Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32662/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La_Croce ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato quella del G.u.p. presso il Tribunale di Lucca e condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 1.033 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1.333 di multa, per il reato di furto aggravato (artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.).

Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale; Considerato che il motivo dei ricorsi - che lamenta contraddittorietà e illogicità della motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delleattenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che 4 ricorsò devessere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La_Croce ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato quella del G.u.p. presso il Tribunale di Lucca e condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 1.033 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1.333 di multa, per il reato di furto aggravato (artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.). Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale; Considerato che il motivo dei ricorsi - che lamenta contraddittorietà e illogicità della motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delleattenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che 4 ricorsò devessere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32662/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris