La Corte d'appello ha adeguatamente sottolineato la correttezza e completezza dei calcoli elaborati sul punto dalla Compagnia di assicurazione e confermati nel corso dell'istruttoria testimoniale. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 novembre 2023