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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08264/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 febbraio 1982 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 ottobre 1983 avverso la sentenza resa il 10 gennaio 2018 dalla CORTE di APPELLO di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, parzialmente riformando la sentenza resa il 12 marzo 2008 dal Tribunale di Crema, appellata dal Procuratore Generale e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , ha confermato la colpevolezza delle imputate in ordine al reato di rapina aggravata in concorso e, ritenuta la recidiva reiterata specifica infraquinquennale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], considerata equivalente alle già concesse attenuanti, ha rideterminato la pena a carico di quest'ultima. 2.Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso le due imputate, con atto unico deducendo: 2.1 violazione di norme processuali in relazione: alla mancata notifica del verbale di differimento dell'udienza preliminare del 6 marzo 2007 sia al difensore che alle imputate, a fronte di un'istanza di rinvio proposta dalla difesa; lamenta inoltre che alla medesima udienza, nonostante l'assenza del difensore legittimamente impedito, le ricorrenti venivano dichiarate contumaci, previa nomina di un difensore d'ufficio; alla mancata notifica del decreto che fissava l'udienza del 22 maggio 2007, che è stato notificato con una sola copia alle due appellanti senza specificare a quale fosse diretta; al rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza del 22 maggio 2007 per legittimo impedimento per contestuale impegno professionale del difensore, in assenza di alcuna motivazione; alla mancata notifica del decreto che dispone il giudizio al difensore delle odierni ricorrenti, che alla prima udienza dibattimentale eccepiva la detta nullità, non avendo avuto l'opportunità di partecipare ad alcuna delle udienze tenutasi dinanzi al gip di Crema. 2.2 vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità delle due imputate e alla mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie di furto, per la mancanza dell'elemento necessario della violenza, in quanto dalle dichiarazioni della persona offesa emerge che la stessa si era spostata spontaneamente per togliersi di mezzo, in quanto intralciava l'uscita dal locale, e non era stata spinta o spostata. 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta poiché la difesa con l'appello lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la corte le riteneva non concedibili in considerazione dei precedenti penali dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], senza valutare la confessione resa dalla stessa, la modesta entità del fatto e la resipiscenza dimostrata.

Inoltre la corte di appello accogliendo la richiesta del Procuratore Generale ha riconosciuto nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] la recidiva reiterata specifica infraquinquennale ritenendola erroneamente obbligatoria, senza considerare che la obbligatorietà della recidiva è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.

Il ricorrente inoltre avanza censure anche in ordine all'entità della pena inflitta alle due imputate, osservando che la stessa poteva essere determinata nel minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi proposti con unico atto dalle due imputate sono inammissibili perché generici e manifestamente infondato. 1.1 Il primo motivo di ricorso costituisce pedissequa reiterazione delle eccezioni già formulate dinanzi al tribunale e reiterate con l'atto di appello.

Il ricorrente non si confronta con le motivazioni che sono state fornite dal tribunale e dalla corte, ma si limita a riproporre le medesime questioni, senza prendere atto delle risposte ricevute, così incorrendo nel vizio di genericità.

Con ordinanza resa il 31 ottobre 2007 il presidente del collegio di primo grado ha respinto tutte le eccezioni formulate dalla difesa, con motivazioni congrue e corrette sotto il profilo giuridico, che il ricorrente si limita a censurare in modo apodittico senza contrastare le ragioni evidenziate nell'ordinanza suindicata.

Le eccezioni sono in effetti manifestamente infondate, come correttamente sostenuto dalla Corte di Appello, aderendo alle considerazioni già svolte dal tribunale.

In particolare con l'ordinanza impugnata si è osservato che l'udienza preliminare del 6 marzo 2007 è stata rinviata su richiesta del difensore, per legittimo impedimento, e l'avviso è stato recepito in udienza dal sostituto designato ex art. 97 quarto comma cod. proc.pen. dal giudice.

Al riguardo giova ribadire che il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo. (In motivazione la S.C. ha anche evidenziato che l'imputato dichiarato contumace non ha diritto ad ulteriori avvisi perché, essendo validamente rappresentato dal difensore designato in sostituzione, deve considerarsi presente). (Sez.

U, Sentenza n. 8285 del 28/02/2006 Ud. (dep. 09/03/2006 ) Rv. 232906 - 01 ; Sez. 6, Sentenza n. 19831 del 20/03/2009 Ud. (dep. 09/05/2009 ) Rv. 243855 - 01) All'udienza del 6 marzo 2007 il tribunale ha dichiarato la contumacia delle due imputate assenti, che, di conseguenza, non avevano diritto a ricevere notifica dell'avviso dell'udienza di rinvio.

A pagina 11 della sentenza impugnata la corte ha ribadito le argomentazioni del tribunale e ha correttamente richiamato una pronunzia delle Sezioni unite 8285/2006 che ha riconosciuto la validità della dichiarazione di contumacia degli imputati, avvenuta alla presenza del difensore designato in sostituzione di quello impedito, nonché la correttezza della comunicazione fatta al sostituto della data di udienza di rinvio.

Inoltre secondo consolidato orientamento, in un caso diverso ma assimilabile, ha affermato il principio che nessuna nullità deriva dalla notifica di una sola copia del decreto di rinvio a giudizio presso il difensore, poiché la procedura di notificazione nei confronti dell'imputato irreperibile prevede che la notificazione stessa sia eseguita mediante consegna di copia dell'atto al difensore e non, invece, mediante consegna di due copie dello stesso atto, di cui una per l'imputato, essendo inoltre una tale duplicazione una formalità priva di qualsiasi effetto sotto il profilo delle garanzie di difesa (Sez. 3, Sentenza n. 7474 del 18/01/2008 Cc. (dep. 19/02/2008 ) Rv. 239007 - 01 ) Ed in effetti nel caso in esame la mancata notifica di una duplice copia del medesimo atto per le due imputate non incide in alcun modo sulle prerogative della difesa.

In ordine all'eccezione relativa ad un'udienza predibattimentale tenutasi il 22 maggio 2007 e al rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento, la Corte di Appello ha correttamente sottolineato che trattandosi di pretesa nullità verificatesi nell'ambito di un'udienza fissata dopo la pronunzia del decreto di rinvio a giudizio ma prima del dibattimento, al fascicolo del dibattimento non erano presenti gli atti per verificare la sussistenza della detta violazione ed era onere della difesa produrre i documenti a sostegno delle proprie doglianze, sicché la censura era inammissibile perché generica.

Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e neppure in questa sede allega la documentazione a sostegno della censura, che si limita a reiterare, così incorrendo nel vizio di genericità.

Va detto invero che questa Corte non è in grado neppure di verificare se la detta udienza sia stata effettivamente celebrata. 1.2 La corte ha fornito ampia ed esaustiva motivazione in merito alla qualificazione giuridica della condotta osservando come immediatamente dopo la commissione del furto le quattro giovani coimputate erano state intercettate dalle persone offese nel negozio adiacente e, al fine di guadagnare la fuga, avevano strattonato e spintonato la persona offesa che ostacolava la via di uscita.

La condotta integra, all'evidenza, una rapina impropria consumata poiché immediatamente dopo l'impossessamento le imputate hanno esercitato violenza, dovendosi in tale nozione ricomprendere qualunque forma di energia fisica posta in essere nei confronti della persona offesa, per garantirsi l'impunità. 1.3 La censura sollevata nell'interesse della sola [OSCURATO:PERSONA] in ordine al trattamento sanzionatorio e alla ritenuta recidiva è inammissibile.

Accogliendo l'appello proposto dal Procuratore Generale, la corte ha ritenuto di applicare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la recidiva reiterata contestata dal pubblico ministero, correggendo sul punto la statuizione del tribunale che, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale minoritario, aveva applicato la sola recidiva specifica infraquinquennale, sul presupposto che per poter riconoscere la recidiva reiterata è necessario che l'imputato sia già stata dichiarato recidivo con precedente sentenza.

Giova al riguardo ribadire che anche recentemente questa Corte ha avuto modo di precisare che non è necessaria una precedente pronunzia di recidiva, ma è sufficiente che il soggetto abbia riportato più di una condanna per delitto passata in giudicato prima della commissione del reato oggetto del giudizio.

