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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 27206/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13,10/1980 avverso la sentenza dei 05/11/2020 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 44, comma 1, r lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, quale legale () rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, committente, un cambio di destinazione d'uso con opere, descritte nel capo di imputazione, con trasformazione da capannone artigianale in abitazioni.

Accertato in Dozza il 14/12/2015. 2, - Avverso la sentenza di imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di ricorso. -Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla mancata assoluzione dalla contravvenzione ascritta non essendo stato realizzato un cambio di destinazione d'uso. -Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art 131 bis cod.pen. -Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto dell'ottemperanza all'ordine di demolizione e riduzione in pristino, condotta integrante un ravvedimento operoso rilevante ai fini del riconoscimento delle menzionate attenuanti. -Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla dosimetria della pena e alla mancata riduzione della stessa. -Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla omessa motivazione sulla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA]

3. - Il quinto (e assorbente) motivo di ricorso è fondato.

Dal suo accoglimento consegue l'annullamento della sentenza senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

Dal riepilogo dei motivi di appello risulta che l'imputato aveva chiesto la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; la Corte d'appello ha omesso di rispondere e, dunque, la sentenza va annullata sul punto.

L'annullamento va disposto senza rinvio poiché nelle more il reato contravvenzionale, accertato il 14/12/2015, tenuto conto degli artt. 157-161 cod.pen., si è estinto per prescrizione maturata al 14/12/2020.

Infatti, la "res iudicata" si forma solo dopo che anche il punto relativo alla pena, che concorre a formare il "capo" della decisione, sia stato definito e non impugnato (Sez.

U. n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239) con conseguente rilevabilità, nel caso di specie, della prescrizione nelle more intervenuta.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 26/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13,10/1980 avverso la sentenza dei 05/11/2020 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 44, comma 1, r lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, quale legale () rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, committente, un cambio di destinazione d'uso con opere, descritte nel capo di imputazione, con trasformazione da capannone artigianale in abitazioni. Accertato in Dozza il 14/12/2015. 2, - Avverso la sentenza di imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di ricorso. -Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla mancata assoluzione dalla contravvenzione ascritta non essendo stato realizzato un cambio di destinazione d'uso. -Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art 131 bis cod.pen. -Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto dell'ottemperanza all'ordine di demolizione e riduzione in pristino, condotta integrante un ravvedimento operoso rilevante ai fini del riconoscimento delle menzionate attenuanti. -Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla dosimetria della pena e alla mancata riduzione della stessa. -Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla omessa motivazione sulla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] 3. - Il quinto (e assorbente) motivo di ricorso è fondato. Dal suo accoglimento consegue l'annullamento della sentenza senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Dal riepilogo dei motivi di appello risulta che l'imputato aveva chiesto la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; la Corte d'appello ha omesso di rispondere e, dunque, la sentenza va annullata sul punto. L'annullamento va disposto senza rinvio poiché nelle more il reato contravvenzionale, accertato il 14/12/2015, tenuto conto degli artt. 157-161 cod.pen., si è estinto per prescrizione maturata al 14/12/2020. Infatti, la "res iudicata" si forma solo dopo che anche il punto relativo alla pena, che concorre a formare il "capo" della decisione, sia stato definito e non impugnato (Sez. U. n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239) con conseguente rilevabilità, nel caso di specie, della prescrizione nelle more intervenuta. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 26/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]-
Sentenza Cassazione n. 27206/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris