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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 settembre 2026

Cassazione n. 34239/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. ì('[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza dell'8 settembre 2026, ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA], all'autorità giudiziaria tedesca per l'esecuzione del mandato di arresto europeo, emesso, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, dalla Pretura di Landshut in relazione al procedimento colà pendente per il reato di truffa (art. 263, commi primo e terzo, secondo periodo n. 2, cod. pen. tedesco), reato commesso 1'8 aprile 2026. [OSCURATO:PERSONA], individuato quale autore materiale del reato, 1'8 aprile 2026 aveva preso a noleggio un'autovettura del valore di ca. 62.850,00, non restituita alla scadenza concordata dell'Il aprile 2026, termine prorogato e definitivamente scaduto il 25 aprile 2026.

Il ricorrente si trova sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.

La Corte di appello ha subordinato la consegna alla condizione che [OSCURATO:PERSONA], cittadino italiano, sia rinviato in Italia per scontare la pena o la misura di sicurezza eventualmente disposte nei suoi confronti.

2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza impugnata e denuncia plurime violazione di legge (artt. 6, 7, 16 e 17

I. n. 69 del 2005) e vizi di omessa motivazione su aspetti rilevanti ai fini dell'accoglimento della richiesta consegna e relativi: a. alla omessa verifica della sufficiente determinatezza della contestazione in relazione alla concreta condotta attribuita al ricorrente; b. alla omessa o insufficiente motivazione sulla specifica richiesta di informazioni integrative, come avanzata nel corso dell'udienza dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]; c. alla manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte di appello confuso il controllo di gravità degli indizi con la necessaria verifica della concreta attribuzione del fatto; d. alla verifica della sussistenza della condizione di doppia punibilità in rapporto alla concreta condotta attribuita al ricorrente; e. alla omessa valutazione delle deduzioni difensive sulla possibile e indebita utilizzazione da parte di terze persone dei documenti personali del ricorrente;f. all'erronea applicazione dei principi in materia di reciproco riconoscimento e limiti del sindacato dell'autorità giudiziaria dello stato di esecuzione; g. alla omessa motivazione, nella sentenza impugnata, della necessità e funzionalità delle informazioni richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.

2. Le censure difensive, articolate attraverso distinti motivi, si incentrano, a ben vedere, sui poteri di controllo e verifica rimessi all'autorità giudiziaria italiana in presenza di mandato di arresto europeo processuale e, nella prospettazione difensiva, si giocano sulla differenza tra l'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza - precluso in materia, come il ricorso non manca di evidenziare - e la necessità, viceversa rivendicata dal ricorrente, che l'autorità italiana accerti e verifichi le circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione della persona richiesta in consegna, verifica che dovrebbe essere esercitata "in funzione della individuazione del ruolo attribuito al ricercato nella vicenda criminosa", accertamento logicamente antecedente alla valutazione dei gravi indizi.

Tale accertamento, nel caso in esame, dovrebbe essere inteso ad individuare "la condotta personale" che l'autorità emittente attribuisce al [OSCURATO:PERSONA] e il percorso che ha condotto alla sua identificazione.

In funzione di tale verifica, la Corte di appello avrebbe dovuto chiedere ulteriori informazioni all'autorità tedesca - fra queste le dichiarazioni dell'addetta al servizio di noleggio; l'acquisizione contratto di noleggio; la verifica sull'attribuibilità al ricorrente della firma apposta al contratto; le fotografie del [OSCURATO:PERSONA]; eventuali immagini di videosorveglianza e modalità di identificazione del soggetto che aveva stipulato il contratto e le stesse modalità, on line o in presenza, della stipula.

Non da ultimo, la Corte di appello avrebbe dovuto esaminare la tesi difensiva del [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale altre persone potrebbero avere indebitamente utilizzato i suoi documenti personali che, in ragione dell'attività lavorativa svolta, erano in possesso di numerose persone. 3.In buona sostanza, al di là della inafferrabile precisazione posta come premessa del ricorso, la Corte di appello, in vista della decisione di consegna, 3avrebbe dovuto accertare a carico del [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la cui mancata indicazione non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118 - 01).

Né la Corte di appello, avrebbe potuto legittimamente avanzare all'[OSCURATO:PERSONA], una richiesta di ulteriori accertamenti ovvero la trasmissione di atti del procedimento in corso presso la Pretura di Landshut, quali quelli indicati in premessa, la cui acquisizione sarebbe inequivocabilmente volta all'accertamento del giudizio di colpevolezza, in funzione del quale si celebrerà il processo presso l'autorità giudiziaria tedesca nel corso del quale il ricorrente potrà svolgere, nel merito, tutte le sue deduzioni.

