Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12027/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto dal:Procuratore Generale presso Corte d'appello di Milanonel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'assise d'appello di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;letta la memoria rassegnata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Milano, qualegiudice dell’esecuzione, ritenendo non configurabile la fattispecie di cui al quarto commadell’art. 172 cod. pen., ha rigettato l’istanza dell’ 11 giugno 2025 con la quale la procuragenerale presso la Corte di appello di Milano ha chiesto la revoca del provvedimento del 30ottobre 2024 con il quale la Corte di assise di appello di Milano ha dichiarato la prescrizionedella residua pena di anni quattordici di reclusione, irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per l’omicidiodel vice brigadiere [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza divenuta irrevocabile il 27 settembre1996.2.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio del Procuratoregenerale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, deducendo, con un unicoarticolato motivo, la violazione di legge nella parte in cui l’ordinanza censurata evidenzia lanon conformità del mandato di arresto europeo, emesso dalla Procura generale distrettualedi Milano il 1° marzo 2017, al format previsto dalla normativa europea e nella parte in cui datale irregolarità fa discendere – senza che tale irregolarità sia stata rilevata dalle autoritàfrancesi – che non possa considerarsi realizzato l’arresto di [OSCURATO:PERSONA] in data 17luglio 2017 dal personale della polizia di Parigi mediante la temporanea detenzione perdiverse ore fino alla successiva scarcerazione; scarcerazione avvenuta per effetto dellariserva della normativa francese che limita l’applicazione del mandato di arresto europeo aifatti accaduti successivamente all’entrata in vigore della normativa di riferimento.2.1. [OSCURATO:PERSONA] generale eccepisce l’erroneità dell’ordinanza impugnata lì dove haaffermato che l’arresto del [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 17 giugno 2017 costituisce una iniziativa dellapolizia francese, sussistendo il dubbio che si sia dato effettivo corso alla richiesta italiana diarresto e consegna, per la irregolarità del mandato di arresto e per la mancanza di unarichiesta di estradizione.Ad avviso della parte ricorrente, la precisa documentazione dell’attività svolta - perconto delle Autorità italiane dalla Brigata per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie sudelega dell’Avvocato Generale presso la Corte di appello di Parigi - a seguito dell’ordine diesecuzione del 16 febbraio del 2017 emesso dalla Procura generale di Milano smentisce lacircostanza che l’arresto sia stato una iniziativa delle Autorità francesi.

Circostanzacomprovata anche dalla numerosa documentazione redatta dalle Autorità italiane prima edopo l’avvenuto arresto del 17 luglio 2017.Evidenzia, poi, che in data 26 febbraio 2019, il Ministro della Giustizia italiano hatrasmesso alle autorità francesi la richiesta di estradizione, completa di traduzione, anche inrelazione alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], nella quale si fariferimento all’arresto del 17 luglio 2017.A tal proposito, la parte ricorrente rileva che la richiesta di estradizione non viene presain considerazione dalla Corte di assise di appello, che menziona sola quella del gennaio2020 disattesa dalle autorità francesi con decisione del 28 marzo 2023.Pertanto, a fronte di tali complessive indicazioni la ricorrente rileva come le Autoritàitaliane non siano rimaste inerti rispetto all’esecuzione della pena che, pertanto, non puòritenersi prescritta.2.2.

Quanto alla validità del mandato di arresto europeo del 1° marzo 2017, laProcuratrice ricorrente evidenzia che lo stesso contiene i requisiti di validità richiesti dallanormativa europea e non può essere ritenuto invalido solo perché le autorità francesi – checomunque lo hanno eseguito per alcune ore – hanno fatto valere una loro limitazione.Sostiene poi che la scarcerazione disposta in modo «frettoloso e informale» – comeaffermato nel provvedimento impugnato – non incide sulla determinazione delle autoritàitaliane e soprattutto l’ordinanza non considera che vi è stata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] unalimitata, ma significativa limitazione della libertà personale, corredata da tutte quelle attivitàche seguono l’esecuzione dell’arresto, quali la contestazione dei motivi e l’indicazionedell’Autorità emittente, evidenziandosi, altresì, che il [OSCURATO:PERSONA] ha mostrato di essere aconoscenza del motivo della sua carcerazione, ovvero per l’esecuzione della sentenza dicondanna divenuta definitiva in relazione all’omicidio del vice brigadiere.Si evidenzia, inoltre, nel ricorso che la validità del mandato di arresto europeo è, poi,successiva richiesta di estradizione del febbraio 2019.2.3.

La parte ricorrente evidenzia che la Corte di assise di appello non si è espressa inordine alla volontaria sottrazione all’esecuzione della pena da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale hacontinuato a restare in Francia pur dopo la comunicazione dell’ordine di carcerazione del2017, comportamento che si pone in contraddizione con la presentazione spontanea alleautorità francesi nel 2021, comportamento che se da un lato dimostrerebbe che il Venturavoglia attivarsi per definire le proprie pendenze in Italia, dall’altro, restando in Francia,sarebbe sintomatico, confidando nell’applicazione della linea di condotta nota come dottrinaMitterand, della volontaria sottrazione alla esecuzione della pena.2.4.

Infine, nel ricorso si rileva che le sorti delle richieste estradizionali presentatedall’Italia non hanno alcuna influenza sul calcolo della prescrizione della pena, così come èininfluente la valutazione contenuta nella decisione della Corte di appello di Parigi del giugno2022, sulla non particolare solerzia delle autorità italiane nel richiedere la consegna delVentura e nel fornire informazioni su richieste precedenti quella del 23 gennaio 2020.Rileva l’Autorità ricorrente che dalla documentazione prodotta risulta che alla richiestaestradizionale del febbraio 2019, recante oltre alla condanna per l’omicidio anche altrecondanne, si è aggiunta una nuova richiesta estradizionale alle autorità francesi in relazionealla sola condanna per l’omicidio del vice brigadiere [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale le autoritàfrancesi hanno adottato una decisione negativa sulla base della esistenza di rapporti familiarie lavorativi in Francia, della doppia cittadinanza, della regolare condotta di vita e, inoltre, acausa della violazione dell’art. 6 Cedu per la mancata presenza al processo di secondogrado.Tanto precisato, nel ricorso si evidenzia come nella fattispecie non viene in rilievo lanecessità di esaminare i rapporti di collaborazione tra l’Italia e la Francia in tema diterrorismo, ma di stabilire se in base alla normativa nazionale [OSCURATO:PERSONA] sia stato sottoposto adarresto provvisorio per conto dell’Italia, a prescindere dai motivi della scarcerazione edall’esito delle domande estradizionali.2.5.

Infine, il ricorso evidenzia, quanto alla data di prescrizione presente nell’ultimarichiesta di estradizione, che nessun potere compete al Ministro della giustizia di determinarela pena residua da espiare e la pena estinta ai sensi dell’art. 172 cod. pen., spettando talepotere, ferme le competenze del giudice dell’esecuzione, al pubblico ministero ed evidenziacome l’ordine di esecuzione non passa in giudicato essendo soggetto alle variazioni che neltempo possono incidere sul rapporto esecutivo.2.6.

In conclusione, secondo la [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso la Cortedi appello di Milano, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con conseguenteaccoglimento della richiesta di revoca del provvedimento dichiarativo della estinzione dellaresidua pena di anni quattordici anni di reclusione inflitta a [OSCURATO:PERSONA].3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.In particolare, secondo il Procuratore generale in sede, la prospettazione contenuta nelricorso è fondata in quanto, avendo riguardo alla documentazione prodotta in atti e allegataal ricorso, l’arresto del condannato non ha equivalso ad una autonoma iniziativa della poliziafrancese, ma ad un obiettivo ed effettivo inizio dell’esecuzione della pena; e inoltre, sarebbealtresì fondata perché l’ordinanza impugnata non ha affrontato il tema relativo alla idoneitàdella condotta di volontaria sottrazione all’esecuzione della pena ad impedirne l'estinzioneper decorso del tempo.4.

Con memoria del 13 novembre 2025, il difensore del condannato ha chiesto didichiarare inammissibile e comunque infondato il ricorso.Evidenzia la difesa che la parte ricorrente ha proposto istanza di revoca dellaprecedente ordinanza del 30 ottobre 2024, invocando la successiva "emersione" dall'archiviodegli atti del suo Ufficio di un arresto provvisorio in Francia di [OSCURATO:PERSONA] datato 17 luglio 2017,parte della Procura generale distrettuale, la quale aveva dato parere favorevoleall'accoglimento dell'istanza del condannato, senza successivamente impugnare, nei terminidi legge, l'ordinanza del 30 ottobre 2024, della quale ha chiesto la revoca soltanto in data 11giugno 2025.Rileva, ancora, la difesa, che tale arresto provvisorio, non era stato invocato neppure inoccasione di precedente e analoga decisione della medesima Corte, che con ordinanza del16 giugno 2021 (adottata nel proc. pen. n. 23/2021 R.G.

Es.) aveva già dichiarato prescritteper decorso del tempo le pene non ancora eseguite inflitte a [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione dellapena-base della reclusione di quattordici anni a lui inflitta con la sentenza del 14.12.1995,irrevocabile il 27.09.1996, che ora viene in rilievo in relazione alla sentenza di condanna perl’omicidio del vice brigadiere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quella del 16 giugno 2021, non solo nonimpugnata nei termini di legge, ma di cui la ricorrente non ha richiesto alcuna revoca, puressendo anch'essa, come quella del 30 ottobre 2024, successiva all'asserito arresto del 17luglio 2017.Il difensore segnala, poi, che il motivo di censura risulta inconferente perché lamotivazione reiettiva non poggia affatto sulla ritenuta non conformità formale del mandatod'arresto europeo del 1º marzo 2017, bensì sugli effetti giuridici di dell’arresto provvisorio del17 luglio 2017, al quale non può attribuirsi alcun effetto giuridico di rilievo ai fini in esame, perle ragioni esposte nel provvedimento impugnato.Si osserva poi che la ricorrente riporta un fatto all'evidenza irrilevante in quantosuccessivo di ben due anni rispetto al ritenuto arresto provvisorio del 17 luglio 2017, ovverola richiesta di estradizione a firma del Ministro dell’epoca, Bonafede, del 26 febbraio 2019,argomento che viene ripreso nell’atto di impugnazione, laddove si estende addirittura a treanni dopo la "sanatoria" invocata dal ricorrente sull’inerzia della Procura.In relazione al profilo dell’inerzia dell’Ufficio di Procura, nella memoria si evidenzia chel'Autorità giudiziaria italiana ha iniziato ad attivarsi, in relazione all’omicidio commesso il 14maggio del 1977, per eseguire la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] , che si sapeva essere interritorio francese dal 1980, solamente nel 2020 (dopo la errata richiesta del 2019, tanto danon venire neppure citata negli atti successivi), con una richiesta del Ministro nella quale sifaceva espresso riferimento a una condanna residua di quattordici anni, il cui termineprescrizionale era indicato espressamente al 24 settembre 2024.In entrambe le richieste (sia quella del 2019 che quella del 2020) non è stato fatto alcunriferimento all'arresto provvisorio del luglio del 2017, non richiamato neppure dalla Procuracompetente all'esecuzione in occasione delle due successive valutazioni della Corte dimerito, del 2021 e del 2024, che ha deciso in conformità con parere favorevole della stessaProcura generale territoriale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Prima di procedere all’esame del merito dell’unico articolato motivo di ricorso,occorre soffermarsi sul profilo processuale dedotto dalla difesa del condannato con il quale sirappresenta la violazione del giudicato esecutivo giacché la Procura generale distrettuale, asostegno della istanza di revoca dell’ordinanza del 30 ottobre 2024 – con la quale la Corte diappello di Milano ha dichiarato la prescrizione della residua pena di anni quattordici direclusione, irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per l’omicidio del vice brigadiere [OSCURATO:PERSONA] – ha,per la prima volta, indicato, quale atto rilevante, l’avvenuto arresto provvisorio delcondannato in Francia operato in data 17 luglio 2017, atto preesistente e, tuttavia, nonsottoposto alla cognizione della Corte di merito in sede di udienza; udienza conclusasi, con ilparere favorevole della stessa Procura generale, con la suddetta dichiarazione diprescrizione, che la medesima Procura territoriale non ha impugnato, ma ne ha fatto oggettodella istanza di revoca, respinta con il provvedimento sottoposto al ricorso per cassazione inesame.Si tratta di deduzione priva di pregio in quanto, come affermato dalla consolidatagiurisprudenza di questa Corte, in sede esecutiva la preclusione del giudicato esecutivo siestende alle sole questioni dedotte ed effettivamente decise (Sez. 1, n. 30496 del03/06/2010, Nicolini, Rv. 248319 - 01), sicché a fronte di una determinazione già assunta enon impugnata, ciò che rileva è che quanto dedotto a sostegno della nuova istanza non siastato apprezzato in precedenza, a prescindere dalla circostanza che gli elementi di fatto o didiritto fossero o meno oggettivamente preesistenti o successivi alla decisione, poiché lapreclusione debole, correlata al divieto del bis in idem, copre esclusivamente "il dedotto" enon anche "il deducibile", ossia le questioni proponibili, ma non dedotte o non valutate,nemmeno implicitamente, nella decisione (in motivazione, Sez. 1, n. 36547 del 18/09/2025,Sorgente, Rv. 288873 - 01; Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786 - 01;).Di conseguenza, nella fattispecie, la sottoposizione alla Corte di assise di appello diMilano dell’atto di arresto del 17 luglio 2017, quale elemento nuovo, benché già esistente,esclude qualsiasi preclusione in sede esecutiva della richiesta della Procura generale,giacché tale atto non è stato oggetto di valutazione ai fini dell’adozione del precedenteprovvedimento del 24 ottobre 2024, con la conseguenza che l’intercorso parere favorevoleprecedentemente espresso dalla Procura generale, data l’autonomia dei procedimenti, nonelide il carattere di novità dell’atto successivamente prodotto ai fini della istanza di revoca.3.

Passando al merito delle plurime deduzioni della parte ricorrente, va rilevato che laCorte di assise di appello di Milano, con diffuse argomentazioni, ha rigettato l’istanza direvoca dell’ordinanza con la quale è stata dichiarata estinta per decorso del tempo la pena dianni quattordici di reclusione inflitta a [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo – ritenuto determinante – chel’arresto provvisorio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto a Parigi il 17 luglio 2017 non possa ritenersi fattoidoneo a interrompere il tempo di prescrizione della pena.A tale conclusione il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione è pervenuto attraverso l’analisi congiuntadelle disposizioni di cui all’art. 172 cod. pen, in tema di estinzione della pena della reclusioneper decorso del tempo, delle disposizioni, anche sovranazionali, in tema di mandato diarresto europeo e dei rapporti di quest’ultimo con la procedura dell’estradizione, secondoalcuni riferimenti alla normativa francese.La Corte di assise di appello ha ritenuto che l’arresto del 17 luglio 2017 non potesseassumere efficacia interruttiva della prescrizione, poiché non era stato eseguito inesecuzione di un mandato di arresto europeo, atto che avrebbe avuto idoneità ainterrompere il decorso del termine, bensì era derivato da un’estemporanea iniziativa dellaPolizia francese, concretizzatasi in una limitazione della libertà personale durata poche ore,senza alcuna associazione a un istituto penitenziario e senza intervento di convalida daparte dell’autorità giudiziaria francese; in mancanza di tali requisiti indicati come essenziali,la Corte ha concluso che con tale arresto provvisorio non si fosse dato inizio all’ esecuzionedella pena, ai fini dell’impedimento della prescrizione.Ha, poi, rilevato come non si potesse affermare che la pena posta in esecuzione einiziata a scontare per effetto dell’arresto provvisorio, fosse proprio quella inflitta perl’omicidio del vice brigadiere [OSCURATO:PERSONA].A sostegno delle proprie conclusioni e con specifico riferimento alla non idoneitàdell’arresto a valere quale inizio di espiazione della pena, la Corte di assise di appello haevidenziato che il mandato di arresto europeo del 1° marzo 2017 – non rispettando leformalità indicate nel modello contenuto nella decisione [OSCURATO:PERSONA] n. 2002/584/GAI del 13giugno 2002 (d’ora in poi decisione [OSCURATO:PERSONA]) e, tra queste, la necessità di un m.a.e. perciascuna delle sentenze riunite nel cumulo – recava la richiesta di arresto e consegna diVentura in forza di un titolo cumulativo comprendente segmenti di pena posta incontinuazione, già estinte per decorso del tempo senza previamente escluderle; e ancorache l’articolo 8 della decisione [OSCURATO:PERSONA] 2002/584/GAI non consente che il m.a.e. contenga uncumulo e che, in ragione di tali criticità, fosse da dubitare che l’Autorità francese avesse datoeffettivo corso alla richiesta italiana di arresto e consegna di [OSCURATO:PERSONA] in assenzadell’intervento del giudice francese, ai sensi dell’articolo 12 della citata decisione [OSCURATO:PERSONA].La conclusione dell’irrilevanza dell’arresto ha trovato, poi, ulteriore supportoargomentativo nell’analisi dei documenti dai quali, secondo il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione,emerge che il 12 febbraio 2020 il Ministro della Giustizia aveva inviato al Ministro franceseuna nota di riepilogo della situazione giuridica di dieci estradandi, tra cui quella di [OSCURATO:PERSONA],indicando per quest’ultimo il termine di prescrizione nella data del 27 settembre 2024,coincidente con quella affermata dalla Corte di assise di appello nella decisione oggetto direvoca, a ulteriore conferma della inutilità dell’arresto provvisorio ai fini interruttivi deldecorso del termine di prescrizione.L’ordinanza ha ritenuto l’inidoneità del mandato di arresto europeo del 1° marzo 2017ad attribuire base legale all’arresto del 17 luglio 2017, evidenziando che il 24 luglio 2017 ilMinistro della Giustizia aveva comunicato alla Procura generale presso la Corte di appello diMilano che con riferimento a tale arresto la Francia aveva presentato la dichiarazione aisensi dell’articolo 32 della [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale per i reati commessi in dataprecedente al 1° gennaio 1993 doveva trovare applicazione il regime dell’estradizione,sicché si sarebbe dovuto procedere ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione europea del13 dicembre 1957.

In ragione della dichiarazione ex art. 32 della [OSCURATO:PERSONA], ladomanda di estradizione, presentata nel 2020, veniva, poi, definitivamente respinta dalleAutorità francesi, divenendo definitivo il diniego in data 28 marzo 2023.In conclusione, la Corte di assise di appello ha escluso che alla limitazione della libertàpersonale di [OSCURATO:PERSONA], quale esito delle evidenze fattuali indicate, potesse attribuirsi effettogiuridico ai fini della revoca del provvedimento del 30 ottobre 2024.4.

Tanto premesso, il Collegio rileva che le valutazioni del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, ilquale ha apprezzato, sulla scorta delle richiamate deduzioni, il provvisorio arresto all’esteroquale fattispecie inidonea a dare inizio alla esecuzione della pena detentiva, non possonoessere considerate tali da fornire una motivazione adeguata e coerente.4.1.

L’art. 172 cod. pen., ai fini che qui rilevano, afferma al primo comma che «[l]a penadella reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, inogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni», stabilendo, poi, al quartocomma che «[i]l termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovverodal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata dellapena.Diversamente da quanto stabilito per la prescrizione dei reati dagli artt. 159 e 160 cod.pen., disposizioni eccezionali non suscettibili di interpretazione analogica, nel caso dellapena, il legislatore riconduce le ipotesi disciplinate dall'art. 172 al paradigma della estinzionesenza contemplare ipotesi di sospensione ed interruzione del decorso della prescrizione, nédi rinuncia da parte dell'imputato (Sez.

U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv.261399 - 01).D’altro canto, come è stato già affermato in sede di legittimità (Sez. 1, n. 10979 del11/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283086 - 01), la disposizione che disciplina la prescrizione qualecausa estintiva della pena «risponde alla finalità di porre un limite temporale allarealizzazione della potestà punitiva dello Stato nei confronti di quanti siano riconosciutiresponsabili di reati e condannati sul presupposto che il decorso del tempo dal passaggio ingiudicato della pronuncia di condanna fa venir meno l'interesse all'esecuzione della sanzioneed al tempo stesso rende irrealizzabile la finalità rieducativa della pena nei confronti di chi, adistanza di un lungo periodo dalla commissione del reato, può avere subito una positivaevoluzione della personalità».Della disciplina dell’estinzione della pena per effetto del decorso del tempo la sentenzadi legittimità ora richiamata ha posto in rilievo che essa «al tempo stesso persegue finalitàpreventiva, tanto da esserne esclusa l'applicazione nella ricorrenza delle condizioni ostativedi cui al comma 7 dell'art. 172 cod. pen.».Si è anche evidenziato che la disposizione di cui al quarto comma della stessa normaindividua la decorrenza del termine di maturazione della prescrizione «prendendo ariferimento per regola generale il momento in cui la sentenza di condanna è divenutairrevocabile, aggettivo questo che, nell'interpretazione datane dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n.4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196888 - 01 /196889 - 01), “indica la connotazione dellasentenza richiesta dalla legge per la sua concreta utilizzazione come titolo esecutivo” econsegue all'esaurimento del procedimento per mancato esperimento dei mezzi diimpugnazione o per l'intervento della pronuncia di rigetto o di inammissibilità degli stessi.

Intal senso, l'estinzione della pena, rispondente ad esigenze di certezza delle situazionigiuridiche, è dipendente dal decorso del termine di legge, misurato dal passaggio ingiudicato della sentenza di condanna, salvi i casi di diversa decorrenza previste nellaseconda parte del comma 4 e nel comma 5 dell'art. 172 cod. pen.Nella fattispecie in esame viene, dunque, in rilievo l'ipotesi prevista dal quarto commadell'art. 172 cod. pen. relativa al caso in cui il condannato si sia volontariamente sottrattoall'esecuzione quando questa sia iniziata.

Inizio che, con dovizia di argomenti, la Procuratricericorrente ha individuato nell’atto dell’arresto del condannato del 17 luglio 2017.4.2.

Sull'individuazione del momento in cui ha inizio l'esecuzione (come è stato giàefficacemente ricordato da Sez. 1, n. 10979 del 11/03/2022, cit.) sono intervenute le SezioniUnite che (Sez.

U, n.. 46387 del 15/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282225 - 01) hannoenunciato il seguente principio di diritto: «[I]l decorso del tempo necessario ai finidell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizioil giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e termina con la carcerazione delcondannato, ricominciando a decorrere dal giorno in cui il medesimo vi si sottraggavolontariamente con condotta di evasione».Appare opportuno osservare che in tale decisione è stato rilevato che la prima partedella norma citata regola l'ipotesi fisiologica di una sentenza irrevocabile di condanna allaquale è stata data tempestiva esecuzione ed è stato precisato quanto segue: «(…) l'iniziodell'esecuzione non costituisce un atto interruttivo, tale da far decorrere nuovamente iltermine per l'estinzione della pena: come anticipato, non si applicano all'estinzione dellapena per decorso del tempo le categorie e gli istituti propri della prescrizione del reato.Piuttosto, quando l'esecuzione della pena consegua alla irrevocabilità della sentenza dicondanna, non è più ipotizzabile una sua estinzione per decorso del tempo.

La secondaparte del quarto comma dell'art. 172 cod. pen. prevede un'eccezione a questo principio,facendo decorrere un nuovo termine di estinzione della pena quando il condannato si sottraevolontariamente all'esecuzione già iniziata.

La pena si estinguerà per decorso del tempo se ilcondannato, sottrattosi volontariamente all'esecuzione, non sarà nuovamente sottoposto adessa entro il termine fissato dalla norma».Le Sezioni Unite hanno quindi osservato che l'inizio dell'esecuzione coincide conl'ingresso in carcere del condannato, ossia con l'effettiva e fisica apprensione e conduzionein istituto penitenziario, tranne che il condannato non sia già detenuto per altra causa, nelquale caso tale momento va individuato in quello di notificazione dell'ordine di carcerazione,adempimento prescritto come obbligatorio anche quando il destinatario vengacontestualmente arrestato.Per quanto concerne il tema che qui specificamente rileva, è utile evidenziare che leSezioni Unite hanno, altresì, operato una ricognizione giurisprudenziale in ordine al dies aquo del termine di estinzione della pena per decorso del tempo, anche in riferimentoall’arresto del condannato effettuato all’estero.Ci si riferisce, in particolare, alla pronuncia (resa da Sez. 1, n. 54337 del 20/11/2018,Bertulazzi, Rv. 274543 - 01) orientata nel senso che l'arresto del condannato effettuatoall'estero in esecuzione di una richiesta di estradizione dello Stato italiano determina l'iniziodell'esecuzione della pena e la decorrenza ex novo del termine di estinzione della stessa, anulla rilevando la successiva scarcerazione per mancata concessione dell'estradizione daparte dell'autorità giudiziaria estera.Il medesimo principio è stato affermato (da Sez. 1, n. 3883 del 05/05/2016, dep. 2017,S., Rv. 268923 - 01) in relazione a mandato di arresto europeo, cui non era seguita laconsegna del condannato, in seguito resosi latitante dopo la scarcerazione.Ebbene, sulla scorta di tali principi, il già richiamato orientamento (Sez. 1, n. 10979dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], cit.) ha fatto emergere ulteriori specificazioni secondo cui «ai sensi dell'art.172, quarto comma, cod. pen., nel caso di soggetto condannato a pena detentiva consentenza irrevocabile, che, destinatario di procedura di estradizione avviata dallo Statoitaliano, sia sottoposto ad arresto provvisorio all'estero e, una volta scarcerato per rifiutodell'estradizione, si mantenga in stato di libertà e non consenta l'espiazione in Italia o altrovedella pena inflittagli, la decorrenza iniziale del termine di prescrizione della pena coincide conil giorno della scarcerazione per essersi egli volontariamente sottratto all'esecuzione».È da notare che, nell’occasione, è stato hanno, altresì, osservato quanto segue: «Ledisposizioni dell'art. 16 della Convenzione europea di estradizione di Parigi del 1957 edell'art. 722 cod. proc. pen. non smentiscono la corretta individuazione del momentodell'arresto dell'estradando quale inizio dell'esecuzione della pena detentiva se si considerache, quando la richiesta di consegna formulata dallo Stato italiano a quello estero in cui sitrovi il condannato è collegata al titolo esecutivo, non a provvedimento cautelare, larestrizione è funzionale a dare concreta attuazione alla statuizione punitiva irrevocabile,dimostrando il relativo interesse dell'Autorità statuale e contraddicendo l'inerzia che è allabase del meccanismo estintivo proprio della prescrizione.

Non può quindi interpretarsil'arresto provvisorio in via esclusiva quale forma di limitazione della libertà personale aventenatura cautelare, poiché, sebbene produttiva di un effetto interinale temporaneo, ossialimitato al lasso di tempo necessario perché intervenga pronuncia sulla richiesta di consegnae finalizzato ad impedire che il destinatario si dilegui, quando è strumentale alla espiazionedella pena ne realizza l'inizio».4.3.

Risulta, dunque, affermato, dal richiamato e condiviso indirizzo, il principio di dirittosecondo cui, in tema di prescrizione della pena detentiva, nel caso di arresto provvisorio delcondannato all'estero che, rimesso in libertà per il rifiuto della richiesta di estradizione, sirenda latitante, la decorrenza del termine di prescrizione coincide con la data dellascarcerazione, momento in cui il condannato si è volontariamente sottratto all'esecuzione).Non si tratta di introdurre, in via interpretativa e, dunque, al di là del dato testualedell’art. 172 cod. pen, una causa di sospensione del corso della prescrizione in violazione delprincipio di legalità e di riserva legge, nonché del divieto di analogia in malam partem: ciò,non soltanto perché la disciplina dell'istituto della prescrizione della pena detentiva, come siè già rilevato, non contempla ipotesi di sospensione ed interruzione, ma anche perchécollocare l'inizio dell'esecuzione nel momento di sottoposizione del condannato ad arrestoprovvisorio a fini estradizionali, significa riconoscere «correttamente che, essendo in attol'espiazione in base ad un valido titolo esecutivo, attuato provvisoriamente etemporaneamente all'estero, il termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere».Si evidenza, poi, che tali argomentazioni sono state affermate anche dalla decisione dilegittimità (Sez. 1, n. 20169 del 07/12/2022, dep. 2023, Premec, Rv. 284633 - 01) che haribadito il principio secondo cui l'arresto del condannato effettuato all'estero, in esecuzione diun mandato di arresto europeo emesso dallo Stato italiano, costituisce atto idoneo adinterromperne il decorso della prescrizione della pena, in quanto ne determina l'iniziodell'esecuzione e il computo ex novo, a nulla rilevando la successiva scarcerazione delcondannato per mancata applicazione di una misura detentiva da parte dell'autoritàgiudiziaria estera.Ancora, è opportuno rilevare che, con riferimento alla nozione di sottrazioneall’esecuzione già iniziata, essa è da intendere come indicativa, non soltanto di una condottadi evasione con la quale il condannato si sottrae ad una esecuzione di pena iniziata, maanche dell’analoga condizione che si realizza lì dove, nel caso della proceduraestradizionale, dopo la cattura disposta dallo Stato estero richiesto della consegna,l’estradando, rimesso in libertà, si renda irreperibile, non rientri nello Stato richiedente e nonconsenta di essere tradotto nella struttura penitenziaria; anche in tale evenienza si realizzal’elusione dell’iniziativa delle Autorità preposte all’esecuzione della pena che con la catturavi ha dato inizio.A tale riguardo si è infatti affermato il principio – che va qui ribadito – secondo cuil'arresto del condannato in esecuzione di un mandato di arresto europeo determina l'iniziodell'esecuzione della pena e la decorrenza ex novo del termine di prescrizione decennaleprevisto dall'art. 172, comma primo, cod. pen., a nulla rilevando la successiva decisionedell'autorità estera di non estradare il condannato e revocare il m.a.e., in quanto taledeterminazione attiene al rapporto di collaborazione interstatuale ma non incide su quello trail condannato e lo Stato italiano (Sez. 1, n. 3883 del 05/05/2016, dep. 2017, S., Rv. 268923 -01, oltre che, in motivazione, Sez. 1, n. 10979 del 11/03/2022, cit.).5.

In forza dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, il ricorso deveessere accolto nelle sue complessive deduzioni, in quanto la motivazione resa dalla Corte diassise di appello di Milano, non attenendosi alle indicazioni che precedono, non haapprofondito in modo adeguato il tema costituito dalla temporanea privazione della libertàpersonale per alcune ore di [OSCURATO:PERSONA] , onde verificare se essa abbia integrato uncaso di arresto provvisorio all’estero idoneo a costituire inizio della procedura di esecuzionedella pena.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha individuato il baricentro della decisione impugnata nellaverifica della regolarità formale del procedimento nel cui contesto si è collocato l’attoconsistito nella privazione della libertà personale del condannato e non, piuttosto, sullasussistenza di una effettiva restrizione della sua libertà personale (pur se durato un tempolimitato: connotato in sé non determinante), qualificabile come arresto provvisorio in forza diun mandato di arresto europeo sulla base di un titolo esecutivo costituito dalla sentenza dicondanna, divenuta irrevocabile il 27 settembre 1996.In tal senso, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto tenere conto, esaminandoli eargomentando in ordine agli stessi, di alcuni degli evidenziati dati di fatto, quali: il 17 luglio2017 [OSCURATO:PERSONA] era stato temporaneamente detenuto presso gli uffici della polizia diParigi; tale temporanea privazione della libertà personale del condannato si profilava esserestata diretta emanazione del provvedimento di cumulo e di esecuzione delle pene emessodal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano in data 16febbraio 2017; era stata inviata del Ministro della Giustizia francese la missiva del 20gennaio 2025 che aveva documentato la trasmissione da parte dell’Autorità francese di copiadel fascicolo 2017/1071 della Polizia di Parigi «che riguarda l’arresto del sig.

RaffaeleVentura nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Varese, intervenuto il 17 luglio 2017 in esecuzione di unmandato di arresto europeo», con la specificazione espressa che si trattava di verbali chepotevano essere utilizzati innanzi ai Tribunali italiani; risultavano prodotte le richieste deiservizi svolti dalla Brigata per l’esecuzione delle decisioni di giustizia a partire dal mese dimarzo 2017 su delega dell’Avvocato generale presso la Corte di appello di Parigi, conriferimento all’ordine di esecuzione del 16 febbraio 2017; del pari, sono state acquisiti lerelativi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] che danno atto del suo arresto, delle perquisizioni, dellacomunicazione dei suoi diritti e dei motivi dell’arresto, con la sua presa d’atto dell’ordine dicarcerazione emesso nei suoi confronti dalla Procura generale della Repubblica presso laCorte di appello di Milano in data 16 febbraio 2017.Come pure ha segnalato la parte ricorrente, sono state documentate anche latrasmissione al Ministero della Giustizia del mandato di arresto europeo del 1° marzo 2017,della sentenza di condanna relativa all’omicidio e del provvedimento di cumulo aggiornato,nonché la risposta del Magistrato incaricato didi avere inviato gli atti relativi alla richiesta diestradizione e la successiva richiesta di estradizione dal Ministro della Giustizia trasmessaalle autorità francesi il 26 febbraio 2019, anche in relazione alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] perl’omicidio del vice brigadiere [OSCURATO:PERSONA], e l’ulteriore richiesta trasmessa dal Ministro dellaGiustizia nel 2020, anch’essa relativamente alla condanna per l’omicidio in questionequest’ultima disattesa con decisione dell’Autorità francese del 28 marzo 2023.6.

Pertanto, la valutazione del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione avrebbe dovuto tenere specificoconto della situazione di fatto, come emersa alla stregua della complessiva documentazioneindicata, e soltanto alla relativa stregua avrebbe dovuto darsi risposta al quesito se ladetenzione del 17 marzo 2017 di [OSCURATO:PERSONA] fosse da qualificarsi come un atto espressione diuna autonoma iniziativa della Polizia francese e non, piuttosto, quale un vero e proprioarresto conseguente all’iniziativa dell’Autorità giudiziaria italiane, in relazione al mandato diarresto europeo del 1° marzo 2017.Soltanto all ’esito della compiuta disamina della vicenda esecutiva, comecomplessivamente documentata, la Corte di assise di appello avrebbe, quindi, potutoesprimere una valutazione congrua sul se fosse da ritenersi o da escludersi che le Autoritàitaliane abbiano dimostrato disinteresse all’esecuzione della pena inflitta nei confronti diVentura, dovendo tenersi conto delle azioni volte a dare inizio all’esecuzione della pena,prima che spirasse il termine stabilito dall’art. 172 cod. pen., per il resto non rilevando lequestioni di altra natura intercorse tra lo Stato italiano e quello francese che possano averritardato l’attivazione delle procedure, essendo da verificarsi esclusivamente il fatto oggettivodel decorso – o del mancato decorso – del termine.In tale direzione, non può non considerarsi l’attivazione da parte delle Autorità italiane,ove risultante finalizzata all’arresto del condannato nello Stato estero, siccome dimostrativadella persistente attualità dell'interesse punitivo.; sicché, ove essa si sia concretizzatanell’arresto del condannato, le mere irregolarità procedurali non si profilano rivestire rilievodecisivo.In tale prospettiva, il provvedimento impugnato non risulta aver offerto una motivazioneadeguata, rispetto al dato della privazione della libertà personale di [OSCURATO:PERSONA], derivatadall’arresto provvisorio quale diretta conseguenza del mandato di arresto europeo del 1°marzo 2017: sicché le deduzioni svolte in esso non appaiono concludenti nel senso diescluderne la natura di valido atto di inizio di esecuzione, ai sensi dell’art. 172, quartocomma, cod. pen., per la mancata convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziariafrancese, per le evidenziate irregolarità del mandato di arresto europeo, quanto allaindicazione della condanna portata ad esecuzione, per le questioni procedurali che hannocondotto le Autorità francesi a presentare la dichiarazione ai sensi della disposizionetransitoria di cui all’art. 32 della [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi del sistema di estradizione,e, infine, per la circostanza che la domanda di estradizione sia stata definitivamente rifiutata.Alla luce della premessa svolta, infatti, ciò che rileva per potersi ritenere iniziatal’esecuzione della pena, ai fini della verifica dell’estinzione della stessa per decorso deltempo, è che la privazione della libertà personale del condannato sia ricollegabile almandato di arresto europeo, non rilevando in contrario che la domanda di estradizione, aseguito della dichiarazione ai sensi dell’art. 32 della [OSCURATO:PERSONA], sia stata poi rifiutata:tali profili, valutati sul piano dell’ordinamento interno, non incidono sulla nozione di inizio diesecuzione della pena che si ha con il solo fatto naturalistico della restrizione della libertàpersonale, il quale esplica i suoi effetti giuridici indipendentemente dall’avvenuta convalidadell’arresto, derivando da ciò il fatto oggettivo della privazione della libertà personale, anchese ha avuto luogo per poche ore.In tal senso, del resto, la restrizione della libertà patita in dipendenza dell'arresto, anchein caso di non convalida del giudice, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. si deve, in ogni casocomputare, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (fra le altre, Sez. 6, n. 28021 del11/06/2014, Antonacci, Rv. 261647 - 01; Sez. 1, n. 7981 del 01/02/2008, Shalabi, Rv.239234 - 01).Ai fini qui rilevanti, dunque, ove si realizzi una detenzione collegata a una legittimarichiesta di arresto, non rilevano gli esiti della domanda di estradizione, i quali coinvolgendoprofili concernenti i rapporti di collaborazione tra Stati, sono estranei alla disciplina recatadall’art. 172 cod. pen, la quale si limita a richiedere che l’espiazione della pena abbia avutoinizio, evidentemente sulla base di un valido titolo esecutivo, attuato anche provvisoriamente,pure all’estero.7.

In ragione delle esposte considerazioni devono ritenersi sussistenti i vizimotivazionali lamentati dalla parte ricorrente con riferimento all’ordinanza impugnata.Si impone, pertanto, il suo annullamento con rinvio alla Corte di assise di appello diMilano affinché proceda al nuovo giudizio avente ad oggetto l’istanza di revocadell’ordinanza emessa dalla medesima Corte in data 30 ottobre 2024 mediante l’esamecompiuto dell’intera vicenda esecutiva di cui si tratta, da effettuarsi nel rispetto dei principienunciati.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise diappello di Milano.Così deciso, il 03/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteTeresa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto dal:Procuratore Generale presso Corte d'appello di Milanonel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'assise d'appello di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;letta la memoria rassegnata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Milano, qualegiudice dell’esecuzione, ritenendo non configurabile la fattispecie di cui al quarto commadell’art. 172 cod. pen., ha rigettato l’istanza dell’ 11 giugno 2025 con la quale la procuragenerale presso la Corte di appello di Milano ha chiesto la revoca del provvedimento del 30ottobre 2024 con il quale la Corte di assise di appello di Milano ha dichiarato la prescrizionedella residua pena di anni quattordici di reclusione, irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per l’omicidiodel vice brigadiere [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza divenuta irrevocabile il 27 settembre1996.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio del Procuratoregenerale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, deducendo, con un unicoarticolato motivo, la violazione di legge nella parte in cui l’ordinanza censurata evidenzia lanon conformità del mandato di arresto europeo, emesso dalla Procura generale distrettualedi Milano il 1° marzo 2017, al format previsto dalla normativa europea e nella parte in cui datale irregolarità fa discendere – senza che tale irregolarità sia stata rilevata dalle autoritàfrancesi – che non possa considerarsi realizzato l’arresto di [OSCURATO:PERSONA] in data 17luglio 2017 dal personale della polizia di Parigi mediante la temporanea detenzione perdiverse ore fino alla successiva scarcerazione; scarcerazione avvenuta per effetto dellariserva della normativa francese che limita l’applicazione del mandato di arresto europeo aifatti accaduti successivamente all’entrata in vigore della normativa di riferimento.2.1. [OSCURATO:PERSONA] generale eccepisce l’erroneità dell’ordinanza impugnata lì dove haaffermato che l’arresto del [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 17 giugno 2017 costituisce una iniziativa dellapolizia francese, sussistendo il dubbio che si sia dato effettivo corso alla richiesta italiana diarresto e consegna, per la irregolarità del mandato di arresto e per la mancanza di unarichiesta di estradizione.Ad avviso della parte ricorrente, la precisa documentazione dell’attività svolta - perconto delle Autorità italiane dalla Brigata per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie sudelega dell’Avvocato Generale presso la Corte di appello di Parigi - a seguito dell’ordine diesecuzione del 16 febbraio del 2017 emesso dalla Procura generale di Milano smentisce lacircostanza che l’arresto sia stato una iniziativa delle Autorità francesi. Circostanzacomprovata anche dalla numerosa documentazione redatta dalle Autorità italiane prima edopo l’avvenuto arresto del 17 luglio 2017.Evidenzia, poi, che in data 26 febbraio 2019, il Ministro della Giustizia italiano hatrasmesso alle autorità francesi la richiesta di estradizione, completa di traduzione, anche inrelazione alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], nella quale si fariferimento all’arresto del 17 luglio 2017.A tal proposito, la parte ricorrente rileva che la richiesta di estradizione non viene presain considerazione dalla Corte di assise di appello, che menziona sola quella del gennaio2020 disattesa dalle autorità francesi con decisione del 28 marzo 2023.Pertanto, a fronte di tali complessive indicazioni la ricorrente rileva come le Autoritàitaliane non siano rimaste inerti rispetto all’esecuzione della pena che, pertanto, non puòritenersi prescritta.2.2. Quanto alla validità del mandato di arresto europeo del 1° marzo 2017, laProcuratrice ricorrente evidenzia che lo stesso contiene i requisiti di validità richiesti dallanormativa europea e non può essere ritenuto invalido solo perché le autorità francesi – checomunque lo hanno eseguito per alcune ore – hanno fatto valere una loro limitazione.Sostiene poi che la scarcerazione disposta in modo «frettoloso e informale» – comeaffermato nel provvedimento impugnato – non incide sulla determinazione delle autoritàitaliane e soprattutto l’ordinanza non considera che vi è stata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] unalimitata, ma significativa limitazione della libertà personale, corredata da tutte quelle attivitàche seguono l’esecuzione dell’arresto, quali la contestazione dei motivi e l’indicazionedell’Autorità emittente, evidenziandosi, altresì, che il [OSCURATO:PERSONA] ha mostrato di essere aconoscenza del motivo della sua carcerazione, ovvero per l’esecuzione della sentenza dicondanna divenuta definitiva in relazione all’omicidio del vice brigadiere.Si evidenzia, inoltre, nel ricorso che la validità del mandato di arresto europeo è, poi,successiva richiesta di estradizione del febbraio 2019.2.3. La parte ricorrente evidenzia che la Corte di assise di appello non si è espressa inordine alla volontaria sottrazione all’esecuzione della pena da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale hacontinuato a restare in Francia pur dopo la comunicazione dell’ordine di carcerazione del2017, comportamento che si pone in contraddizione con la presentazione spontanea alleautorità francesi nel 2021, comportamento che se da un lato dimostrerebbe che il Venturavoglia attivarsi per definire le proprie pendenze in Italia, dall’altro, restando in Francia,sarebbe sintomatico, confidando nell’applicazione della linea di condotta nota come dottrinaMitterand, della volontaria sottrazione alla esecuzione della pena.2.4. Infine, nel ricorso si rileva che le sorti delle richieste estradizionali presentatedall’Italia non hanno alcuna influenza sul calcolo della prescrizione della pena, così come èininfluente la valutazione contenuta nella decisione della Corte di appello di Parigi del giugno2022, sulla non particolare solerzia delle autorità italiane nel richiedere la consegna delVentura e nel fornire informazioni su richieste precedenti quella del 23 gennaio 2020.Rileva l’Autorità ricorrente che dalla documentazione prodotta risulta che alla richiestaestradizionale del febbraio 2019, recante oltre alla condanna per l’omicidio anche altrecondanne, si è aggiunta una nuova richiesta estradizionale alle autorità francesi in relazionealla sola condanna per l’omicidio del vice brigadiere [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale le autoritàfrancesi hanno adottato una decisione negativa sulla base della esistenza di rapporti familiarie lavorativi in Francia, della doppia cittadinanza, della regolare condotta di vita e, inoltre, acausa della violazione dell’art. 6 Cedu per la mancata presenza al processo di secondogrado.Tanto precisato, nel ricorso si evidenzia come nella fattispecie non viene in rilievo lanecessità di esaminare i rapporti di collaborazione tra l’Italia e la Francia in tema diterrorismo, ma di stabilire se in base alla normativa nazionale [OSCURATO:PERSONA] sia stato sottoposto adarresto provvisorio per conto dell’Italia, a prescindere dai motivi della scarcerazione edall’esito delle domande estradizionali.2.5. Infine, il ricorso evidenzia, quanto alla data di prescrizione presente nell’ultimarichiesta di estradizione, che nessun potere compete al Ministro della giustizia di determinarela pena residua da espiare e la pena estinta ai sensi dell’art. 172 cod. pen., spettando talepotere, ferme le competenze del giudice dell’esecuzione, al pubblico ministero ed evidenziacome l’ordine di esecuzione non passa in giudicato essendo soggetto alle variazioni che neltempo possono incidere sul rapporto esecutivo.2.6. In conclusione, secondo la [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso la Cortedi appello di Milano, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con conseguenteaccoglimento della richiesta di revoca del provvedimento dichiarativo della estinzione dellaresidua pena di anni quattordici anni di reclusione inflitta a [OSCURATO:PERSONA].3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.In particolare, secondo il Procuratore generale in sede, la prospettazione contenuta nelricorso è fondata in quanto, avendo riguardo alla documentazione prodotta in atti e allegataal ricorso, l’arresto del condannato non ha equivalso ad una autonoma iniziativa della poliziafrancese, ma ad un obiettivo ed effettivo inizio dell’esecuzione della pena; e inoltre, sarebbealtresì fondata perché l’ordinanza impugnata non ha affrontato il tema relativo alla idoneitàdella condotta di volontaria sottrazione all’esecuzione della pena ad impedirne l'estinzioneper decorso del tempo.4. Con memoria del 13 novembre 2025, il difensore del condannato ha chiesto didichiarare inammissibile e comunque infondato il ricorso.Evidenzia la difesa che la parte ricorrente ha proposto istanza di revoca dellaprecedente ordinanza del 30 ottobre 2024, invocando la successiva "emersione" dall'archiviodegli atti del suo Ufficio di un arresto provvisorio in Francia di [OSCURATO:PERSONA] datato 17 luglio 2017,parte della Procura generale distrettuale, la quale aveva dato parere favorevoleall'accoglimento dell'istanza del condannato, senza successivamente impugnare, nei terminidi legge, l'ordinanza del 30 ottobre 2024, della quale ha chiesto la revoca soltanto in data 11giugno 2025.Rileva, ancora, la difesa, che tale arresto provvisorio, non era stato invocato neppure inoccasione di precedente e analoga decisione della medesima Corte, che con ordinanza del16 giugno 2021 (adottata nel proc. pen. n. 23/2021 R.G. Es.) aveva già dichiarato prescritteper decorso del tempo le pene non ancora eseguite inflitte a [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione dellapena-base della reclusione di quattordici anni a lui inflitta con la sentenza del 14.12.1995,irrevocabile il 27.09.1996, che ora viene in rilievo in relazione alla sentenza di condanna perl’omicidio del vice brigadiere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quella del 16 giugno 2021, non solo nonimpugnata nei termini di legge, ma di cui la ricorrente non ha richiesto alcuna revoca, puressendo anch'essa, come quella del 30 ottobre 2024, successiva all'asserito arresto del 17luglio 2017.Il difensore segnala, poi, che il motivo di censura risulta inconferente perché lamotivazione reiettiva non poggia affatto sulla ritenuta non conformità formale del mandatod'arresto europeo del 1º marzo 2017, bensì sugli effetti giuridici di dell’arresto provvisorio del17 luglio 2017, al quale non può attribuirsi alcun effetto giuridico di rilievo ai fini in esame, perle ragioni esposte nel provvedimento impugnato.Si osserva poi che la ricorrente riporta un fatto all'evidenza irrilevante in quantosuccessivo di ben due anni rispetto al ritenuto arresto provvisorio del 17 luglio 2017, ovverola richiesta di estradizione a firma del Ministro dell’epoca, Bonafede, del 26 febbraio 2019,argomento che viene ripreso nell’atto di impugnazione, laddove si estende addirittura a treanni dopo la "sanatoria" invocata dal ricorrente sull’inerzia della Procura.In relazione al profilo dell’inerzia dell’Ufficio di Procura, nella memoria si evidenzia chel'Autorità giudiziaria italiana ha iniziato ad attivarsi, in relazione all’omicidio commesso il 14maggio del 1977, per eseguire la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] , che si sapeva essere interritorio francese dal 1980, solamente nel 2020 (dopo la errata richiesta del 2019, tanto danon venire neppure citata negli atti successivi), con una richiesta del Ministro nella quale sifaceva espresso riferimento a una condanna residua di quattordici anni, il cui termineprescrizionale era indicato espressamente al 24 settembre 2024.In entrambe le richieste (sia quella del 2019 che quella del 2020) non è stato fatto alcunriferimento all'arresto provvisorio del luglio del 2017, non richiamato neppure dalla Procuracompetente all'esecuzione in occasione delle due successive valutazioni della Corte dimerito, del 2021 e del 2024, che ha deciso in conformità con parere favorevole della stessaProcura generale territoriale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Prima di procedere all’esame del merito dell’unico articolato motivo di ricorso,occorre soffermarsi sul profilo processuale dedotto dalla difesa del condannato con il quale sirappresenta la violazione del giudicato esecutivo giacché la Procura generale distrettuale, asostegno della istanza di revoca dell’ordinanza del 30 ottobre 2024 – con la quale la Corte diappello di Milano ha dichiarato la prescrizione della residua pena di anni quattordici direclusione, irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per l’omicidio del vice brigadiere [OSCURATO:PERSONA] – ha,per la prima volta, indicato, quale atto rilevante, l’avvenuto arresto provvisorio delcondannato in Francia operato in data 17 luglio 2017, atto preesistente e, tuttavia, nonsottoposto alla cognizione della Corte di merito in sede di udienza; udienza conclusasi, con ilparere favorevole della stessa Procura generale, con la suddetta dichiarazione diprescrizione, che la medesima Procura territoriale non ha impugnato, ma ne ha fatto oggettodella istanza di revoca, respinta con il provvedimento sottoposto al ricorso per cassazione inesame.Si tratta di deduzione priva di pregio in quanto, come affermato dalla consolidatagiurisprudenza di questa Corte, in sede esecutiva la preclusione del giudicato esecutivo siestende alle sole questioni dedotte ed effettivamente decise (Sez. 1, n. 30496 del03/06/2010, Nicolini, Rv. 248319 - 01), sicché a fronte di una determinazione già assunta enon impugnata, ciò che rileva è che quanto dedotto a sostegno della nuova istanza non siastato apprezzato in precedenza, a prescindere dalla circostanza che gli elementi di fatto o didiritto fossero o meno oggettivamente preesistenti o successivi alla decisione, poiché lapreclusione debole, correlata al divieto del bis in idem, copre esclusivamente "il dedotto" enon anche "il deducibile", ossia le questioni proponibili, ma non dedotte o non valutate,nemmeno implicitamente, nella decisione (in motivazione, Sez. 1, n. 36547 del 18/09/2025,Sorgente, Rv. 288873 - 01; Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786 - 01;).Di conseguenza, nella fattispecie, la sottoposizione alla Corte di assise di appello diMilano dell’atto di arresto del 17 luglio 2017, quale elemento nuovo, benché già esistente,esclude qualsiasi preclusione in sede esecutiva della richiesta della Procura generale,giacché tale atto non è stato oggetto di valutazione ai fini dell’adozione del precedenteprovvedimento del 24 ottobre 2024, con la conseguenza che l’intercorso parere favorevoleprecedentemente espresso dalla Procura generale, data l’autonomia dei procedimenti, nonelide il carattere di novità dell’atto successivamente prodotto ai fini della istanza di revoca.3. Passando al merito delle plurime deduzioni della parte ricorrente, va rilevato che laCorte di assise di appello di Milano, con diffuse argomentazioni, ha rigettato l’istanza direvoca dell’ordinanza con la quale è stata dichiarata estinta per decorso del tempo la pena dianni quattordici di reclusione inflitta a [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo – ritenuto determinante – chel’arresto provvisorio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto a Parigi il 17 luglio 2017 non possa ritenersi fattoidoneo a interrompere il tempo di prescrizione della pena.A tale conclusione il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione è pervenuto attraverso l’analisi congiuntadelle disposizioni di cui all’art. 172 cod. pen, in tema di estinzione della pena della reclusioneper decorso del tempo, delle disposizioni, anche sovranazionali, in tema di mandato diarresto europeo e dei rapporti di quest’ultimo con la procedura dell’estradizione, secondoalcuni riferimenti alla normativa francese.La Corte di assise di appello ha ritenuto che l’arresto del 17 luglio 2017 non potesseassumere efficacia interruttiva della prescrizione, poiché non era stato eseguito inesecuzione di un mandato di arresto europeo, atto che avrebbe avuto idoneità ainterrompere il decorso del termine, bensì era derivato da un’estemporanea iniziativa dellaPolizia francese, concretizzatasi in una limitazione della libertà personale durata poche ore,senza alcuna associazione a un istituto penitenziario e senza intervento di convalida daparte dell’autorità giudiziaria francese; in mancanza di tali requisiti indicati come essenziali,la Corte ha concluso che con tale arresto provvisorio non si fosse dato inizio all’ esecuzionedella pena, ai fini dell’impedimento della prescrizione.Ha, poi, rilevato come non si potesse affermare che la pena posta in esecuzione einiziata a scontare per effetto dell’arresto provvisorio, fosse proprio quella inflitta perl’omicidio del vice brigadiere [OSCURATO:PERSONA].A sostegno delle proprie conclusioni e con specifico riferimento alla non idoneitàdell’arresto a valere quale inizio di espiazione della pena, la Corte di assise di appello haevidenziato che il mandato di arresto europeo del 1° marzo 2017 – non rispettando leformalità indicate nel modello contenuto nella decisione [OSCURATO:PERSONA] n. 2002/584/GAI del 13giugno 2002 (d’ora in poi decisione [OSCURATO:PERSONA]) e, tra queste, la necessità di un m.a.e. perciascuna delle sentenze riunite nel cumulo – recava la richiesta di arresto e consegna diVentura in forza di un titolo cumulativo comprendente segmenti di pena posta incontinuazione, già estinte per decorso del tempo senza previamente escluderle; e ancorache l’articolo 8 della decisione [OSCURATO:PERSONA] 2002/584/GAI non consente che il m.a.e. contenga uncumulo e che, in ragione di tali criticità, fosse da dubitare che l’Autorità francese avesse datoeffettivo corso alla richiesta italiana di arresto e consegna di [OSCURATO:PERSONA] in assenzadell’intervento del giudice francese, ai sensi dell’articolo 12 della citata decisione [OSCURATO:PERSONA].La conclusione dell’irrilevanza dell’arresto ha trovato, poi, ulteriore supportoargomentativo nell’analisi dei documenti dai quali, secondo il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione,emerge che il 12 febbraio 2020 il Ministro della Giustizia aveva inviato al Ministro franceseuna nota di riepilogo della situazione giuridica di dieci estradandi, tra cui quella di [OSCURATO:PERSONA],indicando per quest’ultimo il termine di prescrizione nella data del 27 settembre 2024,coincidente con quella affermata dalla Corte di assise di appello nella decisione oggetto direvoca, a ulteriore conferma della inutilità dell’arresto provvisorio ai fini interruttivi deldecorso del termine di prescrizione.L’ordinanza ha ritenuto l’inidoneità del mandato di arresto europeo del 1° marzo 2017ad attribuire base legale all’arresto del 17 luglio 2017, evidenziando che il 24 luglio 2017 ilMinistro della Giustizia aveva comunicato alla Procura generale presso la Corte di appello diMilano che con riferimento a tale arresto la Francia aveva presentato la dichiarazione aisensi dell’articolo 32 della [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale per i reati commessi in dataprecedente al 1° gennaio 1993 doveva trovare applicazione il regime dell’estradizione,sicché si sarebbe dovuto procedere ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione europea del13 dicembre 1957. In ragione della dichiarazione ex art. 32 della [OSCURATO:PERSONA], ladomanda di estradizione, presentata nel 2020, veniva, poi, definitivamente respinta dalleAutorità francesi, divenendo definitivo il diniego in data 28 marzo 2023.In conclusione, la Corte di assise di appello ha escluso che alla limitazione della libertàpersonale di [OSCURATO:PERSONA], quale esito delle evidenze fattuali indicate, potesse attribuirsi effettogiuridico ai fini della revoca del provvedimento del 30 ottobre 2024.4. Tanto premesso, il Collegio rileva che le valutazioni del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, ilquale ha apprezzato, sulla scorta delle richiamate deduzioni, il provvisorio arresto all’esteroquale fattispecie inidonea a dare inizio alla esecuzione della pena detentiva, non possonoessere considerate tali da fornire una motivazione adeguata e coerente.4.1. L’art. 172 cod. pen., ai fini che qui rilevano, afferma al primo comma che «[l]a penadella reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, inogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni», stabilendo, poi, al quartocomma che «[i]l termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovverodal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata dellapena.Diversamente da quanto stabilito per la prescrizione dei reati dagli artt. 159 e 160 cod.pen., disposizioni eccezionali non suscettibili di interpretazione analogica, nel caso dellapena, il legislatore riconduce le ipotesi disciplinate dall'art. 172 al paradigma della estinzionesenza contemplare ipotesi di sospensione ed interruzione del decorso della prescrizione, nédi rinuncia da parte dell'imputato (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv.261399 - 01).D’altro canto, come è stato già affermato in sede di legittimità (Sez. 1, n. 10979 del11/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283086 - 01), la disposizione che disciplina la prescrizione qualecausa estintiva della pena «risponde alla finalità di porre un limite temporale allarealizzazione della potestà punitiva dello Stato nei confronti di quanti siano riconosciutiresponsabili di reati e condannati sul presupposto che il decorso del tempo dal passaggio ingiudicato della pronuncia di condanna fa venir meno l'interesse all'esecuzione della sanzioneed al tempo stesso rende irrealizzabile la finalità rieducativa della pena nei confronti di chi, adistanza di un lungo periodo dalla commissione del reato, può avere subito una positivaevoluzione della personalità».Della disciplina dell’estinzione della pena per effetto del decorso del tempo la sentenzadi legittimità ora richiamata ha posto in rilievo che essa «al tempo stesso persegue finalitàpreventiva, tanto da esserne esclusa l'applicazione nella ricorrenza delle condizioni ostativedi cui al comma 7 dell'art. 172 cod. pen.».Si è anche evidenziato che la disposizione di cui al quarto comma della stessa normaindividua la decorrenza del termine di maturazione della prescrizione «prendendo ariferimento per regola generale il momento in cui la sentenza di condanna è divenutairrevocabile, aggettivo questo che, nell'interpretazione datane dalle Sezioni Unite (Sez. U, n.4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196888 - 01 /196889 - 01), “indica la connotazione dellasentenza richiesta dalla legge per la sua concreta utilizzazione come titolo esecutivo” econsegue all'esaurimento del procedimento per mancato esperimento dei mezzi diimpugnazione o per l'intervento della pronuncia di rigetto o di inammissibilità degli stessi. Intal senso, l'estinzione della pena, rispondente ad esigenze di certezza delle situazionigiuridiche, è dipendente dal decorso del termine di legge, misurato dal passaggio ingiudicato della sentenza di condanna, salvi i casi di diversa decorrenza previste nellaseconda parte del comma 4 e nel comma 5 dell'art. 172 cod. pen.Nella fattispecie in esame viene, dunque, in rilievo l'ipotesi prevista dal quarto commadell'art. 172 cod. pen. relativa al caso in cui il condannato si sia volontariamente sottrattoall'esecuzione quando questa sia iniziata. Inizio che, con dovizia di argomenti, la Procuratricericorrente ha individuato nell’atto dell’arresto del condannato del 17 luglio 2017.4.2. Sull'individuazione del momento in cui ha inizio l'esecuzione (come è stato giàefficacemente ricordato da Sez. 1, n. 10979 del 11/03/2022, cit.) sono intervenute le SezioniUnite che (Sez. U, n.. 46387 del 15/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282225 - 01) hannoenunciato il seguente principio di diritto: «[I]l decorso del tempo necessario ai finidell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizioil giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e termina con la carcerazione delcondannato, ricominciando a decorrere dal giorno in cui il medesimo vi si sottraggavolontariamente con condotta di evasione».Appare opportuno osservare che in tale decisione è stato rilevato che la prima partedella norma citata regola l'ipotesi fisiologica di una sentenza irrevocabile di condanna allaquale è stata data tempestiva esecuzione ed è stato precisato quanto segue: «(…) l'iniziodell'esecuzione non costituisce un atto interruttivo, tale da far decorrere nuovamente iltermine per l'estinzione della pena: come anticipato, non si applicano all'estinzione dellapena per decorso del tempo le categorie e gli istituti propri della prescrizione del reato.Piuttosto, quando l'esecuzione della pena consegua alla irrevocabilità della sentenza dicondanna, non è più ipotizzabile una sua estinzione per decorso del tempo. La secondaparte del quarto comma dell'art. 172 cod. pen. prevede un'eccezione a questo principio,facendo decorrere un nuovo termine di estinzione della pena quando il condannato si sottraevolontariamente all'esecuzione già iniziata. La pena si estinguerà per decorso del tempo se ilcondannato, sottrattosi volontariamente all'esecuzione, non sarà nuovamente sottoposto adessa entro il termine fissato dalla norma».Le Sezioni Unite hanno quindi osservato che l'inizio dell'esecuzione coincide conl'ingresso in carcere del condannato, ossia con l'effettiva e fisica apprensione e conduzionein istituto penitenziario, tranne che il condannato non sia già detenuto per altra causa, nelquale caso tale momento va individuato in quello di notificazione dell'ordine di carcerazione,adempimento prescritto come obbligatorio anche quando il destinatario vengacontestualmente arrestato.Per quanto concerne il tema che qui specificamente rileva, è utile evidenziare che leSezioni Unite hanno, altresì, operato una ricognizione giurisprudenziale in ordine al dies aquo del termine di estinzione della pena per decorso del tempo, anche in riferimentoall’arresto del condannato effettuato all’estero.Ci si riferisce, in particolare, alla pronuncia (resa da Sez. 1, n. 54337 del 20/11/2018,Bertulazzi, Rv. 274543 - 01) orientata nel senso che l'arresto del condannato effettuatoall'estero in esecuzione di una richiesta di estradizione dello Stato italiano determina l'iniziodell'esecuzione della pena e la decorrenza ex novo del termine di estinzione della stessa, anulla rilevando la successiva scarcerazione per mancata concessione dell'estradizione daparte dell'autorità giudiziaria estera.Il medesimo principio è stato affermato (da Sez. 1, n. 3883 del 05/05/2016, dep. 2017,S., Rv. 268923 - 01) in relazione a mandato di arresto europeo, cui non era seguita laconsegna del condannato, in seguito resosi latitante dopo la scarcerazione.Ebbene, sulla scorta di tali principi, il già richiamato orientamento (Sez. 1, n. 10979dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], cit.) ha fatto emergere ulteriori specificazioni secondo cui «ai sensi dell'art.172, quarto comma, cod. pen., nel caso di soggetto condannato a pena detentiva consentenza irrevocabile, che, destinatario di procedura di estradizione avviata dallo Statoitaliano, sia sottoposto ad arresto provvisorio all'estero e, una volta scarcerato per rifiutodell'estradizione, si mantenga in stato di libertà e non consenta l'espiazione in Italia o altrovedella pena inflittagli, la decorrenza iniziale del termine di prescrizione della pena coincide conil giorno della scarcerazione per essersi egli volontariamente sottratto all'esecuzione».È da notare che, nell’occasione, è stato hanno, altresì, osservato quanto segue: «Ledisposizioni dell'art. 16 della Convenzione europea di estradizione di Parigi del 1957 edell'art. 722 cod. proc. pen. non smentiscono la corretta individuazione del momentodell'arresto dell'estradando quale inizio dell'esecuzione della pena detentiva se si considerache, quando la richiesta di consegna formulata dallo Stato italiano a quello estero in cui sitrovi il condannato è collegata al titolo esecutivo, non a provvedimento cautelare, larestrizione è funzionale a dare concreta attuazione alla statuizione punitiva irrevocabile,dimostrando il relativo interesse dell'Autorità statuale e contraddicendo l'inerzia che è allabase del meccanismo estintivo proprio della prescrizione. Non può quindi interpretarsil'arresto provvisorio in via esclusiva quale forma di limitazione della libertà personale aventenatura cautelare, poiché, sebbene produttiva di un effetto interinale temporaneo, ossialimitato al lasso di tempo necessario perché intervenga pronuncia sulla richiesta di consegnae finalizzato ad impedire che il destinatario si dilegui, quando è strumentale alla espiazionedella pena ne realizza l'inizio».4.3. Risulta, dunque, affermato, dal richiamato e condiviso indirizzo, il principio di dirittosecondo cui, in tema di prescrizione della pena detentiva, nel caso di arresto provvisorio delcondannato all'estero che, rimesso in libertà per il rifiuto della richiesta di estradizione, sirenda latitante, la decorrenza del termine di prescrizione coincide con la data dellascarcerazione, momento in cui il condannato si è volontariamente sottratto all'esecuzione).Non si tratta di introdurre, in via interpretativa e, dunque, al di là del dato testualedell’art. 172 cod. pen, una causa di sospensione del corso della prescrizione in violazione delprincipio di legalità e di riserva legge, nonché del divieto di analogia in malam partem: ciò,non soltanto perché la disciplina dell'istituto della prescrizione della pena detentiva, come siè già rilevato, non contempla ipotesi di sospensione ed interruzione, ma anche perchécollocare l'inizio dell'esecuzione nel momento di sottoposizione del condannato ad arrestoprovvisorio a fini estradizionali, significa riconoscere «correttamente che, essendo in attol'espiazione in base ad un valido titolo esecutivo, attuato provvisoriamente etemporaneamente all'estero, il termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere».Si evidenza, poi, che tali argomentazioni sono state affermate anche dalla decisione dilegittimità (Sez. 1, n. 20169 del 07/12/2022, dep. 2023, Premec, Rv. 284633 - 01) che haribadito il principio secondo cui l'arresto del condannato effettuato all'estero, in esecuzione diun mandato di arresto europeo emesso dallo Stato italiano, costituisce atto idoneo adinterromperne il decorso della prescrizione della pena, in quanto ne determina l'iniziodell'esecuzione e il computo ex novo, a nulla rilevando la successiva scarcerazione delcondannato per mancata applicazione di una misura detentiva da parte dell'autoritàgiudiziaria estera.Ancora, è opportuno rilevare che, con riferimento alla nozione di sottrazioneall’esecuzione già iniziata, essa è da intendere come indicativa, non soltanto di una condottadi evasione con la quale il condannato si sottrae ad una esecuzione di pena iniziata, maanche dell’analoga condizione che si realizza lì dove, nel caso della proceduraestradizionale, dopo la cattura disposta dallo Stato estero richiesto della consegna,l’estradando, rimesso in libertà, si renda irreperibile, non rientri nello Stato richiedente e nonconsenta di essere tradotto nella struttura penitenziaria; anche in tale evenienza si realizzal’elusione dell’iniziativa delle Autorità preposte all’esecuzione della pena che con la catturavi ha dato inizio.A tale riguardo si è infatti affermato il principio – che va qui ribadito – secondo cuil'arresto del condannato in esecuzione di un mandato di arresto europeo determina l'iniziodell'esecuzione della pena e la decorrenza ex novo del termine di prescrizione decennaleprevisto dall'art. 172, comma primo, cod. pen., a nulla rilevando la successiva decisionedell'autorità estera di non estradare il condannato e revocare il m.a.e., in quanto taledeterminazione attiene al rapporto di collaborazione interstatuale ma non incide su quello trail condannato e lo Stato italiano (Sez. 1, n. 3883 del 05/05/2016, dep. 2017, S., Rv. 268923 -01, oltre che, in motivazione, Sez. 1, n. 10979 del 11/03/2022, cit.).5. In forza dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, il ricorso deveessere accolto nelle sue complessive deduzioni, in quanto la motivazione resa dalla Corte diassise di appello di Milano, non attenendosi alle indicazioni che precedono, non haapprofondito in modo adeguato il tema costituito dalla temporanea privazione della libertàpersonale per alcune ore di [OSCURATO:PERSONA]    , onde verificare se essa abbia integrato uncaso di arresto provvisorio all’estero idoneo a costituire inizio della procedura di esecuzionedella pena.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha individuato il baricentro della decisione impugnata nellaverifica della regolarità formale del procedimento nel cui contesto si è collocato l’attoconsistito nella privazione della libertà personale del condannato e non, piuttosto, sullasussistenza di una effettiva restrizione della sua libertà personale (pur se durato un tempolimitato: connotato in sé non determinante), qualificabile come arresto provvisorio in forza diun mandato di arresto europeo sulla base di un titolo esecutivo costituito dalla sentenza dicondanna, divenuta irrevocabile il 27 settembre 1996.In tal senso, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto tenere conto, esaminandoli eargomentando in ordine agli stessi, di alcuni degli evidenziati dati di fatto, quali: il 17 luglio2017 [OSCURATO:PERSONA] era stato temporaneamente detenuto presso gli uffici della polizia diParigi; tale temporanea privazione della libertà personale del condannato si profilava esserestata diretta emanazione del provvedimento di cumulo e di esecuzione delle pene emessodal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano in data 16febbraio 2017; era stata inviata del Ministro della Giustizia francese la missiva del 20gennaio 2025 che aveva documentato la trasmissione da parte dell’Autorità francese di copiadel fascicolo 2017/1071 della Polizia di Parigi «che riguarda l’arresto del sig. RaffaeleVentura nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Varese, intervenuto il 17 luglio 2017 in esecuzione di unmandato di arresto europeo», con la specificazione espressa che si trattava di verbali chepotevano essere utilizzati innanzi ai Tribunali italiani; risultavano prodotte le richieste deiservizi svolti dalla Brigata per l’esecuzione delle decisioni di giustizia a partire dal mese dimarzo 2017 su delega dell’Avvocato generale presso la Corte di appello di Parigi, conriferimento all’ordine di esecuzione del 16 febbraio 2017; del pari, sono state acquisiti lerelativi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] che danno atto del suo arresto, delle perquisizioni, dellacomunicazione dei suoi diritti e dei motivi dell’arresto, con la sua presa d’atto dell’ordine dicarcerazione emesso nei suoi confronti dalla Procura generale della Repubblica presso laCorte di appello di Milano in data 16 febbraio 2017.Come pure ha segnalato la parte ricorrente, sono state documentate anche latrasmissione al Ministero della Giustizia del mandato di arresto europeo del 1° marzo 2017,della sentenza di condanna relativa all’omicidio e del provvedimento di cumulo aggiornato,nonché la risposta del Magistrato incaricato didi avere inviato gli atti relativi alla richiesta diestradizione e la successiva richiesta di estradizione dal Ministro della Giustizia trasmessaalle autorità francesi il 26 febbraio 2019, anche in relazione alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] perl’omicidio del vice brigadiere [OSCURATO:PERSONA], e l’ulteriore richiesta trasmessa dal Ministro dellaGiustizia nel 2020, anch’essa relativamente alla condanna per l’omicidio in questionequest’ultima disattesa con decisione dell’Autorità francese del 28 marzo 2023.6. Pertanto, la valutazione del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione avrebbe dovuto tenere specificoconto della situazione di fatto, come emersa alla stregua della complessiva documentazioneindicata, e soltanto alla relativa stregua avrebbe dovuto darsi risposta al quesito se ladetenzione del 17 marzo 2017 di [OSCURATO:PERSONA] fosse da qualificarsi come un atto espressione diuna autonoma iniziativa della Polizia francese e non, piuttosto, quale un vero e proprioarresto conseguente all’iniziativa dell’Autorità giudiziaria italiane, in relazione al mandato diarresto europeo del 1° marzo 2017.Soltanto all ’esito della compiuta disamina della vicenda esecutiva, comecomplessivamente documentata, la Corte di assise di appello avrebbe, quindi, potutoesprimere una valutazione congrua sul se fosse da ritenersi o da escludersi che le Autoritàitaliane abbiano dimostrato disinteresse all’esecuzione della pena inflitta nei confronti diVentura, dovendo tenersi conto delle azioni volte a dare inizio all’esecuzione della pena,prima che spirasse il termine stabilito dall’art. 172 cod. pen., per il resto non rilevando lequestioni di altra natura intercorse tra lo Stato italiano e quello francese che possano averritardato l’attivazione delle procedure, essendo da verificarsi esclusivamente il fatto oggettivodel decorso – o del mancato decorso – del termine.In tale direzione, non può non considerarsi l’attivazione da parte delle Autorità italiane,ove risultante finalizzata all’arresto del condannato nello Stato estero, siccome dimostrativadella persistente attualità dell'interesse punitivo.; sicché, ove essa si sia concretizzatanell’arresto del condannato, le mere irregolarità procedurali non si profilano rivestire rilievodecisivo.In tale prospettiva, il provvedimento impugnato non risulta aver offerto una motivazioneadeguata, rispetto al dato della privazione della libertà personale di [OSCURATO:PERSONA], derivatadall’arresto provvisorio quale diretta conseguenza del mandato di arresto europeo del 1°marzo 2017: sicché le deduzioni svolte in esso non appaiono concludenti nel senso diescluderne la natura di valido atto di inizio di esecuzione, ai sensi dell’art. 172, quartocomma, cod. pen., per la mancata convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziariafrancese, per le evidenziate irregolarità del mandato di arresto europeo, quanto allaindicazione della condanna portata ad esecuzione, per le questioni procedurali che hannocondotto le Autorità francesi a presentare la dichiarazione ai sensi della disposizionetransitoria di cui all’art. 32 della [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi del sistema di estradizione,e, infine, per la circostanza che la domanda di estradizione sia stata definitivamente rifiutata.Alla luce della premessa svolta, infatti, ciò che rileva per potersi ritenere iniziatal’esecuzione della pena, ai fini della verifica dell’estinzione della stessa per decorso deltempo, è che la privazione della libertà personale del condannato sia ricollegabile almandato di arresto europeo, non rilevando in contrario che la domanda di estradizione, aseguito della dichiarazione ai sensi dell’art. 32 della [OSCURATO:PERSONA], sia stata poi rifiutata:tali profili, valutati sul piano dell’ordinamento interno, non incidono sulla nozione di inizio diesecuzione della pena che si ha con il solo fatto naturalistico della restrizione della libertàpersonale, il quale esplica i suoi effetti giuridici indipendentemente dall’avvenuta convalidadell’arresto, derivando da ciò il fatto oggettivo della privazione della libertà personale, anchese ha avuto luogo per poche ore.In tal senso, del resto, la restrizione della libertà patita in dipendenza dell'arresto, anchein caso di non convalida del giudice, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. si deve, in ogni casocomputare, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (fra le altre, Sez. 6, n. 28021 del11/06/2014, Antonacci, Rv. 261647 - 01; Sez. 1, n. 7981 del 01/02/2008, Shalabi, Rv.239234 - 01).Ai fini qui rilevanti, dunque, ove si realizzi una detenzione collegata a una legittimarichiesta di arresto, non rilevano gli esiti della domanda di estradizione, i quali coinvolgendoprofili concernenti i rapporti di collaborazione tra Stati, sono estranei alla disciplina recatadall’art. 172 cod. pen, la quale si limita a richiedere che l’espiazione della pena abbia avutoinizio, evidentemente sulla base di un valido titolo esecutivo, attuato anche provvisoriamente,pure all’estero.7. In ragione delle esposte considerazioni devono ritenersi sussistenti i vizimotivazionali lamentati dalla parte ricorrente con riferimento all’ordinanza impugnata.Si impone, pertanto, il suo annullamento con rinvio alla Corte di assise di appello diMilano affinché proceda al nuovo giudizio avente ad oggetto l’istanza di revocadell’ordinanza emessa dalla medesima Corte in data 30 ottobre 2024 mediante l’esamecompiuto dell’intera vicenda esecutiva di cui si tratta, da effettuarsi nel rispetto dei principienunciati. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise diappello di Milano.Così deciso, il 03/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteTeresa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12027/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris