CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 gennaio 2016
Cassazione n. 27944/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio Rieti, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo d el presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’“[OSCURATO:PERSONA] di Riscossione S.p.A.”, con sede in Roma, in persona del responsabile del contenzioso regionale pro tempore, in virtù di procura speciale a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Roma il 17 giugno 2016, rep. n. 41564, nella qualità di incorporante l’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Roma, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Rieti, ove elettivamente domiciliato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](indirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: francesco.piselli@pecavvocatirie ti.it ), giusta procura in calce al controricorso di costituzione n el presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Comm issione tributaria regionaleper il Lazio il 15 giugno 2016, n. 3807/01/2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 ottobre 2024 dal D ott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: 1. la “A.K. S.r.l.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 15 giugno 2016, n. 3807/01/2016, che, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento in dipendenza di quattro cartelle di pagamento per vari tributi, nell’ammontare complessivo di € 3.321,65, ha accolto l’appello proposto dall’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, in qualità di agente della riscossione, nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Rieti il 21 gennaio 2015, n. 13/02/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali; 2. la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario - sul presupposto che le cartelle di pagamento fossero state ritualmente notificate alla contribuente, che era irrimediabilmente decaduta dalla relativa impugnazione; 3. l’“[OSCURATO:PERSONA] di Riscossione S.p.A.”, nella qualità di incorporante l’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, ha resistito con controricorso;[OSCURATO:PERSONA]: 1.il ricorso è affidato a due motivi; 1.1con il primo motivo (indicato in rubrica con la lettera “ A ”) , si denuncia « nullità del procedimento », (verosimilmente) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di appello di rinviare l’udienza di discussione della causa, senza tener conto che i difensori della contribuente avevanoproposto (a mezzo pec) istanza in tal senso per legittimo impedimento a presenziare(l’uno, per impegni professionali dinanzi ad altra A.G., l’altro, per gravi problemi di salute); per cui: «[OSCURATO:PERSONA], senza nemmeno emanare ordinanza di rigetto o atto equipollente, riteneva di trattare, nella udienza originariamente designata, la causa che ci occupa privando di fattola A.K. s.r.l. del diritto di costituirsi in udienza e sostenere le propriedifese»; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto», (verosimilmente) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che «le cartelle di pagamento risultano tutte ritualmente notificate, con la conseguenza che i primigiudici avrebbero dovuto ritenere il ricorso inammissibile, oltre che infondato nel merito»; 2. il primo motivo è inammissibile; 2.1 difatti, il mezzo è carente di autosufficienza, non essendo stato trascritto o riprodotto in ricorso il testo dell’istanza di rinvio, né essendo stata indicata la localizzazione di tale atto nel fascicolo di merito; 2.2 a tal proposito, è il caso di richiamare la giurisprudenza costante di questa Corte, secondo cui per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa; i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708;Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2023, n. 20585; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2024, n. 9709); 2.3 ad ogni modo, si rammenta che, secondo l’orientamento costante di questa Corte, i l rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. cod. proc. civ., applicabile anche nel processo tributario ex art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, presuppone l'impossibilità di sostituzione dello stesso, venendo in difetto in rilievo una carenza organizzativa del professionista incaricato che non consente la concessione del differimento di taleudienza, con conseguente legittimità della sentenza pronunciata a seguito dellegittimo diniego del provvedimento dirinvio (Cass., Sez. 6^ - 5, 15 ottobre 2018, n. 25783; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2019, nn. 31634 e 31636; Cass., Sez. 6^-5, 22 aprile 2021, n. 10719; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11704; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2022, n. 15677; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2024, n. 22367); 2.4 per tanto , l'omesso esame dell'istanza da parte del la Commissione tributaria regionale,che neppure ne fa menzione in motivazione, non può dar luogo alla dedotta invalidità della sentenza, non comportando la predetta alcun obbligo di provvedere nel senso voluto, stante la mancata prospettazione, in essa, dell'impossibilità, per entrambi i difensori, di farsi sostituire; 3. il secondo motivo è inammissibile; 3.1 a ben vedere, la censura non si confronta con le ragioni della sentenza impugnata, la quale è incentrata sul preliminare accertamento della regolare notifica delle cartell e di pagamento; 3.2 a tal proposito, infatti,premesso che «la parte contribuente ha proposto ricorso avverso una intimazione di pagamento che, in effetti, non era stata mai notificata», il giudice di appello ha espressamente ritenuto che « le cartelle di pagamento che si assumono erroneamente presupposte, risultano tutte ritualmente notificate,con la conseguenza che i primi giudici avrebbero dovuto ritenere il ricorso inammissibile, oltre che infondato nel merito»; 3.3 di contro, secondo la prospettazione della ricorrente: «Tale assunto non può essere assolutamente condiviso.Innanzitutto perché la Ak s.r.l. in data 13.03.13 ri ceveva intimazioni di pagamento relative che provvedeva a depositare nelfascicolo di primo grado unitamente agli estratti di ruolo, checomunque ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/92. Ma oltre al dato fattuale sopra riportato codesta difesa dissente da quanto affermato dalla Ecc.ma [OSCURATO:PERSONA] ponendo a fondamento della propria tesi la recente pronuncia della Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 02/10/2015 n°19704 in base alla quale è ammissibile l'impugnazione dellacartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall'Agente della riscossione, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultimaparte del terzo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Èquesto l'innovativo principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 2 ottobre 2015, n. 19704, la quale risolve il variegato e contrastante orientamento giurisprudenziale in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo. Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte, intervenendo sulla nota questione della impugnabilità dell'atto precedente nonnotificato unitamente all'atto successivo notificato di cui all'art. 19D.Lgs. 546/1992, afferma che il contribuente possa impugnarel'estratto di ruolo e la cartella di pagamento non validamentenotificata, anche se ne venga a conoscenza per la prima volta mediante l'estratto di ruolo rilasciatogli dall'Agente della riscossione, senza dover necessariamente attendere uno specifico atto di intimazione per potersi difendere. Ciò, sulla base della considerazione per la quale "una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 19 citato impone di ritenereche la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unicapossibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere taleinvalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringentenecessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto aiquali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione". Nel caso di specie, una società impugnava dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale una cartella di pagamento ben oltre i termini perentori di impugnazione previsti dalla legge, assumendo di esserne venuta a conoscenza solo dall'estratto diruolo rilasciato su sua richiesta dall'Agente della riscossione.I Giudici di prime cure dichiaravano l'inammissibilità del ricorso, ritenendo che solo formalmente l'atto opposto era la cartella, atteso che l'opposizione riguardava segnatamente l'estratto di ruolo, che è "atto interno dell’Agente della riscossione, non rientrante tra quelli tassativamente indicati dal primo comma dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 de/1992".La decisione veniva confermata anche dai Giudici di secondogrado, i quali affermavano innanzitutto che la richiesta all'Agentedella riscossione del rilascio di copia dell'estratto di ruolo non poteva comportare la riapertura dei termini per impugnare una cartella non tempestivamente opposta, ancorché per asserito difetto di notifica. Successivamente, i medesimi ribadivano altresì la inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo, rilevando non solo la mancata indicaz ione dello stesso nel novero degli attiimpugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ma anche lacarenza del requisito della "coattività della prestazione tributariaivi espressa" e, dunque, della idoneità a costituire ''provocatio ad opponendum", senza che per ciò stesso potesse lamentarsi una compressione del diritto di difesa del contribuente, al quale era riservata comunque la possibilità di dolersi della inesistenza dellanotifica della cartella in sede di impugnazione di atti successivi(pignoramenti, fermi o ipoteche). La società proponeva ricorso per cassaz ion e, assumendo chel'estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso, in quanto parzialeriproduzione del ruolo, che a sua volta è atto impugnabile, e che non rileva la natura interna dello stesso, poiché tramite esso il ricorrente viene a conoscenza di una determinata pretesa tributariaavanzata nei suoi confronti, e da ciò scaturisce la nascita dell'interesse all'azione. Con ordinanza interlocutoria n. 16055 del 2014, il Collegio della Corte di Cassazione rimetteva la questione alle Sezioni Unite, al fine di comporre il variegato e contrastante orientamento giurisprudenziale in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo. Inparticolare, la questione si poneva poiché l'estratto di ruolo non rientra tra gli atti tipici avverso cui è possibile proporre ricorso: tuttavia, al c omma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 si legge che gli atti diversi da quelli indicati nella stessa norma non sono impugnabili autonomamente e che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. Da una lettura restrittiva della norma citata si evinceva quindi che il contribuente poteva impugnare il precedente atto non notificato solodopo aver ricevuto la notifica dell'atto successivo (ad esempio, avviso di mora o intimazione di pagamento o iscrizione di ipoteca).Pertanto, il contribuente si trovava nella paradossale situazione di dover attendere un'iscrizione ipotecaria o un pignoramento, in quanto gli era preclusa la possibilità di ricorrere avverso l'estratto di ruolo, nonostante avesse appreso per la prima volta dell'esistenza diun debito a suo carico solo a seguito della richiesta di tale documento all'Agente della riscossione, non essendogli mai statanotificata la originaria cartella di pagamento. Le Sezioni Unite operano innanzitutto una distinzione tra ruolo ed estratto di ruolo. Il ruolo viene definito quale atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge (artt. 10, lett. b), 11 e12 D.P.R. n. 602del 1973), anche con riferimento alla sua impugnabilità (art. 19 D.Lgs. n. 546/1992), nonché provvedimento proprio dell'ente impositore, contenente una pretesa economica che viene posta a conoscenza del contribuente con la notifica della cartella di pagamento nella quale è incorporato. L'estratto di ruolo èinvece definito quale elaborato informatico, atto interno formato dall'Agente della riscossione, privo di qualsivoglia pretesa impositiva, diretta e/o indiretta e, dunque, non impugnabile permancanza di interesse del debitore. Ciò posto, i Giudici di piazza Cavour ritengono che, ancorché nonsussista l'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo, risultacertamente l'interesse ad impugnare il "contenuto" del documentostesso, ossia gli atti riportati nell’estratto di ruolo contenenti lapretesa a carico del contribuente. Pertanto, i medesimi concludono ritenendo che una lettura costituzionalmente orientata dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 i mpone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all’ atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale ilcontribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza. Non può infatti escludersi che il contribuente abbia interesse a contrastare l'avanzamento del procedimento di imposizione e di riscossione il più presto possibile, ragion per cui non puòessergli negata la facoltà di far valere, appena avutane conoscenza, la invalidità della notifica della cartella dipagamento tramite l'estratto di ruolo. Alla luce dei suesposti principi sanciti dai Giudici di piazza Cavour, appare dunque evidente come il contribuente non dovrà piùnecessariamente attendere la notifica di un atto successivo per impugnare unitamente a quest'ultimo anche l'atto presupposto non notificato, ma potrà ricorrere avverso l'estratto di ruolo e impugnaretramite esso anche l'originario atto mai ricevuto.Parimenti, si ritiene che il medesimo discorso debba valere con riferimento agli avvisi di accertamento esecutivi, riconoscendo al contribuente, per effetto della pronuncia in commento, la possibilità di ricorrere contro la comunicazione di Equitalia di presa in caricodel credito, che in linea generale non èimpugnabile. Il contribuente ha comunque la possibilità di approfittaredell'accesso alla "tutela anticipata", dovendo, in tal caso, procedere a presentare ricorso entro sessanta giorni dalla stampa deldocumento, come nel caso che qui ci occupa. Tale conclusione sideduce dalla circostanza che, ad avviso delle Sezioni Unite, benchéper l'estratto di ruolo non possa parlarsi di notifica, la circostanza c he si tratti di un "documento" del quale il contribuente "sia comunque legittimamente venuto a conoscenza" induce a ritenereche il termine per l'impugnazione decorra dalla data di stampa del medesimo. In ogni caso, resta inteso che la mancata presentazione del ricorso da parte del contribuente avverso l'estratto di ruolo non pregiudica la possibilità di presentare ricorso successivamente avverso gli specifici atti di intimazione» 3.4 tuttavia, così argomentando, la censura è del tutto avulsa e disallineata rispetto alla suesposta motivazione della sentenza impugnata, che ha giustificato l’accoglimento del gravame in riferimento alla regolare notifica delle cartelle di pagamento alla contribuente; per cui, è evidente che la contestazione si è appuntata su un’argomentazione assolutamente estranea alle ragioni enunciate dal giudice di appello; 3.5si rammenta, a tale riguardo , che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d’ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19787; Cass., Sez. 6^ - 5, 22 dicembre 2021, n. 41220; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10004; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n. 17509; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2022, n. 34760; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 998; Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2024, n. 16325; Cass., Sez. 5^, 9 settembre 2024, n. 24214); 3.6 peraltro, posto che la sentenza impugnata ha accertato la regolare notifica della cartella di pagamento, senza contestazioni sul punto, nessun rilievo assume la sopravvenienza dell’art. 3-bisdel d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, a tenore del quale: «1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4 - bis . L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la c artella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 - bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»; difatti, l’incidenza dello ius superveniens nei giudizi in corso postula l’inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento; 4. in conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso; 5. le spese giudiziali seguono la soccombenza, venendo liquidate nella misura fissata in dispositivo; 6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso ; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 1.500,00 per compensi , oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto dell'obbligo, a carico de lla ricorrente, di pagare