CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32101/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15965-2023proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore -intimato – avverso lasentenza n. 733/2023 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO dellaSICILIA, depositat a il 23/1/2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] LaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del la Sicilia , con la sentenza indicata in epigrafe,rigettava l'appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia n. 4367 /2019 della Commissione t ributaria p rovinciale di Catania,con cui era stato respintoil ricorso avverso avviso di accertamento emesso dalComune di Catania per omesso pagamento dell’ imposta sulla pubblicità,dovuta per l’anno 2013, oltre sanzioni ed interessi . Avverso la pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado [OSCURATO:SOCIETA]. propon e ricorso per cassazione, affidato a due motiv i ed illustratoda memoria. Il Comune di Catania èrimasto intimat o . [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4c.p.c., violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine allo specifico motivo (già non esaminato in primo grado) attinente all’imposta sulla pubblicità pretesa dal Comune di Catania in relazione ai sessantasette impianti pubblicitari smontati e, quindi, non nella disponibilità della contribuente. 1.2. La doglianza è infondata. 1.3.Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883 del 2017 ; Cass. n. 9105 del 2017 ; Cass. S ez. U nite n. 22232del 2016; Cass. n. 9113 del 2012 ; Cass. n. 16736 del 2007 ), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. 1.4. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico — giuridico che ha portato alla decisione, tant'è che, con il medesimo motivo di ricorso, in subordine la contribuente ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, a suo avviso, giustificano comunque la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza. 2.1. Con il primo motivo, in subordine, come si è detto, la contribuente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 6 del D.lgs. n. 507/1993 per avere i Giudici d’appello ritenuto correttamente applicata l’imposta su tutti gli impianti sebbene la contribuente avesse «distinto, con due elenchi separati ... gli impianti installati e nella propria disponibilità ... e quelli smontati (e quindi né installati, né disponibili) per i quali ...(aveva)...correttamente indicato che avrebbe pagato le imposte ove fossero state rilasciate le autorizzazioni di cambio sito». 2.2. La censura è parimenti infondata. 2.3. In diritto è d’uopo, infatti,evidenziare che intema di imposta sulla pubblicità, il soggetto passivo del tributo, avente come presupposto la mera disponibilità del mezzo pubblicitario, va individuato nel concessionario o nel titolare dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto(cfr. Cass. n. 23007/2009). 2.4.Invero, le condizioni per adire all'esercizio della pubblicità sono, oltre al pagamento dell'imposta, la richiesta di autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari e la dichiarazione relativa all'inizio della installazione, obblighi connessi che, se non escludono la responsabilità solidale di un eventuale intermediario che ottenga la disponibilità dell'impianto dal concessionario autorizzato, continuano ad identificare nel soggetto fruitore dell’autorizzazione iniziale il soggetto passivo dell'imposta, ai sensi del D.P.R. n. 507 del 1993, art. 6 (cfr. Cass. n. 19176/2007). 2.5. Essendo, dunque, l'oggetto del tributo costituito dalla meradisponibilità del mezzo pubblicitario (che può consist e re non solo nella disponibilità materiale dell’impianto ma anche nella titolarità dell’autorizzazione alla loro installazione), non rileval’effettiva utilizzazione del mezzo pubblicitario. 2.6. Ne consegue che la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto sussistenti i presupposti per il pagamento dell’imposta in questione evidenziando che «...il Comune ...(aveva)... proceduto alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA], che riportava superfici e tipologiecorrispondenti a quelle effettivamente utilizzate ma diverse per difetto rispetto a quelle per cui era stata a suo tempo rilasciata l’autorizzazione amministrativa allaesposizione richiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]». 2.7.Va inoltre respinta l’eccezione di giudicato esterno sollevata con riferimento alla sentenza n. 3861/2023 (depositata il 27/4/2023 e passata in giudicato)emessa dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo all’annualità 2014, e con cui era stato accolto l’appello della [OSCURATO:SOCIETA] affermando la società appellante era priva della «disponibilità dei 67 impianti pubblicitari di cui all’allegato B) della dichiarazione suindicata». 2.8. Tale pronuncia, invero, non può ritenersi avere efficacia preclusiva di giudicato esterno perché si tratta di diverso period o di imposta ed il giudicato è invocabile solo con riguardo alle imposte periodiche in cui vengono in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale. 2.9. Va ribadito, pertanto, quanto già affermato da questa Corte, secondo cui in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie «tendenzialmente permanenti» in quanto suscettibili di variazione annuale (cfr. Cass. n. 21824 del 2018, n. 17760 del 2018, n. 1300 del 2018, n. 15690 del 2017, n. 18875 del 2016). 2.10. Nel caso di specie, non vi è dubbio che la disponibilità degli impianti di pubblicità, destinati a frequenti variazioni nel tempo, preclud e la possibilità di un'efficacia espansiva del giudicato con riguardo a distinta annualità, in quanto impongono un necessario accertamento in concreto della suasussistenza. 3.1.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado omesso di esaminare la censura (non esaminata neppure in primo grado) attinente alla decadenza prevista dall’art. 1, comma 161, della L. 269/2006 in quanto, trattandosi di dichiarazione di pubblicità annuale relativa all’anno 2013, essa andava presentata entro il 31/12/2012 (ed erastata presentata il 28/12/2012) e, pertanto, secondo quanto previsto dal menzionato art. 1, comma 161,della L. 269/2006, l’avviso di accertamento relativo a tale anno avrebbe dovuto essere notificato entro il 31/12/2017 (quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata) mentre era stato notificato il 6/6/2018, con conseguente i ntervenuta decadenza ai sensi della norma invocata. 3.2. V a in primo luogo richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui, a lla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di Cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010). 3.3. La questione posta con il secondo motivo dell'odierno ricorso va quindi esaminata per verificare se possa essere decisa in astratto, prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nei motiv i non esaminat i dal G iudice d'appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz'altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinché il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità. 3.4. Nella specie, la questione va risolta nel primo dei due sensi,sulla base delle considerazioni che seguono. 3.5. Com’è noto, la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161 (legge finanziaria 2007) prevede che «gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati». 3.6. Con riguardo all’imposta sulla pubblicità il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 prevede che, prima di iniziare la pubblicità, il contribuente è tenuto a presentare al concessionario apposita dichiarazione, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, ed in caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione, mentre, in assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi(art. 8). 3.7. Tale pubblicità si intende prorogata, dunque, con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. 3.8. Il versamento dell'imposta avviene, nel caso dell’imposta sulla pubblicità, con riferimento all'anno solare a cui si riferisce (art. 9) ed il versamento avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazioneper le nuove denunce o entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento per il rinnovo della pubblicità. 3.7. Nel caso in esame, è incontestato, oltre che documentalmente provato (cfr. «dichiarazione art. 8 D.L.vo n ° 507/ 19 93 » presentata dalla contribuente in data 28/12/2012, prodotta in allegato al ricorso), che trattavasi di modifica rispetto ad una precedente dichiarazione e che il relativo pagamento dell’imposta fu effettuato «entro il ... mese di Gennaio 2013». 3.8.Ne consegue che, nel la fattispecie , il primo dei cinque anni previsti dall’art. 1, comma 161, n. 296/2006, era, come si è detto, quello successivo all’anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, e dunque per l’anno 2013, il primo annodei cinque previsti per la decadenza dal potere impositivo era il 2014, con la conseguenza che il termine per la notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Ente impositore scadeva il 31 dicembre 2018. 3.9. Alla luce di quanto sopra l'avviso di accertamento risulta notificato entro il termine di cui all'art. 1, comma 161 della l. n. 296 del 2006, scadendo nel caso di specie i cinque anni previsti da tale disposizione il 31.12.2018, ed essendo stata effettuata la notifica in data 6.6.2018 (circostanza incontestata, oltre che documentalmente provata). 4. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto. 5. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’Ente locale. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello