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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 04945/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La decisione impugnata è stata pronunziata il 6 maggio 2021 dal Tribunale del riesame di Catanzaro, che ha rigettato l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per reato aggravato ex art. 416-bis.1. cod. pen. — avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto la richiesta di collocazione agli arresti domiciliari dell'imputato presso una comunità per il recupero dalla dipendenza da alcool.

2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore di fiducia , affidandosi ad un unico motivo di ricorso, che denunzia mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

Dopo aver evocato il provvedimento impugnato, il ricorrente lamenta che il Collegio de libertate abbia acriticamente recepito le argomentazioni del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, risulta violato il principio di adeguatezza perchè non sono stati indicati elementi specifici sul fatto e sulla situazione clinica del [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla circostanza che il decremento di alcool assunto era propedeutico all'inserimento in comunità, con programma residenziale

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha insistito per l'inammissibilità del ricorso, osservando che: - il ricorrente non si è confrontato con l'argomentazione circa l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 89 d.P.R. 309 del 1990 a chi risponde dei reati di cui all'art. 4-bis

I. 354 del 1975; - il Tribunale del riesame ha ritenuto non superata la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere; - la dipendenza dell'imputato era adeguatamente affrontata in carcere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto è pervenuta rinunzia al medesimo, sottoscritta dal ricorrente e depositata presso la matricola della Casa circondariale dove [OSCURATO:PERSONA] è detenuto.

Alla declaratoria di inammissibilità, tenuto conto della causa che l'ha determinata, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende.

2. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 2/12/2021.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La decisione impugnata è stata pronunziata il 6 maggio 2021 dal Tribunale del riesame di Catanzaro, che ha rigettato l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per reato aggravato ex art. 416-bis.1. cod. pen. — avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto la richiesta di collocazione agli arresti domiciliari dell'imputato presso una comunità per il recupero dalla dipendenza da alcool. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore di fiducia , affidandosi ad un unico motivo di ricorso, che denunzia mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Dopo aver evocato il provvedimento impugnato, il ricorrente lamenta che il Collegio de libertate abbia acriticamente recepito le argomentazioni del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, risulta violato il principio di adeguatezza perchè non sono stati indicati elementi specifici sul fatto e sulla situazione clinica del [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla circostanza che il decremento di alcool assunto era propedeutico all'inserimento in comunità, con programma residenziale 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha insistito per l'inammissibilità del ricorso, osservando che: - il ricorrente non si è confrontato con l'argomentazione circa l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 89 d.P.R. 309 del 1990 a chi risponde dei reati di cui all'art. 4-bis I. 354 del 1975; - il Tribunale del riesame ha ritenuto non superata la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere; - la dipendenza dell'imputato era adeguatamente affrontata in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto è pervenuta rinunzia al medesimo, sottoscritta dal ricorrente e depositata presso la matricola della Casa circondariale dove [OSCURATO:PERSONA] è detenuto. Alla declaratoria di inammissibilità, tenuto conto della causa che l'ha determinata, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. 2. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 2/12/2021. Il Consigliere
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