Il ricorrente giunge al punto di proporre una rilettura del principio di reciproco affidamento e dell'impegno a riconoscere la validità ed efficacia dei provvedimenti dello Stato che ha chiesto la consegna, che inibiscono al giudice nazionale ogni rivalutazione del materiale probatorio sul quale si fonda la decisione emessa dall'autorità giudiziaria straniera, dovendo il giudice nazionale compiere un esame formale del titolo - nel caso un mandato di cattura emesso dal giudice tedesco - tanto sulla scorta di una inafferrabile distinzione sulla sussistenza dei presupposti che legittimano l'accoglimento della consegna vieppiù inammissibile al cospetto della chiara indicazione del ricorrente quale "autore materiale del reato" del reato di truffa (cfr. pag. 2 e 4 della sentenza impugnata). 4.La Corte di appello ha compiutamente esaminato le deduzioni difensive facendo corretta applicazione dei principi in materia, e, pertanto, non sussiste alcun vizio di omessa motivazione sulla sussistenza dei presupposti che legittimano l'accoglimento della richiesta di consegna, la mancata acquisizione di ulteriore documentazione, la valutazione della tesi difensiva del ricorrente che avrebbe potuto essere esaminata nella prospettiva di un errore di persona nella individuazione della persona accusata, errore prima facie non sussistente -, la qualificazione giuridica del fatto come delitto di truffa, alla stregua della riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] dell'operazione di noleggio e mancata restituzione dell'auto.

Come noto, ai fini del rispetto del principio di doppia incriminazione, rileva che la condotta costituisca reato per entrambi gli ordinamenti e non rileva la eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto che, per l'ordinamento italiana, potrebbe integrare il reato di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) ovvero quello di truffa (art. 640 cod. pen.), a seconda che l'artificio e il raggiro siano posti in essere dopo l'appropriazione del bene, a soli fini dissimulatori, ovvero siano necessari alla appropriazione (Sez. 2, n. 51060 del 11/11/2016, Losito, Rv. 269234 - 01) posto 4che la sentenza impugnata contiene la condotta dissimulatoria tenuta dal ricorrente ai fini della stipula del contratto di noleggio.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] è delegata agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5,

I. 69 del 2005.

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.MManda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5,

I. n. 69 del 2005.

Così deciso il 22 settembre 2026 La Consigliera relatrice Il Presidente ; [OSCURATO:PERSONA] assimo Ridc. [OSCURATO:PERSONA] 23 SET 2026 o RIO G11.-D1ZIAR Dott. 15 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. ì('[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza dell'8 settembre 2026, ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA], all'autorità giudiziaria tedesca per l'esecuzione del mandato di arresto europeo, emesso, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, dalla Pretura di Landshut in relazione al procedimento colà pendente per il reato di truffa (art. 263, commi primo e terzo, secondo periodo n. 2, cod. pen. tedesco), reato commesso 1'8 aprile 2026. [OSCURATO:PERSONA], individuato quale autore materiale del reato, 1'8 aprile 2026 aveva preso a noleggio un'autovettura del valore di ca. 62.850,00, non restituita alla scadenza concordata dell'Il aprile 2026, termine prorogato e definitivamente scaduto il 25 aprile 2026. Il ricorrente si trova sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. La Corte di appello ha subordinato la consegna alla condizione che [OSCURATO:PERSONA], cittadino italiano, sia rinviato in Italia per scontare la pena o la misura di sicurezza eventualmente disposte nei suoi confronti. 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza impugnata e denuncia plurime violazione di legge (artt. 6, 7, 16 e 17 I. n. 69 del 2005) e vizi di omessa motivazione su aspetti rilevanti ai fini dell'accoglimento della richiesta consegna e relativi: a. alla omessa verifica della sufficiente determinatezza della contestazione in relazione alla concreta condotta attribuita al ricorrente; b. alla omessa o insufficiente motivazione sulla specifica richiesta di informazioni integrative, come avanzata nel corso dell'udienza dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]; c. alla manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte di appello confuso il controllo di gravità degli indizi con la necessaria verifica della concreta attribuzione del fatto; d. alla verifica della sussistenza della condizione di doppia punibilità in rapporto alla concreta condotta attribuita al ricorrente; e. alla omessa valutazione delle deduzioni difensive sulla possibile e indebita utilizzazione da parte di terze persone dei documenti personali del ricorrente;f. all'erronea applicazione dei principi in materia di reciproco riconoscimento e limiti del sindacato dell'autorità giudiziaria dello stato di esecuzione; g. alla omessa motivazione, nella sentenza impugnata, della necessità e funzionalità delle informazioni richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. 2. Le censure difensive, articolate attraverso distinti motivi, si incentrano, a ben vedere, sui poteri di controllo e verifica rimessi all'autorità giudiziaria italiana in presenza di mandato di arresto europeo processuale e, nella prospettazione difensiva, si giocano sulla differenza tra l'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza - precluso in materia, come il ricorso non manca di evidenziare - e la necessità, viceversa rivendicata dal ricorrente, che l'autorità italiana accerti e verifichi le circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione della persona richiesta in consegna, verifica che dovrebbe essere esercitata "in funzione della individuazione del ruolo attribuito al ricercato nella vicenda criminosa", accertamento logicamente antecedente alla valutazione dei gravi indizi. Tale accertamento, nel caso in esame, dovrebbe essere inteso ad individuare "la condotta personale" che l'autorità emittente attribuisce al [OSCURATO:PERSONA] e il percorso che ha condotto alla sua identificazione. In funzione di tale verifica, la Corte di appello avrebbe dovuto chiedere ulteriori informazioni all'autorità tedesca - fra queste le dichiarazioni dell'addetta al servizio di noleggio; l'acquisizione contratto di noleggio; la verifica sull'attribuibilità al ricorrente della firma apposta al contratto; le fotografie del [OSCURATO:PERSONA]; eventuali immagini di videosorveglianza e modalità di identificazione del soggetto che aveva stipulato il contratto e le stesse modalità, on line o in presenza, della stipula. Non da ultimo, la Corte di appello avrebbe dovuto esaminare la tesi difensiva del [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale altre persone potrebbero avere indebitamente utilizzato i suoi documenti personali che, in ragione dell'attività lavorativa svolta, erano in possesso di numerose persone. 3.In buona sostanza, al di là della inafferrabile precisazione posta come premessa del ricorso, la Corte di appello, in vista della decisione di consegna, 3avrebbe dovuto accertare a carico del [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la cui mancata indicazione non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118 - 01). Né la Corte di appello, avrebbe potuto legittimamente avanzare all'[OSCURATO:PERSONA], una richiesta di ulteriori accertamenti ovvero la trasmissione di atti del procedimento in corso presso la Pretura di Landshut, quali quelli indicati in premessa, la cui acquisizione sarebbe inequivocabilmente volta all'accertamento del giudizio di colpevolezza, in funzione del quale si celebrerà il processo presso l'autorità giudiziaria tedesca nel corso del quale il ricorrente potrà svolgere, nel merito, tutte le sue deduzioni. Il ricorrente giunge al punto di proporre una rilettura del principio di reciproco affidamento e dell'impegno a riconoscere la validità ed efficacia dei provvedimenti dello Stato che ha chiesto la consegna, che inibiscono al giudice nazionale ogni rivalutazione del materiale probatorio sul quale si fonda la decisione emessa dall'autorità giudiziaria straniera, dovendo il giudice nazionale compiere un esame formale del titolo - nel caso un mandato di cattura emesso dal giudice tedesco - tanto sulla scorta di una inafferrabile distinzione sulla sussistenza dei presupposti che legittimano l'accoglimento della consegna vieppiù inammissibile al cospetto della chiara indicazione del ricorrente quale "autore materiale del reato" del reato di truffa (cfr. pag. 2 e 4 della sentenza impugnata). 4.La Corte di appello ha compiutamente esaminato le deduzioni difensive facendo corretta applicazione dei principi in materia, e, pertanto, non sussiste alcun vizio di omessa motivazione sulla sussistenza dei presupposti che legittimano l'accoglimento della richiesta di consegna, la mancata acquisizione di ulteriore documentazione, la valutazione della tesi difensiva del ricorrente che avrebbe potuto essere esaminata nella prospettiva di un errore di persona nella individuazione della persona accusata, errore prima facie non sussistente -, la qualificazione giuridica del fatto come delitto di truffa, alla stregua della riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] dell'operazione di noleggio e mancata restituzione dell'auto. Come noto, ai fini del rispetto del principio di doppia incriminazione, rileva che la condotta costituisca reato per entrambi gli ordinamenti e non rileva la eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto che, per l'ordinamento italiana, potrebbe integrare il reato di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) ovvero quello di truffa (art. 640 cod. pen.), a seconda che l'artificio e il raggiro siano posti in essere dopo l'appropriazione del bene, a soli fini dissimulatori, ovvero siano necessari alla appropriazione (Sez. 2, n. 51060 del 11/11/2016, Losito, Rv. 269234 - 01) posto 4che la sentenza impugnata contiene la condotta dissimulatoria tenuta dal ricorrente ai fini della stipula del contratto di noleggio. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] è delegata agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. 69 del 2005. P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.MManda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Così deciso il 22 settembre 2026 La Consigliera relatrice Il Presidente ; [OSCURATO:PERSONA] assimo Ridc. [OSCURATO:PERSONA] 23 SET 2026 o RIO G11.-D1ZIAR Dott. 15 5
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