CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27339/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Verona del 12 giugno 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i delitti di cui agli artt. 5 d.lgs. 9 marzo 2000, n. 74, commesso in Verona, il 31 ottobre 2017 (capo a); 5 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Verona, il 31 ottobre 2018 (capo b); 5 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Verona, il 1° dicembre 2019 (capo c), unificati exart. 81, secondo comma, cod. pen., alla pena di anni due di reclusione, oltre pene accessorie. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in due motivi esposti senza formale distinzione. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: i giudici di merito hanno fondato la condanna su pretese ammissioni, provenienti dallo stesso imputato, su pagamenti "in nero", ritenute utilizzabili in forza della scelta del rito; la Procura non ha contestato tali pagamenti "in nero", ma dichiarazioni dei redditi presentate oltre 90 giorni, oltre a imposte asseritamente evase. Deduce, poi, quanto segue: «...la Corte d'Appello non ha motivato, perché per giungere alla affermazione della responsabilità penale acclarata (sic) avrebbe dovuto, la Procura, modificare il capo di imputazione, eventualmente su sollecitazione della Corte. E questa modifica non è stata effettuata». Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione. Deduce con riferimento al "termine di un anno" imposto nella sentenza impugnata per adempiere il pagamento del debito tributario, cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena, che: è stata omessa la motivazione «sulla mancata contestazione del mancato pagamento delle imposte, oltre a esservi genericità assoluta delle imposte pretese come evase»; detta genericità si riverbera sulla quantificazione della pena; residua, in ultima analisi, la sola tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi. Deduce, poi, che manca un accertamento della sua possibilità di effettuare il pagamento, per poter subordinare la sospensione condizionale della pena a tale pagamento e che questa Corte si è espressa, più volte, sulla necessità di motivare sulla possibilità di effettuare il pagamento delle somme asseritamente dovute per godere del beneficio della sospensione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha rilevato che l'affermazione di responsabilità è stata ancorata dal primo giudice alla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, siccome accertata all'esito della verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza presso lo studio dentistico dell'imputato nel corso dell'anno 2020, e che, 2non solo le dichiarazioni dei redditi erano state presentate oltre il relativo termine di scadenza, ma che i ricavi del professionista, alla stregua della documentazione extra-contabile rinvenuta dagli operatori della Guardia di Finanza, erano risultati di molto superiori a quanto tardivamente denunziato. La Corte territoriale ha, inoltre, rilevato che era emersa la prassi di ricorrere a pagamenti "in nero" in favore dei dipendenti, che agli incassi attestati dalla documentazione informale rinvenuta non era risultata corrispondere l'emissione della relativa fattura, che le dichiarazioni della dipendente Pereti avevano confermato le evidenze di indagine e che lo stesso imputato aveva ammesso di avere percepito somme non contabilizzate. Il ricorrente si è sostanzialmente limitato a lamentare un'omessa contestazione dei pagamenti "in nero" senza tenere conto che tale contestazione, oltre a non poter essere operata nel giudizio di appello, non risulta in alcun modo necessaria per l'affermazione di responsabilità per i contestati reati di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Pertanto, le censure del ricorrente, non riguardando la violazione dell'obbligo dichiarativo per la quale per le quale è stata confermata la responsabilità penale dell'imputato, sono aspecifiche. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Con la sentenza di primo grado è stata concessa la sospensione condizionale della pena inflitta subordinata al pagamento del debito tributario. La Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha fissato, d'ufficio, il termine entro cui effettuare il pagamento del debito tributario, al quale è stata subordinata la sospensione condizionale della pena, in un anno. Le censure del ricorrente riguardanti l'«omessa motivazione sulla mancata contestazione del pagamento» delle imposte evase e sulla genericità di tali imposte, espressamente riferite dal ricorrente al termine annuale stabilito dalla Corte, oltre a essere ripetitive di quelle relative all'affermazione di responsabilità, già esaminate con il primo motivo di ricorso, non si confrontano con tale statuizione risultando, così, aspecifiche. Quanto all'ulteriore doglianza dell'omessa valutazione della possibilità del ricorrente di effettuare il pagamento del debito tributario, deve rilevarsi che la censura è inammissibile, posto che l'omissione di tale accertamento non è stata oggetto dell'appello avverso la sentenza di primo grado impositiva della condizione («È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo essi acquisito 3stabilità in forza del principio del "tantum devolutum quantum appellatum", Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, Rv. 289470 - 01). 4. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q P.Q.M