Di recente è stato, infatti, ribadito che ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale. (Sez. 2 - , Sentenza n. 15591 del 24/03/2021 Ud. (dep. 26/04/2021 ) Rv. 281229 - 01) Deve in effetti rilevarsi che la corte di appello ha erroneamente affermato che nel caso in esame ricorre un'ipotesi di recidiva obbligatoria, in quanto tale statuizione è stata da tempo dichiarata costituzionalmente illegittima, sicchè ogni forma di recidiva deve ritenersi facoltativa e deve essere supportata da adeguata motivazione, che evidenzi la maggiore pericolosità dell'autore di un reato in relazione alla natura della condotta posta in essere e dei precedenti penali riportati alla data di commissione del reato oggetto del giudizio.

Ma va tuttavia osservato che con la sentenza di primo grado all'imputata era stata riconosciuta la recidiva specifica infraquinquennale e con i motivi di appello non era stata avanzata alcuna censura in ordine alla sussistenza di tale aggravante.

Sicché la Corte di Appello, in presenza di un'impugnazione proposta soltanto dalla pubblica accusa e limitata alla qualificazione della recidiva come specifica o reiterata, non era tenuta a fornire specifica motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, ma poteva limitarsi a correggere la qualificazione della stessa, ritenendola correttamente come reiterata. 1.4 Le censure formulate con il ricorso in merito al trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondate poiché, con motivazione corretta in punto di diritto, la corte ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dei precedenti penali dell'imputata e per la natura reiterata della recidiva, e ha rideterminato e corretto il giudizio ex articolo 69 codice penale, ritenendo le attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e n. 6 cod.pen. equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

Le doglianze nei confronti del trattamento sanzionatorio di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondate poiché la corte ha aderito alla determinazione del tribunale, che ha riconosciuto le circostanze attenuanti previste dall'articolo 62 n.4 e n. 6 cod.pen. e le attenuanti generiche come prevalenti sull'aggravante delle più persone riunite; la pena è stata determinata nel minimo edittale della fattispecie non aggravata e ulteriormente ridotta sicchè non è suscettibile di ulteriori riduzioni. 2.L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 febbraio 1982 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 ottobre 1983 avverso la sentenza resa il 10 gennaio 2018 dalla CORTE di APPELLO di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, parzialmente riformando la sentenza resa il 12 marzo 2008 dal Tribunale di Crema, appellata dal Procuratore Generale e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , ha confermato la colpevolezza delle imputate in ordine al reato di rapina aggravata in concorso e, ritenuta la recidiva reiterata specifica infraquinquennale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], considerata equivalente alle già concesse attenuanti, ha rideterminato la pena a carico di quest'ultima. 2.Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso le due imputate, con atto unico deducendo: 2.1 violazione di norme processuali in relazione: alla mancata notifica del verbale di differimento dell'udienza preliminare del 6 marzo 2007 sia al difensore che alle imputate, a fronte di un'istanza di rinvio proposta dalla difesa; lamenta inoltre che alla medesima udienza, nonostante l'assenza del difensore legittimamente impedito, le ricorrenti venivano dichiarate contumaci, previa nomina di un difensore d'ufficio; alla mancata notifica del decreto che fissava l'udienza del 22 maggio 2007, che è stato notificato con una sola copia alle due appellanti senza specificare a quale fosse diretta; al rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza del 22 maggio 2007 per legittimo impedimento per contestuale impegno professionale del difensore, in assenza di alcuna motivazione; alla mancata notifica del decreto che dispone il giudizio al difensore delle odierni ricorrenti, che alla prima udienza dibattimentale eccepiva la detta nullità, non avendo avuto l'opportunità di partecipare ad alcuna delle udienze tenutasi dinanzi al gip di Crema. 2.2 vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità delle due imputate e alla mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie di furto, per la mancanza dell'elemento necessario della violenza, in quanto dalle dichiarazioni della persona offesa emerge che la stessa si era spostata spontaneamente per togliersi di mezzo, in quanto intralciava l'uscita dal locale, e non era stata spinta o spostata. 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta poiché la difesa con l'appello lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la corte le riteneva non concedibili in considerazione dei precedenti penali dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], senza valutare la confessione resa dalla stessa, la modesta entità del fatto e la resipiscenza dimostrata. Inoltre la corte di appello accogliendo la richiesta del Procuratore Generale ha riconosciuto nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] la recidiva reiterata specifica infraquinquennale ritenendola erroneamente obbligatoria, senza considerare che la obbligatorietà della recidiva è stata dichiarata costituzionalmente illegittima. Il ricorrente inoltre avanza censure anche in ordine all'entità della pena inflitta alle due imputate, osservando che la stessa poteva essere determinata nel minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi proposti con unico atto dalle due imputate sono inammissibili perché generici e manifestamente infondato. 1.1 Il primo motivo di ricorso costituisce pedissequa reiterazione delle eccezioni già formulate dinanzi al tribunale e reiterate con l'atto di appello. Il ricorrente non si confronta con le motivazioni che sono state fornite dal tribunale e dalla corte, ma si limita a riproporre le medesime questioni, senza prendere atto delle risposte ricevute, così incorrendo nel vizio di genericità. Con ordinanza resa il 31 ottobre 2007 il presidente del collegio di primo grado ha respinto tutte le eccezioni formulate dalla difesa, con motivazioni congrue e corrette sotto il profilo giuridico, che il ricorrente si limita a censurare in modo apodittico senza contrastare le ragioni evidenziate nell'ordinanza suindicata. Le eccezioni sono in effetti manifestamente infondate, come correttamente sostenuto dalla Corte di Appello, aderendo alle considerazioni già svolte dal tribunale. In particolare con l'ordinanza impugnata si è osservato che l'udienza preliminare del 6 marzo 2007 è stata rinviata su richiesta del difensore, per legittimo impedimento, e l'avviso è stato recepito in udienza dal sostituto designato ex art. 97 quarto comma cod. proc.pen. dal giudice. Al riguardo giova ribadire che il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo. (In motivazione la S.C. ha anche evidenziato che l'imputato dichiarato contumace non ha diritto ad ulteriori avvisi perché, essendo validamente rappresentato dal difensore designato in sostituzione, deve considerarsi presente). (Sez. U, Sentenza n. 8285 del 28/02/2006 Ud. (dep. 09/03/2006 ) Rv. 232906 - 01 ; Sez. 6, Sentenza n. 19831 del 20/03/2009 Ud. (dep. 09/05/2009 ) Rv. 243855 - 01) All'udienza del 6 marzo 2007 il tribunale ha dichiarato la contumacia delle due imputate assenti, che, di conseguenza, non avevano diritto a ricevere notifica dell'avviso dell'udienza di rinvio. A pagina 11 della sentenza impugnata la corte ha ribadito le argomentazioni del tribunale e ha correttamente richiamato una pronunzia delle Sezioni unite 8285/2006 che ha riconosciuto la validità della dichiarazione di contumacia degli imputati, avvenuta alla presenza del difensore designato in sostituzione di quello impedito, nonché la correttezza della comunicazione fatta al sostituto della data di udienza di rinvio. Inoltre secondo consolidato orientamento, in un caso diverso ma assimilabile, ha affermato il principio che nessuna nullità deriva dalla notifica di una sola copia del decreto di rinvio a giudizio presso il difensore, poiché la procedura di notificazione nei confronti dell'imputato irreperibile prevede che la notificazione stessa sia eseguita mediante consegna di copia dell'atto al difensore e non, invece, mediante consegna di due copie dello stesso atto, di cui una per l'imputato, essendo inoltre una tale duplicazione una formalità priva di qualsiasi effetto sotto il profilo delle garanzie di difesa (Sez. 3, Sentenza n. 7474 del 18/01/2008 Cc. (dep. 19/02/2008 ) Rv. 239007 - 01 ) Ed in effetti nel caso in esame la mancata notifica di una duplice copia del medesimo atto per le due imputate non incide in alcun modo sulle prerogative della difesa. In ordine all'eccezione relativa ad un'udienza predibattimentale tenutasi il 22 maggio 2007 e al rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento, la Corte di Appello ha correttamente sottolineato che trattandosi di pretesa nullità verificatesi nell'ambito di un'udienza fissata dopo la pronunzia del decreto di rinvio a giudizio ma prima del dibattimento, al fascicolo del dibattimento non erano presenti gli atti per verificare la sussistenza della detta violazione ed era onere della difesa produrre i documenti a sostegno delle proprie doglianze, sicché la censura era inammissibile perché generica. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e neppure in questa sede allega la documentazione a sostegno della censura, che si limita a reiterare, così incorrendo nel vizio di genericità. Va detto invero che questa Corte non è in grado neppure di verificare se la detta udienza sia stata effettivamente celebrata. 1.2 La corte ha fornito ampia ed esaustiva motivazione in merito alla qualificazione giuridica della condotta osservando come immediatamente dopo la commissione del furto le quattro giovani coimputate erano state intercettate dalle persone offese nel negozio adiacente e, al fine di guadagnare la fuga, avevano strattonato e spintonato la persona offesa che ostacolava la via di uscita. La condotta integra, all'evidenza, una rapina impropria consumata poiché immediatamente dopo l'impossessamento le imputate hanno esercitato violenza, dovendosi in tale nozione ricomprendere qualunque forma di energia fisica posta in essere nei confronti della persona offesa, per garantirsi l'impunità. 1.3 La censura sollevata nell'interesse della sola [OSCURATO:PERSONA] in ordine al trattamento sanzionatorio e alla ritenuta recidiva è inammissibile. Accogliendo l'appello proposto dal Procuratore Generale, la corte ha ritenuto di applicare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la recidiva reiterata contestata dal pubblico ministero, correggendo sul punto la statuizione del tribunale che, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale minoritario, aveva applicato la sola recidiva specifica infraquinquennale, sul presupposto che per poter riconoscere la recidiva reiterata è necessario che l'imputato sia già stata dichiarato recidivo con precedente sentenza. Giova al riguardo ribadire che anche recentemente questa Corte ha avuto modo di precisare che non è necessaria una precedente pronunzia di recidiva, ma è sufficiente che il soggetto abbia riportato più di una condanna per delitto passata in giudicato prima della commissione del reato oggetto del giudizio. Di recente è stato, infatti, ribadito che ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale. (Sez. 2 - , Sentenza n. 15591 del 24/03/2021 Ud. (dep. 26/04/2021 ) Rv. 281229 - 01) Deve in effetti rilevarsi che la corte di appello ha erroneamente affermato che nel caso in esame ricorre un'ipotesi di recidiva obbligatoria, in quanto tale statuizione è stata da tempo dichiarata costituzionalmente illegittima, sicchè ogni forma di recidiva deve ritenersi facoltativa e deve essere supportata da adeguata motivazione, che evidenzi la maggiore pericolosità dell'autore di un reato in relazione alla natura della condotta posta in essere e dei precedenti penali riportati alla data di commissione del reato oggetto del giudizio. Ma va tuttavia osservato che con la sentenza di primo grado all'imputata era stata riconosciuta la recidiva specifica infraquinquennale e con i motivi di appello non era stata avanzata alcuna censura in ordine alla sussistenza di tale aggravante. Sicché la Corte di Appello, in presenza di un'impugnazione proposta soltanto dalla pubblica accusa e limitata alla qualificazione della recidiva come specifica o reiterata, non era tenuta a fornire specifica motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, ma poteva limitarsi a correggere la qualificazione della stessa, ritenendola correttamente come reiterata. 1.4 Le censure formulate con il ricorso in merito al trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondate poiché, con motivazione corretta in punto di diritto, la corte ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dei precedenti penali dell'imputata e per la natura reiterata della recidiva, e ha rideterminato e corretto il giudizio ex articolo 69 codice penale, ritenendo le attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e n. 6 cod.pen. equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Le doglianze nei confronti del trattamento sanzionatorio di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondate poiché la corte ha aderito alla determinazione del tribunale, che ha riconosciuto le circostanze attenuanti previste dall'articolo 62 n.4 e n. 6 cod.pen. e le attenuanti generiche come prevalenti sull'aggravante delle più persone riunite; la pena è stata determinata nel minimo edittale della fattispecie non aggravata e ulteriormente ridotta sicchè non è suscettibile di ulteriori riduzioni. 2.L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa dell
Sentenza Cassazione n. 08264/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris