CassazionesentenzaSezione UDecisione del 8 aprile 2024
Cassazione n. 13353/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
05/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9419/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 80, rappresentati e difesi dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro CONSIGLIO DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE2 -intimati- avverso la SENTENZA delCONSIGLIO [OSCURATO:PERSONA] n. 125/2024 depositata il dì 08/04/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Visto il parere espresso dall’[OSCURATO:PERSONA], favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare. Rilevato che Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno impugnato dinanzi a queste Sezioni Unite la sentenza n. 125 del 2024 del CNF,che in accoglimento del gravame proposto dal COA di [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto la loro responsabilità per le violazioni di cui agli artt. 9, 23, 24, 25, 63 e 64 cod. deont.; le violazioni sono state contestate in conseguenza di un’imputazione in sede penale per il reato di circonvenzione di persona incapace, relativamente a un contratto di vendita concluso con la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; ai due avvocati è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione per mesi due; contro la sentenza del CNF sono stati dedotti undici motivi di ricorso; i ricorrenti hanno chiesto la sospensione degli effetti del provvedimento, invocando il pericolo nel ritardo , visto che il provvedimento disciplinare è già in corso di esecuzione; il COA di L amezia Terme ha depositato una memoria di costituzione per opporsi all’istanza di sospensione cautelare. Considerato che: a fondamento dell’istanza di sospensione di cui all’art. 36, settimo comma, della l. n. 247 del 2012 è dedotta l’esistenza di un grave pregiudizio, avendo il COA di [OSCURATO:PERSONA] già notificato la sentenza disciplinare; l’udienza di discussione del ricorso è fissata al 22 ottobre p.v.; è opportuno sospendere l’esecuzione della sentenza , impregiudicata ogni questione in ordine al fondamento dei motivi di impugnazione, che in ogni casoappaiono meritevoli di appro fondimento in sede di discussioneorale; invero occorre evitare che la sanzione disciplinare della sospensione sia di fatto interamente scontata dai ricorrenti prima ancora della definizione delloro ricorso; considerato il parere favorevole del Pubblico Ministero; p.q.m. La Corte, a sezioni unite, sospende l’esecuzione della sentenza. Deciso in Roma, nella