CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 luglio 2023
Cassazione n. 03208/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.821/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE-intimato- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende, -intimato- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende, -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 1688/2023 de- positata il 28/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, ha impugnato il decreto in data 18 maggio 2023 di espulsione dal territorio dello Stato, con allontanamento successivo del questore notificato il 19 maggio 2023 per presenza irregolare sul territorio nazionale, dedu- cendo la pendenza del procedimento di riconoscimento della prote- zione internazionale, oggetto di domanda reiterata, nonché omessa concessione del termine per la partenza volontaria, nonché –ancora -vizi propri del decreto, quali l’assenza di traduzione e la genericità della motivazione, in quanto inadeguata alla vicenda del ricorrente. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Taranto, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il ricorso, ritenendo – per quanto qui ancora rileva – irrilevante la domanda di protezione internazionale, in quanto suc- cessiva all’emissione del decreto di espulsione. 3. Ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, affidato a un unico motivo; l’Amministrazione intimata dichiara di costituirsi ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., «vizio motivazionale per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discus- sione tra le parti», nella parte in cui il provvedimento impugnato ha ritenuto irrilevante la pendenza della domanda di protezione inter- nazionale. Deduce parte ricorrente che la domanda di protezione in- ternazionale sarebbe stata depositata prima dell’emissione del de- creto di espulsione, sicché la domanda di protezione internazionale non sarebbe una azione strumentale all’inibizione dell’operatività del decreto di espulsione. 2. Parte ricorre adombra, nella sostanza, un errore percettivo del giudice del merito, deducendo che la domanda di protezione era stata già depositata al momento dell’emanazione del decreto di espulsione. Ma non può vertersi in tema di errore revocatorio, es- sendo la pendenza del giudizio di protezione internazionale fatto con- troverso in causa, circostanza che esclude la rilevanza di un errore di percezione ai fini della revocazione (Cass., n. 9527/2019), tanto che il Giudice di Pace afferma che la «domanda è stata rigettata come documentato dalla Prefettura». Ad ogni modo il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, non risultando agli atti allegato il documento n. 3, richiamato dal ricorrente a comprova del fatto omesso (la pendenza del procedi- mento di protezione internazionale al momento dell’emissione del decreto di espulsione impugnato ) . Di contro, emerge dallo stesso decreto prefettizio del 18 maggio 20 23 , trascritto nel ricorso origi- nario del ricorrente che « all’interessato è stato notificato in data 5/7/2016, il diniego della protezione internazionale decisione emessa il 2/05/2016 dalla Commissione territoriale (…), a seguito della quale ha presentato domanda reiterata, considerata inammis- sibile ai sensi dell’art.29 bis d.lgs. 25/2008». 3. Il ricorso è inammissibile anche sotto un secondo profilo, posto che il vizio di motivazione è oramai deducibile solo in caso di mani- festa illogicità, ovvero di incomprensibilità della ricostruzione del percorso logico seguito dal giudice ai fini della decisione (Cass., Sez. U., n. 8053/2014) e solo in tali termini tale censura può essere og- getto di esame in sede di legittimità. Nella specie, il giudice del me- rito, con provvedimento logico e compiuto, ha ritenuto che la do- manda di protezione internazionale fosse stata proposta dopo l’emissione del decreto di espulsione. Invero, il ricorrente intende rimettere in discussione l’esame da parte del giudice del merito degli atti di causa, il che non è consentito con la censura proposta. 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Non vi è luogo alla condanna alle spese, in assenza di difese scritte dell’Amministra- zione resistente; non opera il raddoppio del contributo unificato, es- sendo il