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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39287/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini, emessa in data 31 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Avena, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma (oggi quarto) dell'art. 648 cod. pen. non costituisce un'autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale che, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., non rileva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492); ne consegue che, nella specie, dovendosi avere riguardo alla pena stabilita dal primo comma dell'art. 648 cod. pen., il termine non era maturato alla data della pronuncia di secondo grado; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno esercitato la discrezionalità attribuita ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda l'ultima pagina della sentenza sulla prognosi negativa di astensione dal commettere ulteriori reati alla luce della personalità dell'imputato e delle modalità e finalità del delitto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini, emessa in data 31 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Avena, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma (oggi quarto) dell'art. 648 cod. pen. non costituisce un'autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale che, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., non rileva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492); ne consegue che, nella specie, dovendosi avere riguardo alla pena stabilita dal primo comma dell'art. 648 cod. pen., il termine non era maturato alla data della pronuncia di secondo grado; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno esercitato la discrezionalità attribuita ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda l'ultima pagina della sentenza sulla prognosi negativa di astensione dal commettere ulteriori reati alla luce della personalità dell'imputato e delle modalità e finalità del delitto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4
Sentenza Cassazione n. 39287/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris