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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2021

Cassazione n. 39591/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Brescia dell'11-[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'11-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Brescia ha deciso sul ricorso per riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro la ordinanza del Gip di Brescia che, in data 14.4.2021, aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere ritenendo acquisita una provvista indiziaria di adeguata gravità in ordine al delitto di usura continuata ed aggravata in concorso in danno di tale brio Alfredo; il Tribunale ha annullato la ordinanza impugnata disponendo la immediata liberazione del Tipaldi se non detenuto per altra causa;

2. ricorre per cassazione il difensore del Tipaldi lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione della memoria difensiva: rileva che, con la memoria difensiva depositata per l'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la difesa aveva evidenziato una serie di elementi di portata a suo avviso decisiva idonei a vincere la gravità indiziaria ritenuta dal Tribunale che, tuttavia, non ne ha dato atto, nemmeno per confutarla, essendosi conformato alle considerazioni del GIP senza alcuna argomentazione autonoma nemmeno di censura rispetto alle considerazioni difensive; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo B3 della rubrica: richiama le argomentazioni sviluppate dal Tribunale per escludere la gravità indiziaria quanto alla aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. e con le quali, implicitamente, anche la ipotesi di usura contestata al Tipaldi con riferimento alla erogazione della somma di :38.000 Euro; sottolinea infatti la contraddittorietà delle considerazioni con cui, escludendo la aggravante, si è confermata invece la gravità indiziaria per la unica ipotesi di reato ascritta al ricorrente; rileva che la somma era stata consegnata dal Tipaldi al Tarasi solo in virtù del rapporto familiare con costui non avendo il ricorrente contezza né del mutuatario, con cui non aveva avuto alcun contatto, né delle condizioni del prestito erogato allo Iorio, soggetto gravato da precedenti penali e vicino a contesti criminali; segnala che il ricorrente si era con il Tarasi e l'Astorino per la mancata restituzione pretendendo da costoro la restituzione della somma erogata e rifiutandosi, anzi, di acquisire i beni dello brio a fronte della mancata restituzione del prestito; sottolinea come la tesi difensiva risulti corroborata da una analisi complessiva e non parcellizzata del materiale intercettivo in atti; richiamata la natura del reato di usura, rileva dunque come il Tipaldi non abbia concorso nella fase della pattuizione usuraria, riferibile interamente al Tarasi ed all'Astorino, ed i cui termini non erano da lui conosciuti tanto da doversi escludere il dolo di fattispecie che deve essere necessariamente concomitante con la conclusione del patto anche sotto il profilo della consapevolezza delle condizioni economiche del mutuatario e non può essere ascritto a titolo di dolo indiretto o eventuale;

3. in data 4.10.2021 la difesa del Tipaldi ha trasmesso copia degli atti del Riesame a sostegno dei motivi di ricorso; sottolinea che l'indagato, forte delle sue ragioni, aveva chiesto procedersi con incidente probatorio alla escussione della presunta persona offesa e che la richiesta era stata respinta dal GIP con il provvedimento allegato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il Tribunale, dopo aver ribadito la esistenza di una adeguata provvista indiziaria quanto alla colpevolezza del Tipaldi per il fatto di cui al capo B3) della provvisoria incolpazione, ha ritenuto tuttavia di non poter ravvisare elementi idonei a sostenere, nemmeno in sede cautelare, la aggravante ex art. 416bis.1 cod. pen..

Da questa premessa i giudici del riesame hanno fatto conseguire la inoperatività della presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod., proc. pen. il che, unitamente alla considerazione del carattere isolato della vicenda, li ha indotti ad escludere, nel caso di specie, il rischio di recidiva e ad ritenere la insussistenza di esigenze cautelari che rendessero necessario un qualsivoglia presidio nemmeno di natura non restrittiva. 1.2 Tanto premesso, più volte questa Corte ha chiarito che non sussiste l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale per carenza delle esigenze cautelari qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine al ritenuto quadro gravemente indiziario, atteso che detto provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente (cfr., così, Cass. Pen., 1, 15.10.2019 n. 45.918, Beltramelli, Rv. 277331).

Più in particolare, si è chiarito che, nel caso di riesame del provvedimento di applicazione di una misura cautelare custodiale successivamente revocata o divenuta inefficace, l'omessa specifica e motivata deduzione dell'interesse a coltivare l'impugnazione comporta l'inammissibilità della stessa e preclude alla parte interessata di prospettare detto interesse, per la prima volta, con il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale (cfr., così, Cass. Pen., 1, 12.1.2017 n. 19.649, Rv. 270009).

Sulla scia di Cass.

SS.UU., 16.12.2010 n. 7.931, Testini, Rv. 249002, in diverse pronunce successive la Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., Cass.

PEn., 6, 15.10.2019 n. 48.583, Capristo, Rv. 277567; conf., ancora, Cass. Pen., 6, 21.3.2013 n. 19.217, Cionfrini, Rv. 255135; Cass. Pen., 3, 20.3.2013 n. 39.071, Milanetto, Rv. 257047, che ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto agli artt. 3 e 111 Cost. degli artt. 309, 310, 568, comma secondo, cod. proc. pen. nella parte in cui prevedono - secondo la lettura datane dalla conforme giurisprudenza - in caso di revoca della misura cautelare l'inammissibilità sopravvenuta della richiesta di riesame se non vi sia stata espressa manifestazione dell'interessato, personalmente o a mezzo difensore, della volontà di ottenere una pronuncia utile ai fini dell'esercizio dell'azione per la riparazione da ingiusta detenzione).

Si è chiarito, insomma, che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'Impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso; ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto.

In questi termini si era espressa già Cass.

SS.UU., 27.9.1995 n. 10.372, [OSCURATO:PERSONA]. 202269, sul presupposto che l'interesse ad impugnare nel sistema processuale penale deve individuarsi in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità 'negativa', perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, 'positiva', del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo.

In sede cautelare, poi, la pronuncia degli organi giurisdizionali cui compete l'applicazione (e il controllo) delle misure personali o reali è precipuamente diretta a incidere su queste u ltime in ciò risiedendo il risultato pratico, mentre rilievo secondario rivestono i profili riguardanti il merito delle accuse, per il carattere di pronuncia allo stato degli atti, se non di mero fumus, che connota la valutazione del compendio indiziario (cfr., Cass. Pen., 1, 18.9.2018 n. 57.904, Barca, non massimata).

Nel caso in esame, la finalità pratica perseguita dalla impugnazione è stata riconosciuta proprio dal provvedimento di cui si discute e che, perciò, il ricorrente non aveva interesse alcuno ad impugnare.

2. Di qui, perciò, la inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero poiché la revoca della misura è stata disposta proprio con il provvedimento impugnato in questa sede.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 6.10.2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Brescia dell'11-[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'11-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Brescia ha deciso sul ricorso per riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro la ordinanza del Gip di Brescia che, in data 14.4.2021, aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere ritenendo acquisita una provvista indiziaria di adeguata gravità in ordine al delitto di usura continuata ed aggravata in concorso in danno di tale brio Alfredo; il Tribunale ha annullato la ordinanza impugnata disponendo la immediata liberazione del Tipaldi se non detenuto per altra causa; 2. ricorre per cassazione il difensore del Tipaldi lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione della memoria difensiva: rileva che, con la memoria difensiva depositata per l'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la difesa aveva evidenziato una serie di elementi di portata a suo avviso decisiva idonei a vincere la gravità indiziaria ritenuta dal Tribunale che, tuttavia, non ne ha dato atto, nemmeno per confutarla, essendosi conformato alle considerazioni del GIP senza alcuna argomentazione autonoma nemmeno di censura rispetto alle considerazioni difensive; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo B3 della rubrica: richiama le argomentazioni sviluppate dal Tribunale per escludere la gravità indiziaria quanto alla aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. e con le quali, implicitamente, anche la ipotesi di usura contestata al Tipaldi con riferimento alla erogazione della somma di :38.000 Euro; sottolinea infatti la contraddittorietà delle considerazioni con cui, escludendo la aggravante, si è confermata invece la gravità indiziaria per la unica ipotesi di reato ascritta al ricorrente; rileva che la somma era stata consegnata dal Tipaldi al Tarasi solo in virtù del rapporto familiare con costui non avendo il ricorrente contezza né del mutuatario, con cui non aveva avuto alcun contatto, né delle condizioni del prestito erogato allo Iorio, soggetto gravato da precedenti penali e vicino a contesti criminali; segnala che il ricorrente si era con il Tarasi e l'Astorino per la mancata restituzione pretendendo da costoro la restituzione della somma erogata e rifiutandosi, anzi, di acquisire i beni dello brio a fronte della mancata restituzione del prestito; sottolinea come la tesi difensiva risulti corroborata da una analisi complessiva e non parcellizzata del materiale intercettivo in atti; richiamata la natura del reato di usura, rileva dunque come il Tipaldi non abbia concorso nella fase della pattuizione usuraria, riferibile interamente al Tarasi ed all'Astorino, ed i cui termini non erano da lui conosciuti tanto da doversi escludere il dolo di fattispecie che deve essere necessariamente concomitante con la conclusione del patto anche sotto il profilo della consapevolezza delle condizioni economiche del mutuatario e non può essere ascritto a titolo di dolo indiretto o eventuale; 3. in data 4.10.2021 la difesa del Tipaldi ha trasmesso copia degli atti del Riesame a sostegno dei motivi di ricorso; sottolinea che l'indagato, forte delle sue ragioni, aveva chiesto procedersi con incidente probatorio alla escussione della presunta persona offesa e che la richiesta era stata respinta dal GIP con il provvedimento allegato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il Tribunale, dopo aver ribadito la esistenza di una adeguata provvista indiziaria quanto alla colpevolezza del Tipaldi per il fatto di cui al capo B3) della provvisoria incolpazione, ha ritenuto tuttavia di non poter ravvisare elementi idonei a sostenere, nemmeno in sede cautelare, la aggravante ex art. 416bis.1 cod. pen.. Da questa premessa i giudici del riesame hanno fatto conseguire la inoperatività della presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod., proc. pen. il che, unitamente alla considerazione del carattere isolato della vicenda, li ha indotti ad escludere, nel caso di specie, il rischio di recidiva e ad ritenere la insussistenza di esigenze cautelari che rendessero necessario un qualsivoglia presidio nemmeno di natura non restrittiva. 1.2 Tanto premesso, più volte questa Corte ha chiarito che non sussiste l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale per carenza delle esigenze cautelari qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine al ritenuto quadro gravemente indiziario, atteso che detto provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente (cfr., così, Cass. Pen., 1, 15.10.2019 n. 45.918, Beltramelli, Rv. 277331). Più in particolare, si è chiarito che, nel caso di riesame del provvedimento di applicazione di una misura cautelare custodiale successivamente revocata o divenuta inefficace, l'omessa specifica e motivata deduzione dell'interesse a coltivare l'impugnazione comporta l'inammissibilità della stessa e preclude alla parte interessata di prospettare detto interesse, per la prima volta, con il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale (cfr., così, Cass. Pen., 1, 12.1.2017 n. 19.649, Rv. 270009). Sulla scia di Cass. SS.UU., 16.12.2010 n. 7.931, Testini, Rv. 249002, in diverse pronunce successive la Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., Cass. PEn., 6, 15.10.2019 n. 48.583, Capristo, Rv. 277567; conf., ancora, Cass. Pen., 6, 21.3.2013 n. 19.217, Cionfrini, Rv. 255135; Cass. Pen., 3, 20.3.2013 n. 39.071, Milanetto, Rv. 257047, che ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto agli artt. 3 e 111 Cost. degli artt. 309, 310, 568, comma secondo, cod. proc. pen. nella parte in cui prevedono - secondo la lettura datane dalla conforme giurisprudenza - in caso di revoca della misura cautelare l'inammissibilità sopravvenuta della richiesta di riesame se non vi sia stata espressa manifestazione dell'interessato, personalmente o a mezzo difensore, della volontà di ottenere una pronuncia utile ai fini dell'esercizio dell'azione per la riparazione da ingiusta detenzione). Si è chiarito, insomma, che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'Impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso; ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto. In questi termini si era espressa già Cass. SS.UU., 27.9.1995 n. 10.372, [OSCURATO:PERSONA]. 202269, sul presupposto che l'interesse ad impugnare nel sistema processuale penale deve individuarsi in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità 'negativa', perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, 'positiva', del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo. In sede cautelare, poi, la pronuncia degli organi giurisdizionali cui compete l'applicazione (e il controllo) delle misure personali o reali è precipuamente diretta a incidere su queste u ltime in ciò risiedendo il risultato pratico, mentre rilievo secondario rivestono i profili riguardanti il merito delle accuse, per il carattere di pronuncia allo stato degli atti, se non di mero fumus, che connota la valutazione del compendio indiziario (cfr., Cass. Pen., 1, 18.9.2018 n. 57.904, Barca, non massimata). Nel caso in esame, la finalità pratica perseguita dalla impugnazione è stata riconosciuta proprio dal provvedimento di cui si discute e che, perciò, il ricorrente non aveva interesse alcuno ad impugnare. 2. Di qui, perciò, la inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero poiché la revoca della misura è stata disposta proprio con il provvedimento impugnato in questa sede. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 6.10.2021 [OSCURATO:PERSONA]