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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28497/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LARINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non si confrontano con la parte di motivazione del provvedimento impugnato che evidenzia che i reati per cui è presentata istanza - peraltro commessi in un arco temporale amplissimo che non è neutralizzato dai periodi detenzione intermedi, atteso che il periodo di detenzione comporta, in realtà, il riconoscimento della esistenza di una controspinta psicologica a delinquere derivante dall'arresto o dalla condanna (Sez. 4, Sentenza n. 20169 del 06/03/2007, Antonucci, Rv. 236610) - hanno natura molto diversa, andando dalla rapina ai maltrattamenti in famiglia talchè gli stessi devono ritenersi sorretti da determinazioni estemporanee, che impedisce che possano essere ritenuti programmati già al momento del primo fatto-reato, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LARINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non si confrontano con la parte di motivazione del provvedimento impugnato che evidenzia che i reati per cui è presentata istanza - peraltro commessi in un arco temporale amplissimo che non è neutralizzato dai periodi detenzione intermedi, atteso che il periodo di detenzione comporta, in realtà, il riconoscimento della esistenza di una controspinta psicologica a delinquere derivante dall'arresto o dalla condanna (Sez. 4, Sentenza n. 20169 del 06/03/2007, Antonucci, Rv. 236610) - hanno natura molto diversa, andando dalla rapina ai maltrattamenti in famiglia talchè gli stessi devono ritenersi sorretti da determinazioni estemporanee, che impedisce che possano essere ritenuti programmati già al momento del primo fatto-reato, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio
Sentenza Cassazione n. 28497/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris