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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 22349/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/10/2021 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente all'aumento operato per la recidiva, con rideterminazione della pena in mesi otto di reclusione ed euro 133,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 14 febbraio 2014 che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al reato di ricettazione di un ciclomotore, così qualificato il fatto rispetto all'originaria contestazione di riciclaggio, ritenuta sussistente l'ipotesi di cui all'art. 648, secondo comma, cod.pen..

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, tenuto conto che il Tribunale, con statuizione che la Corte ha confermato, aveva ritenuto di concedere la circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod.pen. in misura prevalente sulla recidiva contestata in forma reiterata, specifica ed infraquinquennale, avuto riguardo alla pena in concreto stabilita, sicché non avrebbe potuto procedersi, così come è avvenuto, ad alcun aumento di pena per tale circostanza aggravante. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Deve ribadirsi in questa sede il principio di diritto secondo il quale, in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità, non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante che deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., sicché l'applicazione dell'aumento per la recidiva, ex art. 99, comma primo e secondo n. 1, cod. pen. sulla pena "attenuata" di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., determina l'illegalità della pena per eccesso in ordine alla sua quantità, emendabile dal giudice di appello, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, in forza del principio costituzionale di legalità della sanzione (Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua, Rv. 281675).

Applicando tale principio al caso in esame, si rileva che la Corte di appello avrebbe dovuto emendare d'ufficio la sentenza impugnata, eliminando, perché illegale, l'aumento di pena per la recidiva pari a mesi sei di reclusione ed euro 100 di multa, procedendo alla diminuzione per il rito abbreviato a partire dalla pena base di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa, operazione cui può procedersi in questa sede ex art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all'aumento di pena per la recidiva, che elimina, rideterminando la pena finale in mesi otto di reclusione ed euro 133,00 di multa.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 22.02.2023 hA Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Imperiali 'Vf11/14 [OSCURATO:PERSONA] PENALEiL --

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/10/2021 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente all'aumento operato per la recidiva, con rideterminazione della pena in mesi otto di reclusione ed euro 133,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 14 febbraio 2014 che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al reato di ricettazione di un ciclomotore, così qualificato il fatto rispetto all'originaria contestazione di riciclaggio, ritenuta sussistente l'ipotesi di cui all'art. 648, secondo comma, cod.pen.. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, tenuto conto che il Tribunale, con statuizione che la Corte ha confermato, aveva ritenuto di concedere la circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod.pen. in misura prevalente sulla recidiva contestata in forma reiterata, specifica ed infraquinquennale, avuto riguardo alla pena in concreto stabilita, sicché non avrebbe potuto procedersi, così come è avvenuto, ad alcun aumento di pena per tale circostanza aggravante. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Deve ribadirsi in questa sede il principio di diritto secondo il quale, in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità, non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante che deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., sicché l'applicazione dell'aumento per la recidiva, ex art. 99, comma primo e secondo n. 1, cod. pen. sulla pena "attenuata" di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., determina l'illegalità della pena per eccesso in ordine alla sua quantità, emendabile dal giudice di appello, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, in forza del principio costituzionale di legalità della sanzione (Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua, Rv. 281675). Applicando tale principio al caso in esame, si rileva che la Corte di appello avrebbe dovuto emendare d'ufficio la sentenza impugnata, eliminando, perché illegale, l'aumento di pena per la recidiva pari a mesi sei di reclusione ed euro 100 di multa, procedendo alla diminuzione per il rito abbreviato a partire dalla pena base di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa, operazione cui può procedersi in questa sede ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all'aumento di pena per la recidiva, che elimina, rideterminando la pena finale in mesi otto di reclusione ed euro 133,00 di multa. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 22.02.2023 hA Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Imperiali 'Vf11/14 [OSCURATO:PERSONA] PENALEiL --
Sentenza Cassazione n. 22349/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris