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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2025

Cassazione n. 06919/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 595 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri); [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi di ricorso, con cui il ricorrente denunzia vizi di motivazione, in particolare l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto dì cui all'art. 131-bis cod, pen., sono entrambi manifestamente infondati, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comrna 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen. e, al contrario, specifica sia che la finalità del ricorrente di nascondere alla proprietaria della vettura i suoi precedenti penali non esclude il dolo di fattispecie, sia come l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia giustificata dalla volontà del soggetto — gravato dí gravi e numerosi precedenti penali - di raggirare gli operanti del corpo dei Carabinieri sul mancato possesso di patente di guida; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cosi deciso il 19 novembre 2025.

Il cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 595 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri); [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi di ricorso, con cui il ricorrente denunzia vizi di motivazione, in particolare l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto dì cui all'art. 131-bis cod, pen., sono entrambi manifestamente infondati, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comrna 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen. e, al contrario, specifica sia che la finalità del ricorrente di nascondere alla proprietaria della vettura i suoi precedenti penali non esclude il dolo di fattispecie, sia come l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia giustificata dalla volontà del soggetto — gravato dí gravi e numerosi precedenti penali - di raggirare gli operanti del corpo dei Carabinieri sul mancato possesso di patente di guida; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cosi deciso il 19 novembre 2025. Il cons
Sentenza Cassazione n. 06919/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris