CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 ottobre 2021
Cassazione n. 39583/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • PEDERZOLI Matteo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29/11/2019 dalla Corte di Appello di Bologna visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 29/11/2019 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, emessa il 19/11/2013, appellata dal P.G. e dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], esclusa l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma cod. pen., rideterminava la pena, confermando nel resto, con riferimento alla condanna per ricettazione di un motociclo di provenienza furtiva. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Pederzoli, sulla base di tre motivi, con i quali ha eccepito: violazione di legge (art. 590 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione per l'omesso invio al giudice dell'appello di tutti gli atti del procedimento, eccezione indebitamente rigettata dalla corte territoriale; violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen. - art. 11 Cost. - art. 6 comma 3 CEDU - artt. 533 e 192 cod, proc. pen.) e vizio d motivazione circa il giudizio di responsabilità, senza la rinnovazione istruttoria necessaria per la condanna oltre ogni ragionevole dubbio (esame dell'imputato, escussione dei testi di accusa); violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed alla esclusione dell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. 3. Il primo motivo di ricorso difetta del requisito della specificità. Premesso che in tema di impugnazioni, la mancata trasmissione integrale alla corte d'appello degli atti del processo di primo grado integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, di cui la parte interessata deve fornire prova rigorosa mediante specifica allegazione documentale ovvero mediante trascrizione degli atti processuali rilevanti (Cass. sez. 5, Sentenza n. 7331 del 07/01/2015 - dep. 18/02/2015 - Rv. 262318), tale onere non risulta adempiuto dal ricorrente. La doglianza s'incentra infatti sul mero dato formale ed astratto della mancata trasmissione di alcuni atti e sull'erronea motivazione posta a fondamento del rigetto dell'eccezione, senza evidenziare alcun elemento concreto che sia indicativo di un effettivo pregiudizio del diritto di difesa tecnica e personale dell'imputato, sicché - come correttamente rilevato nella requisitoria della Procura Generale - non essendo stata evidenziata alcuna specifica lesività, non può neppure parlarsi di nullità. 4. Il secondo motivo, richiamando erroneamente principi non applicabili al caso - come quello in esame - di cd. doppia conforme di accertamento di responsabilità, reitera la censura di omessa rinnovazione istruttoria in appello. La corte territoriale ha ritenuto, con motivazione immune da rilievi sul piano logico, che le acquisizioni probatorie fossero sufficienti per il riscontro dell'accusa (la provenienza furtiva del bene; il possesso da parte dell'imputato della chiave di accensione, mentre si trovava nei pressi del ciclomotore; l'intervento dei Carabinieri a seguito di segnalazione circa la presenza del Pederzoli a bordo del mezzo). 5. Circa il terzo motivo, poiché risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza del dolo (anche nel ricorso non viene fornita alcuna plausibile spiegazione circa il possesso delle chiavi di accensioni del ciclomotore).L'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. risulta del pari correttamente esclusa per il valore di mercato del bene ricettato, tutt'altro che modesto (pag. 3 della sentenza impugnata), contestato con formule di stile. 6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 21 ottobre 2021 Il Consigliere est