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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 settembre 1975

Cassazione n. 09150/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/09/1975 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di LECCE - SEZ.DIST. di TARANTO con sentenza in data 14/07/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO in data 25/01/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 635 e 393 cod. pen. con risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la violazione di legge per l'omessa declaratoria d'improcedibilità per difetto di querela con riferimento al reato di cui all'art. 393 cod. pen.; la violazione di legge ed il travisamento della prova in ordine all'affermata responsabilità per il reato di danneggiamento.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, risultando dagli atti che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in data 01/12/2013 propose formale denuncia querela nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] presso la stazione dei Carabinieri di Leporano, con specifica richiesta di accertamento della responsabilità penale per i fatti esposti.

Con il secondo motivo il ricorrente propone a questa corte una valutazione di merito, inammissibile in sede di legittimità.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Il secondo motivo tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e la responsabilità per la condotta di danneggiamento aggravato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] Il Consigliere Estensore IL 7 ?n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/09/1975 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di LECCE - SEZ.DIST. di TARANTO con sentenza in data 14/07/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO in data 25/01/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 635 e 393 cod. pen. con risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la violazione di legge per l'omessa declaratoria d'improcedibilità per difetto di querela con riferimento al reato di cui all'art. 393 cod. pen.; la violazione di legge ed il travisamento della prova in ordine all'affermata responsabilità per il reato di danneggiamento. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, risultando dagli atti che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in data 01/12/2013 propose formale denuncia querela nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] presso la stazione dei Carabinieri di Leporano, con specifica richiesta di accertamento della responsabilità penale per i fatti esposti. Con il secondo motivo il ricorrente propone a questa corte una valutazione di merito, inammissibile in sede di legittimità. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Il secondo motivo tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e la responsabilità per la condotta di danneggiamento aggravato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] Il Consigliere Estensore IL 7 ?n
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