CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 15141/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ud. 20/1/2022 ORDINANZA CC sul ricorso 20028-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via F. Corridoni n. 14, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] VALENTINI, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] PARDI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in concordato preventivo in Liquidazione; - intimata avverso la sentenza n. 413/2019 del Tribunale di RAVENNA, depositata il 19/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del .12C 20/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'impresa individuale AXIL di [OSCURATO:PERSONA], ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 413/19, del 19 aprile 2019, del Tribunale di Ravenna, che - respingendone il gravame avverso la sentenza n. 607/17, del 21 agosto 2017, del Giudice di pace di Ravenna - ha rigettato l'opposizione proposta dal Nucci avverso il provvedimento monitorio che gli ingiungeva il pagamento, in favore della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in concordato preventivo (d'ora in poi, "Trombini"), della somma di C 4.398,62, in forza di fattura n. 400222 del 9 maggio 2012. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver opposto il suddetto decreto ingiuntivo, sul rilievo che il credito azionato in via monitoria sarebbe stato, in realtà, dal medesimo soddisfatto mediante la consegna di titoli cambiari a firma diretta di terzi, girati da esso Nucci alla Trombini, con imputazione a saldo del debito di cui alla citata fattura 400222/12. Su tali basi, nonché deducendo non esservi prova che i titoli - rimasti asseritamente insoluti - fossero stati restituiti al girante (non essendo stati neppure allegati, nonostante l'invito rivolto alla convenuta opposta, quantomeno, ad esibirli), l'allora opponente confidava nell'accoglimento dell'iniziativa assunta a norma dell'art. 645 cod. proc. civ. Di diverso avviso si mostrava, tuttavia, l'adito Giudice di pace di Ravenna, che rigettava l'opposizione, con decisione confermata dal Tribunale della stessa città, il quale, in particolare, riteneva che il Nucci non avesse "adempiuto al proprio onere probatorio inerente l'effettiva estinzione del debito", ovvero "all'effettivo passaggio di denaro dall'istituto di credito trattario indicato nei titoli cambiari, Banca delle Marche, al creditore Trombini".3. Avverso la pronuncia del Tribunale ravennate ricorre per cassazione il Nuzzi, sulla base - come detto - di tre motivi. 3.1. Con il primo motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione dell'art. 1191 cod. civ. Si censura, in particolare, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui "il documento prodotto da parte appellante inerente la consegna dei titoli cambiari a Trombini" non "può considerarsi una quietanza avente efficacia liberatoria del debitore considerando che nelle obbligazioni pecuniarie adempiute con mezzi alternativi al denaro l'effetto estintivo si ha solo nel momento in cui il creditore acquista concretamente la disponibilità della somma di denaro". Secondo il ricorrente il giudice di appello "confonde quietanza con la imputazione di pagamento che dimostra il collegamento della destinazione del titolo causale alla fattura azionata con il decreto", risultando, inoltre, del tutto improprio il riferimento - contenuto nella decisione impugnata - alla sentenza di questa Corte 6 novembre 2017, n. 26275. Essa, infatti, sarebbe del tutto "avulsa dal caso in questione", e ciò "essendo la ricevuta non quietanzata ma imputazione del debito ex art. 1193 cod. civ. riferita espressamente alla fattura 400222/2015". 3.2. Il secondo motivo denuncia - sempre ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 103, 94, commi 1 e 3, e 66 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669. Si censura la sentenza impugnata in quanto "omette di considerare (e non si pone neppure il problema) che il titolo citato" - ovvero, le cambiali date in pagamento della prestazione resa dalla Trombini e di cui alla più volte menzionata fattura posta a base del suo ricorso per ingiunzione - "non è mai stato allegato", e ciò perché, assume il ricorrente, in realtà "mai tornato insoluto". Siffatta allegazione, sempre secondo il Nucci, sarebbe stata invece necessaria "a fronte di una azione causale" quale quella esercitata dalla Trombini, e ciò a dispetto del "formale invito" operato dal già attore in opposizione. Sul punto, il Tribunale di Ravenna si sarebbe limitato a "ricopiare" la sentenza di questa Corte 21 gennaio 2016, n. 1076, nella parte in cui pone a carico del debitore l'onere di provare che il pagamento da esso effettuato abbia efficacia estintiva dell'obbligazione, senza, però, leggerne il testo complessivo. Dallo stesso, per contro, emerge che "il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale «juris tantum» di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa". D'altra parte, come detto, la decisione impugnata neppure considera che il "titolo a firma di terzi e girato dal ricorrente" (titolo che si "assume" insoluto) "non è mai stato offerto in restituzione né è stato neppure solo allegato per esercizio dell'azione causale", così "adempiendo alle formalità necessarie" - ai sensi dell'art. 66 del r.d. n. 1669 del 1933 - "per conservare al debitore stesso le formalità che possono competergli". 3.3. Con il terzo motivo è denunciata - nuovamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione dell'art. 52 del r.d. n. 1669 del 1933. Il ricorrente, in questo caso, si duole del fatto che Trombini - "in chiara confusione contabile pre-fallimentare" - non abbia "mai dato avviso ad AXIL dell'inadempimento da parte del debitore principale" (ovvero, il soggetto emittente i titoli cambiari), e ciò "forse perché non né ha mai avuto l'insoluto".4. La società Trombini è rimasta intimata. 5. Il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso va rigettato. 6.1. Il primo motivo non è fondato. 6.1.1. Invero, il rilascio dei titoli con la girata non costituisce prova dell'adempimento del credito nascente dal rapporto causale. La dichiarazione di rilascio degli effetti cambiari, in funzione di adempimento del debito, non è infatti riconducibile, in alcun modo, all'art. 1193 cod. civ., non costituendo la ricezione degli stessi quietanza di pagamento. La sentenza impugnata, pertanto, non incorre in alcun "error in iudicando", essendosi uniformata all'affermazione - da tempo compiuta da questa Corte, e costantemente ribadita - secondo cui la "obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro deve, di norma, essere adempiuta con la consegna di danaro contante (salvo diversa pattuizione): ciò secondo quanto dispone l'art. 1197 cod. civ., il quale non consente che il debitore (in mancanza di espresso consenso del creditore) possa liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella pattuita", sicché, in caso di "pagamento mediante titoli cambiari ed assegni, emessi da terzi, dal debitore girati al creditore (pro so/vendo) la consegna degli stessi, non potendo essere equiparata all'effettivo pagamento ma presupponendo solo la promessa del pagamento secondo il tenore del titolo, non vale di per sé sola (prima e senza l'effettivo pagamento) a liberare il debitore"; e ciò in conformità al "principio generale secondo il quale l'onere della prova dell'estinzione dell'obbligazione incombe al debitore ex art. 2697 cod. civ., nonché della regola sancita dall'art. 1198 (secondo il quale, nel caso di cessione di un credito in luogo del previsto mezzo di adempimento, l'estinzione della obbligazione si verifica solo con la riscossione del credito)", sicché "l'onere della prova che il credito ceduto sia stato pagato incombe al cedente e non al cessionario" (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 24 agosto 1992, n. 9827, Rv. 478615-01, in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 27 novembre 1995, n. 12246, Rv. 494831-01; Cass. Sez. Lav., sent. 2 dicembre 1996, n. 10751, Rv. 500985-01; Cass. Sez. 2, sent. 16 aprile 2015, n. 7820, Rv. 635232-01). Né, d'altra parte, in senso contrario, il ricorrente può utilmente invocare la sentenza di questa Corte del 21 gennaio 2016, n. 1076. Invero, quanto alla menzionata pronuncia, deve rilevarsi come il principio da essa enunciato - secondo cui "il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale «juris tantum» di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa" - riguardi una fattispecie non sovrapponibile a quella oggi in esame. In quel caso, infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo era stato proposta da un soggetto che, a tacitazione del credito azionato in via monitoria, aveva emesso (e non girato) dei titoli cambiari. 6.2. Anche il secondo motivo non è fondato. 6.2.1. Sul punto, deve muoversi dalla constatazione che, effettivamente, ai sensi dell'art. 66, terzo comma, del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, l'iniziativa giudiziaria assunta con il ricorso monitorio, quale azione causale, avrebbe richiesto - a pena, potenzialmente, di inammissibilità della stessa - la messa a disposizione dei titoli, in quanto l'azione cartolare non era ancora prescritta. Ha, infatti, affermato questa Corte, più volte, che la norma suddetta - facendo "carico al portatore di cambiale, che esperisca l'azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, valendosi del titolo quale prova del credito, di offrire il titolo stesso in restituzione mediante deposito in cancelleria" - è diretta a "tutelare gli interessi del debitore convenuto, al fine di sottrarlo al rischio di dover pagare una seconda volta in forza dell'azione cambiaria, e per consentirgli, in caso di adempimento o condanna all'adempimento in virtù del rapporto causale, di utilizzare la cambiale per esercitare le azioni cartolari eventualmente a lui spettanti (in via diretta o di regresso)", sicché "il mancato adempimento, da parte del giratario della cambiale, dell'onere di restituire al proprio girante il titolo «impregiudicato», vale a dire idoneo a legittimare l'esercizio delle azioni cambiarie che gli competono nei confronti del proprio debitore, comporta l'inammissibilità dell'azione «causale» proposta dal giratario che, per propria inattività, abbia lasciato prescrivere l'azione «cambiaria» di regresso, spettante al girante, o diretta, spettante al girante che sia anche primo prenditore" (così, da ultimo, Cass. Sez. 1, sent. 23 maggio 2014, n. 11510, Rv. 631609-01; nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 25 maggio 1984, n. 3221, Rv. 435262-01). Si è, però, anche precisato - proprio con specifico riferimento al giudizio monitorio - che il titolo di credito "può essere depositato anche nel corso del giudizio, sia di primo che di secondo grado, sicché l'omesso deposito di esso non impedisce neppure l'emissione del decreto ingiuntivo" (Cass. Sez. 7 Lav., sent. 19 giugno 2002, n. 8932, Rv. 555182-01; Cass. Sez. 1, sent. 28 ottobre 2011. n. 22531, Rv. 620393-01). Nondimeno, questa Corte ha anche affermato che "il creditore è dispensato dall'offerta e dal deposito qualora sopravvenga in corso di causa" - come avvenuto nel caso che occupa - "la prescrizione dell'azione cambiaria, implicando ciò il venir meno del pericolo che il debitore sia esposto a pagare due volte" (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 3221 dei 1984, cit.; nello stesso senso, più di recente, Cass. Sez. 3, sent. 10 settembre 2010, n. 19278, Rv. 614408-01). In applicazione, dunque, di tale ultimo principio, si rivela priva di fondamento la pretesa di far valere in questa sede - a prescrizione dell'azione cambiaria ormai avvenuta - l'omesso deposito del titolo ex art. 66, comma 3, r.d. n. 1669 del 1933. 6.3. Pure il terzo motivo, infine, non è fondato. 6.3.1. Invero, in tema di cambiale, "l'omesso inoltro dell'avviso di mancato pagamento, previsto a carico del portatore dall'art. 52 del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, non comporta la decadenza di tale soggetto dall'azione nei confronti del traente o del girante, bensì solo una sua responsabilità per i danni che dall'omissione siano effettivamente derivati" (Cass. Sez. 1, sent. 3 dicembre 2008, n. 28749, Rv. 606066-01). 7. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio, essendo rimasta solo intimata la società Trombini. 8. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste a carico del ricorrente l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a n