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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022

Cassazione n. 31058/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di quella stessa città che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 455 c.p.. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato il quale, tramite il difensore di fiducia, svolge un unico motivo con il quale lamenta l'eccessiva misura della pena e l'immotivato discostamento dal minimo edittale.

3. Il ricorso è inammissibile.

L'unico motivo proposto dal ricorrente non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in primo luogo perché non è stato proposto in appello, giacchè con il gravame di merito era stato dedotto solo un motivo sulla grossolanità del falso e dunque sulla insussistenza del reato ai sensi dell'art. 49 cod. pen.; in secondo luogo, in quanto afferisce alla dosimetria sanzionatoria, benché questa sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 luglio 2022 I Consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di quella stessa città che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 455 c.p.. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato il quale, tramite il difensore di fiducia, svolge un unico motivo con il quale lamenta l'eccessiva misura della pena e l'immotivato discostamento dal minimo edittale. 3. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo proposto dal ricorrente non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in primo luogo perché non è stato proposto in appello, giacchè con il gravame di merito era stato dedotto solo un motivo sulla grossolanità del falso e dunque sulla insussistenza del reato ai sensi dell'art. 49 cod. pen.; in secondo luogo, in quanto afferisce alla dosimetria sanzionatoria, benché questa sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2022 I Consigl
Sentenza Cassazione n. 31058/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris