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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03775/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t /fi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Ivrea del 23 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia grave e lesione personale aggravata e lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia difetto o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile perché la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione, priva di contraddizioni o manifeste illogicità, sulla base di un'esauriente disamina dei dati probatori; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t /fi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Ivrea del 23 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia grave e lesione personale aggravata e lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia difetto o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile perché la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione, priva di contraddizioni o manifeste illogicità, sulla base di un'esauriente disamina dei dati probatori; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 03775/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris