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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 39717/2021

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rinnessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dalla CORTE di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di cui agli artt. 575, 576 n. 1, 577 n. 3-4, 416- bis.1 COD.

PEN. (CAPO 1); 23, comma 3 e 4,

I. n. 110 del 1975 (CAPO 2); 56, 629, comma 2, 628, comma 3, n. 3, 416-bis.1 COD.

PEN. (CAPO 3 e 5); 2, 4 e 7 L. N. 895 del 1967, 23 comma 3 e 4 L. N. 110 del 1975, 416-bis.1 COD.

PEN. (CAPO 6), nel procedimento pendente innanzi al GUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato all'ufficio matricola del luogo di detenzione in data 13 aprile 2021 la richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., denunciando l'esistenza di una situazione ambientale idonea a menomare l'imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo.

La Corte d'Assise di [OSCURATO:PERSONA], cui sono pervenuti gli atti a seguito del rinvio a giudizio disposto dal GUP in data 13 aprile 2021, ha trasmesso tempestivamente gli atti a questa Corte.

La richiesta è inammissibile perché non risulta notificata alle altre parti.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che "La notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile" (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, CRESCIMONE, Rv. 276580).

All'inammissibilità della richiesta consegue, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00, nonché al pagamento delle spese processuali (Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017, C., Rv. 271438, secondo la quale «in tema di rimessione del processo, se la Corte di Cassazione rigetta o dichiara inammissibile l'istanza deve condannare l'imputato che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale espresso nella disposizione di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi alla giudice di legittimità»).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere Estensore _SJEFAN,Ø APRILE Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]....,V; 1.1\ ANGE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rinnessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dalla CORTE di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di cui agli artt. 575, 576 n. 1, 577 n. 3-4, 416- bis.1 COD. PEN. (CAPO 1); 23, comma 3 e 4, I. n. 110 del 1975 (CAPO 2); 56, 629, comma 2, 628, comma 3, n. 3, 416-bis.1 COD. PEN. (CAPO 3 e 5); 2, 4 e 7 L. N. 895 del 1967, 23 comma 3 e 4 L. N. 110 del 1975, 416-bis.1 COD. PEN. (CAPO 6), nel procedimento pendente innanzi al GUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato all'ufficio matricola del luogo di detenzione in data 13 aprile 2021 la richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., denunciando l'esistenza di una situazione ambientale idonea a menomare l'imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo. La Corte d'Assise di [OSCURATO:PERSONA], cui sono pervenuti gli atti a seguito del rinvio a giudizio disposto dal GUP in data 13 aprile 2021, ha trasmesso tempestivamente gli atti a questa Corte. La richiesta è inammissibile perché non risulta notificata alle altre parti. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che "La notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile" (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, CRESCIMONE, Rv. 276580). All'inammissibilità della richiesta consegue, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00, nonché al pagamento delle spese processuali (Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017, C., Rv. 271438, secondo la quale «in tema di rimessione del processo, se la Corte di Cassazione rigetta o dichiara inammissibile l'istanza deve condannare l'imputato che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale espresso nella disposizione di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi alla giudice di legittimità»). P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere Estensore _SJEFAN,Ø APRILE Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]....,V; 1.1\ ANGE
Sentenza Cassazione n. 39717/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris