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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 22329/2023

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n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di assicurare la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato.

In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto”; l'inapplicabilità della disposizione è indirettamente confermata dall'art. 4 comma 11 del d.l. n. 101 del 31 agosto 2013 che ha inserito nell'art. 10, comma 4 bis, un ulteriore inciso, prevedendo che «All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico". 1.3 è solo a partire dal 1° settembre 2013, dunque, che per il personale scolastico addetto agli asili nido e alle scuole dell'infanzia gestite dagli enti locali vi è stato l’ eson ero dal rispetto dei limiti previsti dal d.lgs. n. 165/2001, ma è rimasta ferma la necessaria ricorrenza delle condizioni richieste dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 ed in particolare la possibilità di ricorrere al contratto a termine in presenza di esigenze esclusivamente temporanee ed eccezionali; il quadro normativo è stato ulteriormente modificato dal legislatore con il d.lgs. n. 75/2017 che ha inserito nell'art. 36 il comma 5 quinquies secondo cui «II presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (A TA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali...”; pertanto, sino all'entrata in vigore della appena menzionata norma di esclusione, la legittimità del ricorso al contratto a tempo determinato da parte dell'ente locale andava verificata tenendo conto dei principi enunciati nei commi 1 e 2 dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 che, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, a partire dalle modifiche apportate dal d.l. n. 4/2006, convertito dalla legge n. 80/2006, ha fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di soddisfare le esigenze connesse al fabbisogno ordinario mediante assunzioni a tempo indeterminato, consentendo il ricorso alle forme contrattuali flessibili per ragioni temporanee e eccezionali; nel caso di specie, tutti i lavoratori in causa hanno avuto plurimi contratti anche (in quanto molti ebbero contratti a termine già antecedentemente) a partire da epoca successiva alle citate regole di cui all’art. 36 d. lgs. 165/2001, introdotte nel marzo 2006, che dunque trovano applicazione diretta, come rilevato anche dalla Corteterritoriale; da allora si è poi avuta reiterazione di analoghi contratti a termine, tale da integrare l’abuso, non solo prima del 2017, ma anche prima del settembre 2013 e dunque il motivo va disatteso;

2. il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.), con riferimento all’esatta connotazione degli effetti delle reiterate selezioni svolte sulla base di graduatorie biennali, alla mancata reiterazione dei contratti a termine oltre il triennio ed alla natura non obbligatoria del servizio scolastico reso; 2.1 anche tale motivo è infondato; 2.2 è irrilevante il fatto che per le successive assunzioni fossero state esperite nuove procedure selettive, perché ciò nulla ha a che vedere con l’illecito consistente nell’utilizzazione di contratti a termine per sopperire ad esigenze stabili di insegnamento, sicché il punto è ininfluente(v. anche Cass. 4 marzo 2021, n. 6089); tra l’altro non sussiste neppure l’omesso esame, perché la Corte territoriale ha al contrario valorizzato proprio il reiterarsi delle selezioni quale espressione di un sistema che non garantiva quella possibilità di stabilizzazione che, in ipotesi, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza sul settore scolastico, e poi estesa – con riferimento al caso della effettiva stabilizzazione - anche al di fuori esso, avrebbe in ipotesi consentito di sanare il ricorso abusivo alla contrattazione a tempo determinato; non diversamente, il fatto che le cattedre non fossero sempre coincidenti, non esclude che si facesse ricorso alla medesima professionalità (didattico-educativa) del lavoratore, così come analogamente privo di rilievo è il fatto che diverse fossero nel tempo le ore di docenza affidate, in quanto tutto ciò non intacca l’abuso consistente appunto nell’essersi utilizzato il lavoro a termine nonostante l’accertata stabilità delle esigenze di personale educativo; ragioni identiche rendono manifestamente priva di rilev o la questione sulla natura non obbligatoria del servizio reso, perché comunque esso è stato organizzato ricorrendo per anni e anni alla contrattazione a termine, il che è sufficiente ad integrare la fattispecie, non potendosi certo dire – ra gionando nel senso che il servizio avrebbe potuto ad un certo punto essere dismesso perché non obbligatorio - che il sistema non conosca, anche rispetto alla P.A., modalità di governo delle eccedenze di personale, quando e se esse si verifichino (art. 33 d. lgs. 165/2001; artt. 259, co. 6 e 260 d. lgs. 267/2000); infine, a fronte dell’illegittimità sotto il profilo giustificativo dei termini apposti ai contratti, essendo pacifica la reiterazione di essi per la medesima illegittima causale, risulta violata una delle regole poste al fine di evitare l’abuso nel ricorso a tali rapporti (v. clausola 5 lett. a [OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/70/CE) e dunque non ha rilievo se poi essi, nel complesso, superassero o meno i trentasei mesi;

3. il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., sul presupposto che la Corte, nel riconoscere il danno, non avrebbe considerato che i lavoratori, proprio in forza dei punteggi ottenuti presso la scuola dell’ente locale, avessero trovato collocazione nelle scuole Statali, circostanza che si assume fosse stata dedotta nelle memorie per l’udienza di discussione e poi in sede di discussione orale; anche tale motivo va disatteso; la parte convenuta, per godere dell’effettodi una non contestazione di determinati fatti, dovrebbe dimostrare di averli dedotti con la memoria di costituzione in giudizio e non certo con le memorie finali in appello; l’apprezzamento di un’eventuale deduzione tardiva per effetto del sopravvenire dei corrispondenti fatti, dovrebbe essere altrimenti accompagnata dalla deduzione di quando, rispetto all’evolversi del processo, essi si siano verificati; altrimenti tutto resta a livello generico e non è possibile da ciò dedurre il verificarsi di una specifica, rituale e tempestiva affermazione di fatti la cui mancata contestazione ad opera della controparte sia idonea a rendere acquisita a circostanza al giudizio; profili di dettaglio che sono carenti anche nel motivo di ricorso per cassazione, in spregio ai principi di specificità di esso sottesi all’intero disposto dell’art. 366 c.p.c.; in ogni caso – e la considerazione è assorbente – il fatto che l’assunzione da parte di un altro ente sia stata in ipotesi agevolata dall’esperienza maturata presso l’ente che ha abusato della contrattazione a termineè meramente accidentale; tale evenienza fa sì che quanto accaduto possa avere facilitato la successiva assunzione presso altra P.A., ma non vi è ragione perché quanto verificatosi presso un soggetto terzo, sulla base di procedure sue proprie, significhi il venire meno dell’illecito verificatosi presso l’ente locale che abbia per svariati anni illegittimamente precarizzato il lavoratore; ciò anche perché l’ipotesi della sanatoria per c.d. stabilizzazione (di cui a Cass. 7 novembre 2016, n. 22552 e Cass. 3 luglio 2017, n. 16336) è eccezionale e deve derivare dall’evolversi del precariato in un rapporto a tempo indeterminato, sulla base di un effetto che sia conseguenza etiologica diretta conla vicenda del precariato; tale consequenzialità diretta è in sé esclusa se il rapporto a tempo indeterminato sia sorto con altro soggetto e la sua verificazione sia solo occasionalmente riconnessa ad alcuni effetti utili rivenienti dai rapporti a termineintercorsi con l’ente presso il quale si sono avuti i rapporti a termine (v. anche Cass. 27 maggio 2021, n. 14815); non vi è dunque ostacolo al risarcimento secondo le regole del danno c.d. eurounitario;

4. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di assicurare la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto”; l'inapplicabilità della disposizione è indirettamente confermata dall'art. 4 comma 11 del d.l. n. 101 del 31 agosto 2013 che ha inserito nell'art. 10, comma 4 bis, un ulteriore inciso, prevedendo che «All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico". 1.3 è solo a partire dal 1° settembre 2013, dunque, che per il personale scolastico addetto agli asili nido e alle scuole dell'infanzia gestite dagli enti locali vi è stato l’ eson ero dal rispetto dei limiti previsti dal d.lgs. n. 165/2001, ma è rimasta ferma la necessaria ricorrenza delle condizioni richieste dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 ed in particolare la possibilità di ricorrere al contratto a termine in presenza di esigenze esclusivamente temporanee ed eccezionali; il quadro normativo è stato ulteriormente modificato dal legislatore con il d.lgs. n. 75/2017 che ha inserito nell'art. 36 il comma 5 quinquies secondo cui «II presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (A TA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali...”; pertanto, sino all'entrata in vigore della appena menzionata norma di esclusione, la legittimità del ricorso al contratto a tempo determinato da parte dell'ente locale andava verificata tenendo conto dei principi enunciati nei commi 1 e 2 dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 che, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, a partire dalle modifiche apportate dal d.l. n. 4/2006, convertito dalla legge n. 80/2006, ha fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di soddisfare le esigenze connesse al fabbisogno ordinario mediante assunzioni a tempo indeterminato, consentendo il ricorso alle forme contrattuali flessibili per ragioni temporanee e eccezionali; nel caso di specie, tutti i lavoratori in causa hanno avuto plurimi contratti anche (in quanto molti ebbero contratti a termine già antecedentemente) a partire da epoca successiva alle citate regole di cui all’art. 36 d. lgs. 165/2001, introdotte nel marzo 2006, che dunque trovano applicazione diretta, come rilevato anche dalla Corteterritoriale; da allora si è poi avuta reiterazione di analoghi contratti a termine, tale da integrare l’abuso, non solo prima del 2017, ma anche prima del settembre 2013 e dunque il motivo va disatteso; 2. il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.), con riferimento all’esatta connotazione degli effetti delle reiterate selezioni svolte sulla base di graduatorie biennali, alla mancata reiterazione dei contratti a termine oltre il triennio ed alla natura non obbligatoria del servizio scolastico reso; 2.1 anche tale motivo è infondato; 2.2 è irrilevante il fatto che per le successive assunzioni fossero state esperite nuove procedure selettive, perché ciò nulla ha a che vedere con l’illecito consistente nell’utilizzazione di contratti a termine per sopperire ad esigenze stabili di insegnamento, sicché il punto è ininfluente(v. anche Cass. 4 marzo 2021, n. 6089); tra l’altro non sussiste neppure l’omesso esame, perché la Corte territoriale ha al contrario valorizzato proprio il reiterarsi delle selezioni quale espressione di un sistema che non garantiva quella possibilità di stabilizzazione che, in ipotesi, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza sul settore scolastico, e poi estesa – con riferimento al caso della effettiva stabilizzazione - anche al di fuori esso, avrebbe in ipotesi consentito di sanare il ricorso abusivo alla contrattazione a tempo determinato; non diversamente, il fatto che le cattedre non fossero sempre coincidenti, non esclude che si facesse ricorso alla medesima professionalità (didattico-educativa) del lavoratore, così come analogamente privo di rilievo è il fatto che diverse fossero nel tempo le ore di docenza affidate, in quanto tutto ciò non intacca l’abuso consistente appunto nell’essersi utilizzato il lavoro a termine nonostante l’accertata stabilità delle esigenze di personale educativo; ragioni identiche rendono manifestamente priva di rilev o la questione sulla natura non obbligatoria del servizio reso, perché comunque esso è stato organizzato ricorrendo per anni e anni alla contrattazione a termine, il che è sufficiente ad integrare la fattispecie, non potendosi certo dire – ra gionando nel senso che il servizio avrebbe potuto ad un certo punto essere dismesso perché non obbligatorio - che il sistema non conosca, anche rispetto alla P.A., modalità di governo delle eccedenze di personale, quando e se esse si verifichino (art. 33 d. lgs. 165/2001; artt. 259, co. 6 e 260 d. lgs. 267/2000); infine, a fronte dell’illegittimità sotto il profilo giustificativo dei termini apposti ai contratti, essendo pacifica la reiterazione di essi per la medesima illegittima causale, risulta violata una delle regole poste al fine di evitare l’abuso nel ricorso a tali rapporti (v. clausola 5 lett. a [OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/70/CE) e dunque non ha rilievo se poi essi, nel complesso, superassero o meno i trentasei mesi; 3. il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., sul presupposto che la Corte, nel riconoscere il danno, non avrebbe considerato che i lavoratori, proprio in forza dei punteggi ottenuti presso la scuola dell’ente locale, avessero trovato collocazione nelle scuole Statali, circostanza che si assume fosse stata dedotta nelle memorie per l’udienza di discussione e poi in sede di discussione orale; anche tale motivo va disatteso; la parte convenuta, per godere dell’effettodi una non contestazione di determinati fatti, dovrebbe dimostrare di averli dedotti con la memoria di costituzione in giudizio e non certo con le memorie finali in appello; l’apprezzamento di un’eventuale deduzione tardiva per effetto del sopravvenire dei corrispondenti fatti, dovrebbe essere altrimenti accompagnata dalla deduzione di quando, rispetto all’evolversi del processo, essi si siano verificati; altrimenti tutto resta a livello generico e non è possibile da ciò dedurre il verificarsi di una specifica, rituale e tempestiva affermazione di fatti la cui mancata contestazione ad opera della controparte sia idonea a rendere acquisita a circostanza al giudizio; profili di dettaglio che sono carenti anche nel motivo di ricorso per cassazione, in spregio ai principi di specificità di esso sottesi all’intero disposto dell’art. 366 c.p.c.; in ogni caso – e la considerazione è assorbente – il fatto che l’assunzione da parte di un altro ente sia stata in ipotesi agevolata dall’esperienza maturata presso l’ente che ha abusato della contrattazione a termineè meramente accidentale; tale evenienza fa sì che quanto accaduto possa avere facilitato la successiva assunzione presso altra P.A., ma non vi è ragione perché quanto verificatosi presso un soggetto terzo, sulla base di procedure sue proprie, significhi il venire meno dell’illecito verificatosi presso l’ente locale che abbia per svariati anni illegittimamente precarizzato il lavoratore; ciò anche perché l’ipotesi della sanatoria per c.d. stabilizzazione (di cui a Cass. 7 novembre 2016, n. 22552 e Cass. 3 luglio 2017, n. 16336) è eccezionale e deve derivare dall’evolversi del precariato in un rapporto a tempo indeterminato, sulla base di un effetto che sia conseguenza etiologica diretta conla vicenda del precariato; tale consequenzialità diretta è in sé esclusa se il rapporto a tempo indeterminato sia sorto con altro soggetto e la sua verificazione sia solo occasionalmente riconnessa ad alcuni effetti utili rivenienti dai rapporti a termineintercorsi con l’ente presso il quale si sono avuti i rapporti a termine (v. anche Cass. 27 maggio 2021, n. 14815); non vi è dunque ostacolo al risarcimento secondo le regole del danno c.d. eurounitario; 4. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
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