CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024
Cassazione n. 00912/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] TARI' PIERINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la qualificazione del fatto come ricettazione e non come furto, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale escluso altre fattispecie in difetto di indicazioni attendibili sulla provenienza della cosa rubata (cfr. pp. 3-4); ritenuto che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono anch'essi generici e manifestamente infondati, tenuto conto della motivazione scevra di vizi-logico giuridici (cfr. p. 5, in tema di valore non trascurabile del bene ricettato e di assenza di segni di resipiscenza), anche in considerazione del principio secondo cui l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente attenuato quando la pena è, come nel caso di specie, prossima ai minimi e comunque assai inferiore alla media edittale, nonché, quanto alle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen., del fatto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Consigliere estenso